Sentenza n. 25/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3d.lgs. 654/1948
applicata al caso
- art. 5d.lgs. 654/1948
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 23r.d.l. 455/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
secondo comma, e 5, terzo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948,
n. 654 (norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni
spettanti al Consiglio di Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1974 dal Consiglio di Stato
sezione IV - sul ricorso di Fortino Carmelo contro il Presidente della
Regione siciliana ed altri, iscritta al n. 238 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del
23 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 6 marzo 1975 dal Consiglio di Stato -
adunanza plenaria - sul ricorso di Ventura Emanuela contro il prefetto
di Caltanissetta ed altro, iscritta al n. 376 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del
22 ottobre 1975.
Visti gli atti di costituzione di Fortino Carmelo, di Ventura
Emanuela, del Presidente della Regione siciliana e del prefetto di
Caltanissetta;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti;
uditi l'avv. Filippo Lubrano per Fortino e Ventura, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente della
Regione siciliana e per il prefetto di Caltanissetta,
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'avv. Carmelo Fortino, nominato componente effettivo del Consiglio
di giustizia amministrativa della Regione siciliana su designazione
della Giunta regionale per quattro quadrienni successivi sino al 1972,
ha successivamente impugnato, dinanzi al Consiglio di Stato, il decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, con il quale non è
stato confermato nella carica. L'avv. Fortino ha, tra l'altro, nel
ricorso, proposto eccezione di illegittimità costituzionale per
contrasto con gli artt. 101 e 108 Cost. dell'art. 3 cpv. d.l. 6 maggio
1948, n. 654, se interpretato nel senso che spetti alla Giunta, di
volta in volta, confermare o meno coloro che siano stati nominati in
precedenza componenti del Consiglio di giustizia amministrativa,
secondo criteri meramente discrezionali.
Il Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ha ritenuto
l'eccezione non manifestamente infondata, e rimesso gli atti alla Corte
costituzionale per il relativo giudizio. La possibilità per la Giunta
di non confermare i precedenti componenti nel Consiglio di giustizia
amministrativa potrebbe, infatti, ledere i principi della indipendenza
e della imparzialità del giudice sanciti dagli artt. 101 e 108 della
Costituzione.
Identica questione, anche con riferimento agli artt. 100 Cost. e
23, primo e secondo comma, dello Statuto della Regione siciliana, è
stata sollevata dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria, su un
ricorso proposto da Emanuela Ventura.
L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha, inoltre, nella
stessa ordinanza, proposto questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, terzo comma, del citato decreto n. 654 del 1948 in
riferimento agli artt. 3' 24, 113, secondo comma, 125, secondo comma,
della Costituzione ed all'art. 23, primo comma, dello Statuto della
Regione siciliana.
La illegittimità della norma denunziata, che prevede il ricorso in
appello alla adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato avverso le decisioni del Consiglio di giustizia
amministrativa sulle impugnazioni di atti e provvedimenti delle
autorità amministrative dello Stato, discenderebbe dalla
considerazione che il medesimo tipo di controversie godeva, in tutto il
restante territorio della Repubblica e sino all'insediamento dei
tribunali amministrativi regionali, di una giurisdizione in un unico
grado. Di conseguenza la previsione di un duplice grado di
giurisdizione contenuta nella norma impugnata si porrebbe in contrasto
con il principio di eguaglianza, del diritto di difesa e della
esclusione di limitazioni alla tutela giurisdizionale nei confronti
degli atti amministrativi, di cui agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione. Un ulteriore contrasto sarebbe, poi, ravvisabile con
l'art. 23 dello Statuto regionale, il quale prevede l'istituzione in
Sicilia di sezioni degli organi giurisdizionali centrali senza, però,
alcuna innovazione della struttura e delle funzioni originarie ad essi
proprie.
Si è costituito in giudizio l'avv. Carmelo Fortino sostenendo la
fondatezza della questione dallo stesso sollevata. Ciò perché quando
ad un organo politico-amministrativo competa la determinazione sulla
conferma di una persona chiamata a far parte di un organo
giurisdizionale, ovvero tale organo abbia la possibilità di influire
sulla determinazione, verrebbero violati i principi costituzionali di
indipendenza ed imparzialità del giudice.
Si è costituita in giudizio anche Emanuela Ventura, deducendo a
sua volta l'infondatezza delle questioni proposte. Le norme impugnate
costituirebbero solo un adattamento del sistema generale per il quale,
anche prima dell'istituzione dei tribunali amministrativi regionali,
era possibile che qualsiasi controversia fosse deferita dalle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato alla adunanza plenaria, quale
organo supremo di controllo e di indirizzo della giurisprudenza
amministrativa. Nel sistema impugnato, la devoluzione del giudizio
alla adunanza plenaria è reso possibile mediante il diretto appello
dei soggetti della controversia, senza che ciò costituisca una grave
alterazione del sistema.
La infondatezza delle questioni proposte è stata affermata anche
dal Presidente della Regione siciliana e dal prefetto di Caltanissetta,
costituitisi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
che hanno altresì dedotto la irrilevanza della prima questione. Considerato in diritto :
1. - Il Consiglio di Stato (sezione quarta) ha sollevato, in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 - Norme per l'esercizio
nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.
Secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione per cui i membri del
Consiglio di giustizia amministrativa designati dalla Giunta regionale
"durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati",
confliggerebbe con i principi della indipendenza e della imparzialità
del giudice, in quanto secondo tale sistema "alcuni dei membri di un
organo giurisdizionale amministrativo vengono designati temporaneamente
da un organo politico, con possibilità di influire sui medesimi,
attribuendosi a quell'organo il potere di riconfermarli o meno nella
carica alla scadenza del mandato".
La stessa questione è stata sollevata anche dal Consiglio di Stato
in adunanza plenaria, facendo altresì riferimento all'art. 100,
terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 23, primo e
secondo comma, dello Statuto della Regione siciliana approvato con
r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26
febbraio 1948, n 2.
2. - Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha inoltre
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 113, secondo comma, 125,
secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 23, primo comma, dello
Statuto della Regione siciliana, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, terzo comma, del d.lgs. 6 maggio 1948, n.
654, il quale prevede il ricorso alla adunanza plenaria delle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato avverso le decisioni del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sulle
impugnative di atti e provvedimenti delle autorità amministrative
dello Stato, non pronunciate in grado di appello. Con tale
disposizione è stato introdotto il doppio grado di giurisdizione
"soltanto per un certo tipo di controversie localizzate nella Regione
siciliana, mentre in tutto il rimanente territorio dello Stato lo
stesso tipo di controversie gode di una giurisdizione in unico grado",
e ciò fino alla scadenza del terzo mese dalla data di insediamento dei
tribunali amministrativi regionali, a norma dell'art. 38 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, che, istituendo tali organi di giustizia
amministrativa di primo grado, ha generalizzato il doppio grado di
giurisdizione per le controversie di ogni tipo.
Il legislatore, instaurando nel 1948 il doppio grado di
giurisdizione in una sola regione, sia pure a statuto speciale, fuori
delle ipotesi prescritte dall'art. 125, secondo comma, della
Costituzione, avrebbe violato gli artt. 3 e 24, per la disparità di
tutela giurisdizionale assicurata a posizioni giuridiche identiche nel
periodo anteriore all'entrata in funzione dei T.A.R.; ed avrebbe
violato altresì il disposto dell'art. 113, secondo comma, che
"nell'impedire qualsiasi esclusione o limitazione della tutela
giurisdizionale a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti, ha voluto intendere tale tutela in tutta intera la
sua uniforme esplicazione", nell'intero territorio dello Stato, senza
differenze di regime nelle diverse Regioni. Ciò tanto più
considerando che l'art. 23, primo comma, dello Statuto regionale
prescrive che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in
Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione,
"senza innovare in niente alla struttura ed alle funzioni originarie ad
esse proprie", quali sono correttamente definite dall'art. 5, primo e
secondo comma, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, mentre la denunciata
disposizione del terzo comma ha invece modificato, limitatamente alla
Sicilia e al periodo anteriore all'entrata in funzione dei T.A.R., i
rapporti funzionali fra una delle sezioni del Consiglio di Stato
(qual'è, correttamente considerato, il C.G.A. per la Regione
siciliana), e l'adunanza plenaria del Consiglio stesso.
3. - Data l'identità ed affinità delle questioni i giudizi
possono essere riuniti, e decisi con unica sentenza.
L'Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilità della prima questione, per difetto di rilevanza, in
entrambi i giudizi. In relazione al primo giudizio, si è osservato che
l'eventuale declaratoria di illegittimità della disposizione per cui i
membri del C.G.A. designati dalla Giunta regionale possono essere
confermati non potrebbe avere alcun effetto in ordine alla impugnazione
d'un provvedimento al quale si addebita proprio il mancato uso di detta
facoltà nei confronti del ricorrente, ed anzi dovrebbe condurre il
giudice a quo a riesaminare la questione dell'esistenza nella
fattispecie dell'interesse a ricorrere. Si è inoltre osservato che,
eliminata la facoltà di conferma, rimarrebbe tuttavia per ogni altro
aspetto inalterata la struttura del C.G.A. nella sua composizione
mista, senza alcun mutamento nell'ordine della giurisdizione; e
pertanto, potendo ritenersi salva la competenza giurisdizionale
dell'organo pur nel caso di irregolare composizione del collegio per
incapacità di taluno dei suoi membri, anche nel secondo giudizio la
dedotta questione non sarebbe rilevante, né rilevabile d'ufficio,
trattandosi di semplice vizio in procedendo, che la parte interessata
avrebbe dovuto far valere con i normali mezzi di impugnazione.
L'eccezione di inammissibilità (prescindendo qui da ogni
considerazione circa l'esistenza dell'interesse a ricorrere nel primo
giudizio), non può essere accolta. Entrambe le ordinanze contengono
motivazioni ampie e congrue in ordine alla rilevanza, che appare
incontestabile dal momento che trattasi precisamente di accertare la
costituzionalità della normativa vigente per la nomina di parte dei
componenti del C.G.A. in sede giurisdizionale, questione che incide in
modo diretto sulla giurisdizione dell'organo, o quanto meno
sull'esercizio della medesima.
4. - Nel merito, la prima questione di legittimità costituzionale
risulta fondata. Il carattere temporaneo della nomina, per i membri del
C.G.A. in sede giurisdizionale designati dalla Giunta regionale, ed
estranei ai ruoli organici del Consiglio di Stato, non contrasta, di
per sé, con i principi costituzionali che garantiscono l'indipendenza,
e con essa la imparzialità, dei giudici, siano essi ordinari o
estranei alle magistrature: a tal fine, infatti, non appare necessaria
una inamovibilità assoluta, specie per i cosiddetti membri laici o
estranei, che ben possono essere nominati per un determinato e congruo
periodo di tempo, senza che perciò venga meno l'indipendenza
dell'organo, o del singolo giudice.
Ma l'indipendenza dei membri del C.G.A. designati dalla Giunta
regionale è sicuramente compromessa per effetto della disposizione che
prevede, al termine del quadriennio, la possibilità di riconferma
nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del Governo
regionale. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, a
proposito dei componenti della G.P.A. estranei all'amministrazione, che
"la sola prospettiva del reincarico basta ad escludere l'indipendenza
di costoro dai consigli provinciali o regionali" (sentenza n. 49 del
1968); e ciò appare ancor più evidente nel caso di specie,
trattandosi di membri designati dalla Giunta regionale, e la cui nomina
o conferma (ancorché con decreto presidenziale) avviene, come per gli
altri componenti dell'organo, su proposta del Presidente del Consiglio,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente
della Regione: talché, proprio in rapporto alla prospettiva d'una
eventuale conferma, l'indipendenza di questi giudici non può ritenersi
assicurata dalla legge, sia nei confronti del Governo centrale sia
soprattutto di quello regionale, con aperta violazione dei precetti
contenuti negli artt. 100, 101 e 108 della Costituzione. E non occorre
avvertire che di fronte ai principi della indipendenza ed imparzialità
dei giudici, ordinari, amministrativi o speciali, cede il principio
generale della ammissibilità agli incarichi ed uffici pubblici, che
comporta di regola anche la possibilità di riconferma o rielezione:
possibilità che deve essere fermamente esclusa per i membri laici del
C.G.A. quale organo di tutela della giustizia nell'amministrazione, a
cui l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce le
stesse funzioni spettanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato.
5. - Non vi sono, invece, motivi sufficienti a giustificare una
pronuncia di accoglimento in ordine alla seconda questione di
costituzionalità, concernente il terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. 6
maggio 1948, n. 654. Certamente l'art. 23 dello Statuto della Regione
siciliana prevedeva semplicemente l'istituzione in Sicilia di una
sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, ed è innegabile che
con il d.lgs. n. 654 del 1948 è stato invece istituito un organo di
giustizia amministrativa caratterizzato da una propria particolare
fisionomia e struttura, investito peraltro dell'esercizio delle stesse
funzioni attribuite dalla legge alle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato, giusta il disposto dei primi due commi dell'art. 5.
È del pari innegabile che una anomalia rispetto al regime ordinario
della giustizia amministrativa fu allora introdotta con il disposto
del terzo comma del medesimo art. 5, in base al quale veniva ammesso il
ricorso all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato avverso le decisioni del C.G.A. sulle impugnative di
atti e provvedimenti delle autorità amministrative dello Stato, non
pronunciate in grado di appello.
Ma la legittimità costituzionale del provvedimento istitutivo del
C.G.A. della Regione siciliana nel suo complesso, ed in specie della
disposizione contenuta nell'art. 5, terzo comma, del d.lgs. 6 maggio
1948, n. 654, riconosciuta vent'anni or sono da una nota decisione
delle sezioni unite della Corte di cassazione, e dalla stessa adunanza
plenaria del Consiglio di Stato, non puo non essere qui confermata,
anche sotto il particolare profilo ora prospettato, della diversità di
regime verificatasi medio tempore, - e precisamente nel periodo
intercorso tra l'istituzione del C.G.A. in Sicilia e quella dei T.A.R.
nell'intero territorio dello Stato - quanto alla tutela giurisdizionale
in grado di appello, nei confronti dei provvedimenti di cui al citato
art. 5, ammessa soltanto per la Sicilia, mentre in ogni altra parte
dello Stato esisteva per gli stessi provvedimenti un solo grado di
giurisdizione. Questo regime eccezionale, (non contrastante peraltro
con la previsione dell'art. 125, secondo comma, della Costituzione),
trova giustificazione nella speciale competenza giurisdizionale
attribuita dal d.lgs. 654 del 1948 al C.G.A. nei riguardi degli atti e
provvedimenti definitivi sia dell'amministrazione regionale, sia delle
altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della
Regione siciliana. Tale competenza giurisdizionale giustifica
l'introduzione della possibilità di impugnazione delle sue decisioni
concernenti atti delle amministrazioni statali davanti all'adunanza
plenaria del Consiglio di Stato. Invero, essendo il C.G.A. investito
nei confronti di quegli atti delle stesse attribuzioni che sono proprie
del Consiglio di Stato, venivano meno le ragioni per cui gli era stata
conferita quella particolare composizione caratterizzata dalla presenza
di due giuristi designati dalla Giunta regionale, e poteva a ciò
costituire opportuno rimedio la previsione dell'impugnabilità delle
sue decisioni, così circoscritta ratione materiae, non nel fine di
attribuire ai ricorrenti davanti al C.G.A. una tutela giurisdizionale
maggiore di quella riconosciuta alla generalità dei cittadini davanti
al Consiglio di Stato, quanto piuttosto per assicurare una definitiva
uniformità di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato.
Come fu già riconosciuto proprio dall'adunanza plenaria, "nessun
ostacolo costituzionale impediva che, entro lo stesso ambito della
giurisdizione del Consiglio di Stato, fosse previsto il ricorso alla
adunanza plenaria per determinate pronunzie del C.G.A.". E poiché la
particolarità del regime dianzi ricordato non può dirsi irrazionale,
né tale da integrare ingiustificata disparità di trattamento ai sensi
dell'art. 3 della Costituzione, non è nemmeno possibile ravvisare
contrasto con le disposizioni degli artt. 24 e 113 della Costituzione,
che, di per sé, non garantiscono né il doppio grado di giurisdizione
né una completa uniformità di tutela giurisdizionale amministrativa.
6. - Se per le suesposte considerazioni deve dichiararsi
l'infondatezza della questione, questa Corte non può tuttavia esimersi
dal segnalare le ulteriori anomalie risultanti nel vigente sistema
della giustizia amministrativa dopo la istituzione dei tribunali
amministrativi regionali, attuata con la legge 6 dicembre 1971, n.
1034. Queste anomalie non sono sfuggite al legislatore che ha
provveduto a dettare con l'art. 40 di tale legge speciali disposizioni
transitorie per la Sicilia, peraltro inadeguate rispetto all'esigenza
di una piena ed uniforme attuazione dei precetti dell'art. 125 della
Costituzione; e anche la sentenza pronunciata da questa Corte il 5
marzo 1975, n. 61, ha potuto eliminare solo parzialmente dette
anomalie, con il riconoscimento al T.A.R. istituito nella Regione
siciliana della stessa competenza propria degli altri tribunali
amministrativi regionali, e con la conseguente assunzione da parte del
C.G.A. delle stesse funzioni di giudice di appello attribuite dalla
medesima legge al Consiglio di Stato.
Deve pertanto auspicarsi che il legislatore provveda rapidamente
alla già prevista revisione dell'attuale sistema di giustizia
amministrativa nella Regione siciliana, eliminando ogni residua
anomalia e disarmonia, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 23
dello Statuto speciale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, nella parte in
cui dispone che i membri del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana in sede giurisdizionale, designati dalla Giunta
regionale, possono essere riconfermati;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, terzo comma, dello stesso decreto legislativo 6 maggio
1948, n. 654, sollevata con la seconda ordinanza di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 24, 113, secondo comma, 125, secondo comma,
della Costituzione, ed all'art. 23, primo comma, dello Statuto della
Regione siciliana approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455,
convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte