Sentenza n. 25/1981
Altra decisione · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli 2,3, comma secondo (Per i
tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo
precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei
modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali
i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8, comma primo, numero 1)
limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o
grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato", numero 3)
limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali superiori e otto
capitani", nonché alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in
eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori
e capitani", comma secondo limitatamente alla parola: "militare",
comma terzo limitatamente alla parola: "militari"; 9, comma secondo
limitatamente alla parola: "militari"; 10; 11; 12; 13; 14, comma
primo, numero 3) limitatamente alla parola: "militari" e comma secondo
(Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali
superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione
proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19;
22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali
generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un
magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore
militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare
della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione,
provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29;
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo
limitatamente alle parole: "ufficiale di grado non inferiore a
generale di corpo d'armata o equiparato", e alle parole: "di cui dieci
ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o
equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre
all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna
delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola:
"militari", comma quinto (In caso di mancanza, assenza,
incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le
funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o
equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: "militari"; 44,
comma primo limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali"
e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere
rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali
appartengono gli imputati); 45, comma primo, limitatamente alle
parole: "dei quali tre sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi
preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari,
compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato
alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la
deliberazione); 50, comma primo limitatamente alla parola:
"militari"; 51 limitatamente, dopo la parola "giudici", alla parola:
"militari"; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022
(Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare) e successive
modificazioni (n. 18 reg. ref.).
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittima la suddetta richiesta;
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del
referendum.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum
popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini
Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Vigevano Paolo, sul
seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 2; 3,
comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma
dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti
provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze,
presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8, comma
primo, numero 1) limitatamente alle parole: "avente grado di generale
di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello
Stato", numero 3) limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali
superiori e otto capitani", nonché alle parole: "nel quale ultimo
caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli
ufficiali superiori e capitani", comma secondo limitatamente alla
parola: "militare", comma terzo limitatamente alla parola:
"militari"; 9, comma secondo limitatamente alla parola: "militari";
10; 11; 12; 13; 14, comma primo, numero 3) limitatamente alla parola:
"militari" e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono
essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito
di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16;
17; 18; 19; 22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di
ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a
un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore
militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare
della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione,
provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29;
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo
limitatamente alle parole "ufficiali di grado non inferiore a generale
di corpo d'armata o equiparato", e alle parole: "di cui dieci
ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o
equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre
all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna
delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola:
"militari", comma quinto (In caso di mancanza, assenza,
incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le
funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o
equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: "militari"; 44,
comma primo limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali" e
comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate,
per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli
imputati); 45, comma primo limitatamente alle parole: "dei quali tre
sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma
precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente,
deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o
apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50, comma
primo limitatamente alla parola: "militari"; 51 limitatamente, dopo
la parola "giudici", alla parola "militari", 54 e 55 del regio decreto
9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'Ordinamento giudiziario
militare) e successive modificazioni?".
Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,
l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta
dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è
stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito
è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei
fogli, che la richiesta di abrogazione delle su indicate norme è
stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le
firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni
regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e
considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto
normativo sottoposto a referendum, e che al riguardo non sono
intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità
costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza il Presidente di questa
Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio
1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della
richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.
In data 10 gennaio 1981 il Comitato promotore del referendum in
esame ha presentato una memoria. In essa si osserva che le ragioni per
cui, con la sentenza di questa Corte n. 16 del 1978, la richiesta di
referendum, proposta allora per l'abrogazione integrale
dell'ordinamento giudiziario militare approvato con r.d. 9 settembre
1941, n. 1022, fu dichiarata inammissibile, non potrebbero addursi -
dati i limiti in cui la richiesta è stata ora circoscritta - riguardo
a quella attuale. La portata della proposta abrogativa riguarda,
infatti, parti ben individuate di quell'ordinamento, investendo
essenzialmente la netta prevalenza che nei collegi giudicanti è data
ad ufficiali appartenenti alle varie armi. Prevalenza, i cui aspetti
più appariscenti consistono nell'attribuzione della presidenza ad un
ufficiale generale o superiore, non necessariamente provvisto di
preparazione giuridica; nella conservazione dei rapporti di dipendenza
gerarchica all'interno degli stessi collegi giudicanti; nella
formazione di essi, di volta in volta, in relazione all'arma di
appartenenza dell'imputato; nella funzione di supremazia del
Procuratore generale sugli stessi magistrati militari. Si tratta di
norme che fanno della giustizia militare quella che è stata definita,
con espressione di antica origine, "giustizia di capi": una giustizia,
cioè, che più che un settore speciale della funzione giudiziaria,
costituisce in definitiva un reparto e un corpo speciale in mezzo ad
altri reparti e corpi militari, nell'ambito di quella "istituzione
totale" che è l'esercito. A giudizio del Comitato promotore, perciò,
non potrebbero opporsi, come motivi di inammissibilità del
referendum, né il limite della "omogeneità del quesito", né quello
delle "norme a contenuto costituzionalmente vincolato", quali quelle,
di cui si è proposta l'abrogazione, certo non sono, dato che, in
realtà, nel caso, costituzionalmente vincolata non sarebbe già la
loro conservazione ma la loro abrogazione. Al qual proposito non
potrebbe non riconoscersi che le norme dell'ordinamento giudiziario
militare, di cui si propone l'abrogazione, urtano in maniera più o
meno accentuata contro lo spirito e contro la stessa lettera di
precetti della Costituzione relativi alla precostituzione del giudice,
all'indipendenza del giudice delle magistrature speciali, alla parità
dei cittadini di fronte alla legge, alla giustizia, al diritto alla
difesa. Caratteristiche, queste, del complesso delle norme
considerate, per cui davanti ai tribunali militari sono state
ripetutamente sollevate, nei confronti di più d'una di esse,
eccezioni di illegittimità costituzionale, e che altro in fondo non
sono se non un ulteriore aspetto del carattere di "integralismo
militare", proprio dell'ordinamento in questione.
Da parte dell'Avvocatura dello Stato non è stata presentata
alcuna memoria. Considerato in diritto :
La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la
Corte è chiamata a pronunciarsi, è stata dichiarata legittima
dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione, con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione
dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Essa investe, come si
rileva dal quesito, quarantuno articoli dell'Ordinamento giudiziario
militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, e successive
modificazioni: tutti compresi nei cinquantasei della Parte I
(Ordinamento giudiziario militare di pace), che disciplina la
composizione ed il funzionamento dei vari organi della giustizia
penale militare (tribunali militari territoriali, tribunali militari
di bordo, tribunali militari presso forze armate concentrate o presso
corpi di spedizione all'estero, tribunale supremo militare). Di
alcuni articoli (2,7,10 a 13,15 a 19,22,23,27 a 42,54,55) si propone
al corpo elettorale l'abrogazione dell'intero testo; di altri (3, 8,
9, 14, 25,43,44,45, 50, 51) l'abrogazione limitata ai commi o a parte
di commi o anche alle sole parole "militare" o "militari".
Dei menzionati organi della giustizia penale militare
caratteristica comune è che sono composti, esclusivamente (tribunali
militari di bordo), prevalentemente (tribunali militari territoriali
ed equiparati) o largamente (tribunale supremo militare), da ufficiali
in servizio appartenenti alle varie forze armate dello Stato. Ai quali
è sempre riservata anche la presidenza del collegio giudicante; e la
loro partecipazione a questo ultimo varia in relazione al grado
militare dell'imputato ed alla sua appartenenza all'una o all'altra
forza armata. Gli articoli e le parti di articoli dell'Ordinamento
giudiziario militare, investiti dalla richiesta di referendum
abrogativo, sono, direttamente o indirettamente, preordinati appunto
all'attuazione di siffatti criteri. Si che "matrice razionalmente
unitaria" del quesito referendario, pur nella pluralità di norme che
ne costituiscono l'oggetto, appare in modo univoco la proposta
esclusione dalla struttura dei tribunali in questione di tali giudici
- ufficiali (chiamati "giudici militari" in contrapposizione ai
"magistrati militari", che appartengono al ruolo organico del
personale civile della giustizia militare, e nella vigente normativa
concorrono anch'essi, sia pure in misura minoritaria, alla
composizione dei collegi giudicanti, svolgendo inoltre le funzioni di
pubblico ministero e di giudice istruttore). Può, dunque,
considerarsi soddisfatta quella imprescindibile esigenza di
"omogeneità" del quesito, che la Corte ha affermato nella sentenza n.
16 del 1978, considerando "in primo luogo inammissibili le richieste
così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale
contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una
matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla
logica dell'art. 75 della Costituzione". Il che non ricorre nel caso in
esame.
Né in esso si riscontra alcuna delle altre ragioni di
inammissibilità enunciate dalla Corte in quella occasione. In
proposito va ricordato che proprio con la citata sentenza n. 16 del
1978 fu dichiarata inammissibile, fra le altre, la richiesta di
referendum per l'abrogazione dell'Ordinamento giudiziario militare,
approvato con il r.d. n. 1022 del 1941, nel suo intero testo. La
richiesta era stata presentata il 30 giugno 1977, contemporaneamente a
quella per l'abrogazione del codice penale militare di pace, approvato
con il r.d. 20 febbraio 1941, n. 303. Quest'ultima con la stessa
sentenza venne dichiarata inammissibile per la netta "eterogeneità"
delle disposizioni contenute in quel codice (alcune delle quali, oltre
tutto, "si saldano con le corrispondenti disposizioni costituzionali")
e per la conseguente "irriducibile pluralità delle questioni" su cui
l'elettore sarebbe stato costretto ad esprimere un unico voto. Per
l'Ordinamento giudiziario militare la Corte osservò preliminarmente
che la richiesta referendaria determinava "problemi almeno in parte
diversi da quelli concernenti il codice penale militare di pace", non
riscontrando nel relativo quesito una "radicale disomogeneità", tale
da imporre senz'altro un giudizio di inammissibilità. Rilevò,
invece, la Corte, la essenziale unitarietà della materia dei giudizi
penali militari, pur distribuita tra il codice penale militare di pace
e l'ordinamento giudiziario propriamente inteso; e la corrispondenza
in via di principio della esistenza di siffatti complessi "alle comuni
esigenze della difesa della Patria, dell'obbligatorietà del servizio
militare e dell'indefettibile esistenza delle forze armate, quali sono
attualmente affermate e garantite dall'art. 52 della Costituzione".
Per cui già da questo nesso era agevole per la Corte trarre argomenti
atti a far concludere che i due referendum dovessero riconoscersi
"congiuntamente preclusi". Ma alla medesima pronuncia la Corte
perveniva considerando per sé solo il problema dell'ammissibilità di
un voto popolare abrogativo della "intera giurisdizione militare", e
con ciò anche di quelle "disposizioni a contenuto vincolato" ad essa
relative, "che non possono venir modificate o rese inefficaci, senza
che ne risultino lese le corrispondenti disposizioni costituzionali".
Tra le quali disposizioni a contenuto vincolato veniva innanzi tutto in
rilievo l'art. 1 del testo approvato con il r.d. n. 1022 del 1941 ("La
giustizia penale militare è amministrata: dai tribunali militari; 2
dal tribunale supremo militare"); con esso infatti - osservava la Corte
- si enuncia il principio base sul quale si fonda l'intero
ordinamento giudiziario militare. La richiesta obiettivamente
considerata mirava, pertanto, ad eliminare la totalità degli organi
della giustizia militare, la cui esistenza è, invece, voluta e
garantita dalla Costituzione (art. 103, comma terzo, e VI disp.
trans.).
Il confronto con la precedente richiesta referendaria dimostra che
quella, su cui la Corte deve ora pronunciarsi, non si espone alle
censure allora formulate. La richiesta in esame, infatti, non investe
l'intero ordinamento giudiziario militare, limitandosi solo
agl'indicati articoli o parti di essi (tra i quali non figura il
citato art. 1): come la Corte, del resto, aveva già allora in
ipotesi prospettato, contrapponendo al "complesso normativo" i suoi
"singoli modificabili disposti", e configurando, in alternativa al
precluso referendum soppressivo della intera giurisdizione militare,
un referendum "richiesto per privare di efficacia norme riguardanti
aspetti determinati, sia pure importantissimi", della giurisdizione
stessa. Il comune principio che si ricava dalla serie delle singole
disposizioni da abrogare è - come già innanzi detto - la
partecipazione degli ufficiali delle forze armate ai collegi
giudicanti, in veste di presidenti e di giudici. Non è, dunque, più
in giuoco la stessa esistenza dei tribunali militari, ma solo un
aspetto, sia pure peculiare, della loro attuale struttura. Ben vero
che esso affonda le sue radici nella tradizione della cosidetta
"giustizia di capi", storicamente affermatasi negli ordinamenti
militari; il che spiega la figura dei militari - giudici (ai quali,
peraltro, nella maggior parte dei Paesi, si vanno oggi sempre più
affiancando o addirittura sostituendo giuristi di formazione e di
professione, con qualifica di magistrati). Ma ciò non conferisce
necessariamente alle relative norme il carattere di disposizioni a
contenuto costituzionalmente vincolato. Non si può, in altri termini,
sostenere che l'art. 103, comma terzo, della Costituzione, riferendosi
ai tribunali militari, ne abbia inteso costituzionalizzare quella
particolare composizione che risulta dalle disposizioni di cui si
chiede l'abrogazione. Conclusivamente, anche sotto questo profilo la
richiesta dev'essere, pertanto, dichiarata ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione di 41 articoli dell'Ordinamento giudiziario militare,
approvato con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, nei termini indicati in
epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980
dell'Ufficio centrale per il reterendum, costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERARARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte