Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1982

Altra decisione · depositata il 04/02/1982 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, commi

primo e secondo, codice penale militare di pace (domanda, esposto o

reclamo collettivo) promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1978 dal

Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova nel

procedimento penale a carico di La Forgia Pasquale ed altri, iscritta

al n. 272 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 235 del 23 agosto 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale Militare

Territoriale di Padova, con ordinanza 4 gennaio 1978, ha ritenuto

rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la

questione, sollevata dal P.M., concernente la legittimità

costituzionale dell'art. 180, commi primo e secondo, c.p.m.p. "nella

parte in cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo

scritto o verbale" in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52,

comma terzo, e 97, comma primo, della Costituzione;

Ritenuto che nel corso del presente giudizio di legittimità

costituzionale è sopravvenuta la legge 11 luglio 1978, n. 382,

contenente "Norme di principio sulla disciplina militare", la quale

afferma: nell'art. 3, "Ai militari spettano i diritti che la

Costituzione riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei

compiti propri delle Forze Armate la legge impone ai militari

limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché

l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi

costituzionali"; nell'art. 9, "I militari possono liberamente

pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque

manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di

argomenti di carattere riservato di interesse militare o di servizio,

per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione";

Ritenuto, inoltre, che l'art. 22 della stessa legge abroga l'art.

40 del codice penale militare di pace; che il successivo art. 23

stabilisce il principio che l'esercizio di un diritto, ai sensi della

medesima legge, esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari; che

l'art. 25 prescrive che "fino all'entrata in vigore del nuovo

regolamento di disciplina militare continuano a trovare applicazione le

norme del regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 31

ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge";

Considerato necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova

valutazione della rilevanza della questione di legittimità

costituzionale alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n.

382 del 1978.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del

Tribunale Militare Territoriale di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte