Sentenza n. 25/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2758Codice civile
- art. 2772Codice civile
- art. 7Codice civile
- art. 5legge 426/1975
usata come parametro
citata
- art. 2751-bislegge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2758
e 2772 del codice civile, così come modificati dall'art. 5 della legge
29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30
aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi); combinato disposto degli
artt. 2751 bis, n. 2, 2758 e 2778, n. 7, del codice civile, promossi
con le ordinanze 14 maggio 1980, 28 febbraio 1980, 16 ottobre 1980, 1
aprile 1981, 12 novembre 1981, 7 gennaio 1982 e 20 maggio 1982,
rispettivamente dal Giudice delegato del Tribunale di Reggio Emilia,
dai Tribunali di Milano (n. 4), di Reggio Emilia (n. 2), di Udine,
iscritte ai nn. 521 e 732 del registro ordinanze 1980, ai nn. 72, 385 e
386, del registro ordinanze 1981, ai nn. 35, 325 e 672 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 270, 338
dell'anno 1980, nn. 105, 276 dell'anno 1981, nn. 129, 297 dell'anno
1982 e n. 60 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. SIPRA e dell'ENEL
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore
Dott. Arnaldo Maccarone;
uditi gli avvocati Carmine Punti per la s.p.a. SIPRA, Michele
Giorgianni per l'ENEL e l'avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Azienda Gas Acqua consorziale di Reggio Emilia, con istanza
diretta al giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio
Emilia, chiedeva fra l'altro di essere ammessa al passivo del
fallimento "La Nuova Pneus" s.r.l., per la somma di Lit. 52.412 in via
privilegiata per credito di rivalsa I.V.A. per la cessione dei propri
prodotti.
Il giudice, con ordinanza del 14 maggio 1980, osservava che, alla
stregua della normativa vigente, il credito risultava assistito dal
solo privilegio speciale sui mobili, ai sensi del secondo comma
dell'art. 2758 cod. civ. come modificato dall'art. 5 della legge 29
luglio 1975 n. 426, e non più dal privilegio generale di cui all'art.
1 D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, istituito allora allo scopo di
ovviare alla non esercitabilità concreta del privilegio in relazione
alla cessione di quei beni che non avrebbero potuto essere mai
rintracciati nel patrimonio del debitore perché consumati o
trasformati. Invero, proseguiva il Tribunale, la legge 29 luglio 1975
n. 426, aveva modificato l'art. 2758 cod. civ., istituendo una nuova
disciplina dei privilegi dei crediti dello Stato relativi alle imposte
indirette, nonché dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il
committente previsti dalla norma relativa all'I.V.A. limitando il
privilegio afferente questi ultimi ai soli "beni che hanno formato
oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio", e tale
disciplina era stata intesa dalla giurisprudenza come abrogativa di
quella precedente, in quanto regolante in maniera compiuta l'intera
materia dei privilegi che assistono i crediti I.V.A. compresi quelli
dell'avente diritto a rivalsa, come nella specie, senza lasciare spazio
ad altra normativa posta al di fuori del codice.
Ciò posto, il giudice con ordinanza 14 maggio 1980 ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
dell'art. 5 della legge n. 426 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost.
Sotto il primo profilo, osserva che il privilegio speciale sui soli
mobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce
il servizio non sarebbe idoneo a tutelare chi, come nella specie
l'Azienda sopra indicata, ceda beni consumabili o energie, in quanto in
tali casi non si rinviene mai nel patrimonio del debitore l'oggetto del
privilegio. La tutela quindi si rivelerebbe solo nominale perché per
definizione il bene su cui dovrebbe esercitarsi il privilegio cessa di
esistere nel momento stesso in cui viene ceduto e tale circostanza di
fatto si presenterebbe "costante ed indefenibile", onde non potrebbe
assimilarsi agli inconvenienti di fatto che la giurisprudenza
costituzionale ha ritenuto idonei ad escludere la sindacabilità della
norma in questa sede.
Con ciò si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento
a danno dei creditori per rivalsa I.V.A. su cessione di beni mobili
della detta natura rispetto ai creditori allo stesso titolo per
cessione di beni inconsumabili.
Sotto il secondo profilo il giudice osserva che nell'imposta sul
valore aggiunto, indice della capacità contributiva sarebbe il
consumo, onde il soggetto tenuto al versamento dell'imposta nelle fasi
precedenti il consumo salvo rivalsa deve essere garantito in ordine al
recupero del relativo importo, giacché, in caso contrario, il tributo
verrebbe a gravare in via definitiva su chi non è portatore della
capacità contributiva giustificanie il tributo stesso.
Con la stessa ordinanza il giudice ha altresì prospettato un
ulteriore ordine di questioni di legittimità, attinenti al credito di
rivalsa I.V.A. spettante al professionista che ricevendo il pagamento
del corrispettivo della sua opera (nella specie il dott. Calzolari,
ammesso al passivo in via privilegiata per la complessiva somma di
Lit.7.025.217 per spese ed onorari, oltre l'I.V.A. di rivalsa) non
vedrebbe assicurato il pagamento del suo credito pur essendo obbligato
al versamento del tributo.
Si osserva in proposito nell'ordinanza che in caso di fallimento
del debitore il privilegio generale sui mobili che assiste il credito
per prestazione professionale, ex art. 2751 bis c.c., non può essere
esteso al credito di rivalsa, che non potrebbe essere considerato un
accessorio del credito per prestazione professionale e quindi
collocabile in privilegio dello stesso grado.
La disparità di trattamento fra il credito di rivalsa del
prestatore di servizi assistito da privilegio se i servizi si
riferiscono a beni, e senza presidio alcuno se manca la possibilità di
operare tale riferimento, apparirebbe priva di ogni razionale
giustificazione e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost.
Comunque, prosegue l'ordinanza, anche la eliminazione della detta
disparità non varrebbe a rendere costituzionalmente legittimo il
trattamento delineato.
Invero quando fosse ritenuto privilegiato anche il credito di
rivalsa del prestatore di servizi non riferibile a beni risulterebbe
pur sempre violato l'art. 53 Cost.. Se il credito di rivalsa non è
soddisfatto nel fallimento, per incapienza, come nella specie, l'onere
del tributo verrebbe a gravare invero in via definitiva su persona
diversa dal soggetto cui va riconosciuta la relativa capacità
contributiva, essendo in materia di I.V.A. il consumo l'indice di tale
capacità, come del resto già affermato in occasione della censura
più sopra riferita.
Pertanto, secondo il giudice, dovrebbe dichiararsi l'illegittimità
costituzionale anche dell'art. 2758 c.c. come modificato dall'art. 5
predetto nella parte in cui non prevedendo privilegi a tutela del
credito di rivalsa I.V.A. del prestatore di servizi non riferibili a
beni, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., e del combinato
disposto degli artt. 2751 bis n. 2, secondo comma, 2758 e 2778 n. 7
(ordine del privilegio sui mobili dei crediti per tributi indiretti)
nella parte in cui, prevedendo gradi diversi di privilegio per la
retribuzione del professionista e per il credito di rivalsa I.V.A. su
tale retribuzione non assicurano il recupero dell'imposta al
professionista che, ricevuto il pagamento del suo credito, è obbligato
al versamento del tributo, e si porrebbe così in contrasto con il
principio della capacità contributiva sancita dall'art. 53 Cost..
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.
L'Avvocatura contesta la fondatezza delle censure osservando,
anzitutto, in base all'esame dei lavori preparatori, che non dovrebbe
condividersi l'interpretazione giurisprudenziale della norma censurata,
secondo cui la legge del 1975 avrebbe ex novo regolato la materia dei
privilegi, e che sarebbe stata del tutto estranea alle intenzioni del
legislatore l'asserita abrogazione della normativa precedente,
perseguendosi soltanto in quella sede l'intento di un coordinamento di
alcune disposizioni del codice civile in materia di privilegi.
Secondo l'Avvocatura non potrebbe d'altra parte attribuirsi alla
nuova legge efficacia abrogativa di una norma che poco tempo prima era
stata emanata proprio per soddisfare l'esigenza perequativa indicata
nell'ordinanza di rinvio.
Inoltre, infondato sarebbe il riferimento all'art. 53 Cost.
giacché non sussisterebbe alcuna connessione od interdipendenza tra
l'esigenza del riferimento dell'obbligazione tributaria al presupposto
di una effettiva capacità contributiva dell'obbligato ed il problema
del tutto diverso dell'adeguatezza delle garanzie apprestate per
assicurare al creditore di rivalsa il recupero dell'imposta versata.
Rientrerebbe comunque nella discrezionalità del legislatore la
determinazione della intensità (ovvero del grado) della tutela.
Questione analoga a quella come sopra prospettata dal giudice
delegato ai fallimenti del Tribunale di Reggio Emilia circa la pretesa
violazione dell'art. 3 Cost. per effetto della previsione del solo
privilegio speciale sui mobili a favore dei crediti di rivalsa I.V.A.
derivanti da prestazione di servizi per il caso in cui essi non siano
riferibili a beni determinati rinvenibili nel patrimonio del debitore
è stata sollevata dal Tribunale di Milano nel procedimento civile tra
l'Impresa generale di pubblicità ed il fallimento Paris con ordinanza
28 febbraio 1980, nonché dallo stesso Tribunale nel procedimento
civile fra la SIPRA s.p.a. ed il fallimento Intergest con ordinanza
emessa il 16 ottobre 1980, e dal Tribunale di Udine nel procedimento
civile fra l'avvocato Gottardis Leopoldo ed il fallimento SIPRA s.p.a.
con ordinanza emessa il 12 novembre 1981.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con due ordinanze di identico
tenore, emesse in data 1 aprile 1981 nei giudizi civili rispettivamente
vertenti fra l'ENEL e il fallimento della soc. Rober Gomma e fra lo
stesso ENEL e il fallimento della V.B. Confezioni s.r.l., ha poi
sollevato questione analoga a quella prospettata con l'ordinanza dal
giudice delegato dello stesso Tribunale sopra richiamata, concernente
la pretesa illegittimità dell'art. 2758 cod. civ. nella parte in cui
prevede il privilegio speciale sui mobili a favore del cedente di beni
la cui natura consumabile rende sostanzialmente impossibile l'esercizio
concreto di detto mezzo di tutela. E, con la stessa ordinanza, il
Tribunale afferma che il privilegio generale sui mobili sarebbe il solo
idoneo ad assicurare una tutela indifferenziata in tutte le ipotesi
considerate.
Infine anche il Tribunale di Milano ha sollevato analoga questione
nel giudizio fra l'ENEL ed il fallimento della Nuova Edilizia s.r.l.
con ordinanza emessa il 7 gennaio 1982 e nel giudizio civile fra lo
stesso ENEL ed il Fallimento Ferriere S. Anna S.p.A. con ordinanza
emessa il 26 maggio 1982.
Nei giudizi provenienti dal Tribunale di Milano promossi con
ordinanze 7 gennaio e 20 maggio 1982, si è costituito l'ENEL;
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Michele Giorgianni, che ha
depositato nei termini le proprie deduzioni.
La difesa dell'ENEL condivide l'interpretazione della vigente
normativa in materia di privilegi dei crediti per rivalsa I.V.A.
secondo cui la legge n. 426 del 29 luglio 1975 ha interamente regolato
tale materia con conseguente attribuzione del solo privilegio speciale
sui mobili, e ribadisce la censura svolta nell'ordinanza ponendo in
evidenza il contrasto dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ. con gli
artt. 3 e 53 Cost., insistendo in particolare nell'affermazione che nel
caso di cessione di beni consumabili, come l'energia elettrica, il
privilegio così attribuito non potrebbe trovare pratica applicazione,
non essendo ovviamente rintracciabile nel patrimonio del debitore
l'energia a suo tempo fornita e consumata.
Si presenterebbe così per i crediti afferenti a tali categorie di
beni una situazione di sostanziale carenza di tutela.
La discriminazione creata tra categorie di creditori egualmente
meritevoli di garanzia sarebbe palese, né sussisterebbero motivi
validi per giustificarla, onde emergerebbe in modo inequivocabile la
violazione del principio di eguaglianza.
E l'incostituzionalità della norma sarebbe evidente anche in
relazione all'art. 53 Cost. perché in conseguenza della stessa il
tributo verrebbe a gravare definitivamente su un soggetto che sarebbe
tenuto a versarlo solo "a titolo di anticipazione" per conto del
soggetto effettivamente gravato, cioè il consumatore finale del bene
ceduto.
Nel giudizio proveniente dallo stesso Tribunale, promosso con
ordinanza 16 ottobre 1980, si è costituita la SIPRA S.p.A. in persona
dell'Amministratore delegato e direttore generale dott. Gianni
Pasquarelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Forni e Paolo
De Rienzo che hanno tempestivamente depositato le loro deduzioni.
Anche la difesa della SIPRA insiste nell'affermare il contrasto con
l'art. 3 Cost. della limitazione al solo privilegio speciale di cui
all'art. 2758, secondo comma, codice civile della garanzia dei crediti
di rivalsa I.V.A. afferenti beni consumabili adducendo argomentazioni
analoghe a quelle contenute al riguardo nelle ordinanze di rinvio sopra
indicate.
In particolare la difesa sottolinea il fatto che, nel caso di
specie (fornitura di servizi pubblicitari), mancherebbe ab origine quel
collegamento tra bene e diritto di prelazione che costituisce l'essenza
del privilegio speciale e che risulta invece garantito per quelle
categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi che hanno ad
oggetto un bene specifico.
La difesa illustra altresì la pretesa violazione dell'art. 53
Cost. per effetto della disciplina impugnata osservando che, "per
effetto della specialità del privilegio che assiste il credito di
rivalsa I.V.A., il mancato pagamento del corrispondente debito
d'imposta non comporta per il cessionario o committente la perdita del
bene ricevuto quando questo non sia suscettibile di esecuzione forzata
perché il privilegio speciale che assiste il corrispondente credito
per I.V.A. in tal caso non può essere materialmente esercitato". Da
ciò deriverebbe un ingiusto privilegio del cessionario di beni non
individuati che li conserverebbe a differenza del cessionario di beni
individuati: che, invece, in caso di inadempimento, può essere
sottoposto ad esecuzione forzata per effetto del privilegio speciale
che garantisce il corrispondente credito di rivalsa.
Sarebbe così evidente che due soggetti aventi eguale capacità
contributiva finirebbero col rispondere in maniera differenziata
dell'inadempimento della loro posizione debitoria, con conseguente
violazione dell'art. 53 Cost. secondo cui invece ciascuno è chiamato
a concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità
contributiva. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate con le sopra richiamate ordinanze sono
sostanzialmente identiche, ed i relativi giudizi possono pertanto
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 2758. comma
secondo, c.c., come modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975
n. 426, con l'escludere il privilegio generale sui mobili a garanzia
del credito di rivalsa I.V.A. a favore del cedente di beni mobili o
prestatore di servizi - per essere previsto soltanto il privilegio
speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali
si riferisce il servizio - si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost.,
ove si consideri che talune categorie di beni sono per natura
immediatamente consumabili e che, pertanto, la relativa garanzia
sarebbe inoperante, determinandosi così una irrazionale disparità di
trattamento rispetto alle altre categorie di creditori, che pur fruendo
dello stesso privilegio hanno invece la possibilità di rinvenire nel
patrimonio del debitore i beni sui quali può essere fatta valere la
garanzia.
Una ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. viene dedotta con
riferimento al credito di rivalsa I.V.A. per prestazioni professionali
non riferibili a beni rilevandosi che, anche in tale ipotesi, verrebbe
a determinarsi una disparità di trattamento non giustificata rispetto
alle prestazioni di servizi riferibili a beni, potendo nel secondo caso
essere esercitata la garanzia di legge, inoperante, invece, per gli
altri crediti raffrontati, per i quali non è previsto alcun
privilegio.
3. - Giova premettere che in base al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633,
che ha istituito e disciplinato l'I.V.A., l'imposta è dovuta (art. 17)
dai soggetti che effettuano la cessione di beni e le prestazioni di
servizi oggetto d'imposizione fiscale; i predetti hanno diritto di
rivalsa per l'imposta pagata nei confronti del cessionario dei beni e
del committente dei servizi. A favore di tali crediti di rivalsa era
riconosciuto (art. 18) privilegio speciale sui beni che avevano formato
oggetto della cessione o ai quali si riferiva il servizio.
Con D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687 venne modificata la normativa
anzidetta (art. 1), stabilendosi che il credito di rivalsa I.V.A. era
assistito da privilegio speciale sugli immobili oggetto della cessione
o ai quali si riferisse il servizio mentre se riguardava la cessione di
beni mobili, era assistito da privilegio sulla generalità dei mobili
del debitore.
Intervenuta la legge 29 luglio 1975 n. 426, che ha dato un nuovo
assetto alla normativa in materia di privilegi, è stato riconosciuto
ai crediti di rivalsa un privilegio speciale sui beni oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio (art. 2758, comma secondo
c.c., come modificato dall'art. 5 della legge anzidetta). Eguale
privilegio speciale è assicurato sugli immobili che abbiano formato
oggetto di cessione o ai quali si riferisca il servizio prestato (art.
2772, comma terzo c.c., come modificato dall'art. 8 della citata legge
n. 426 del 1975).
4. - Dopo l'entrata in vigore ditale ultima legge, si è discusso
se la nuova normativa abbia interamente regolato la materia con
conseguente abrogazione di tutte le norme preesistenti oppure abbia
lasciato in vita disposizioni dileggi speciali e, tra queste, l'art. 18
del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo modificato dall'art. 1 D.P.R. n.
687 del 1974, che prevedeva, per i crediti di rivalsa relativi alla
cessione di beni mobili, un privilegio sulla generalità dei mobili del
debitore.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, in conformità della prevalente
dottrina, che la legge 426 del 1975 ha interamente regolato la materia
dei privilegi, compresi quelli che assistono i crediti I.V.A.,
riportando anche questi ultimi, con gli opportuni mutamenti e
coordinamenti, nella disciplina del codice civile, sicché l'intera
materia risulta regolata dalla legge sopravvenuta, con conseguente
abrogazione della disciplina antecedente. È stato sul punto precisato
che il concetto di "intera materia", quale assunto dall'art. 15 delle
preleggi, va inteso non con riferimento a tutta la normativa che sia
possibile dettare riguardo ad un determinato istituto ma con
riferimento a quanto di omogeneo possa individuarsi nei testi
legislativi raffrontati.
Tali persuasivi rilievi vanno condivisi e deve, pertanto, ritenersi
che l'unica fonte normativa della materia controversa sia attualmente
costituita dal codice civile, come modificato dalla legge n. 426 del
1975.
5. - Le ordinanze, a sostegno della dedotta violazione del
principio di eguaglianza, pongono in evidenza il trattamento deteriore
riservato ai creditori di rivalsa I.V.A. nelle ipotesi ricorrenti nelle
fattispecie esaminate, in cui la cessione riguardi beni consumabili ed
energie, che non si rinvengono poi nel patrimonio del debitore e non
possono quindi essere assoggettati ad esecuzione forzata rispetto al
favorevole trattamento normativo fatto ai creditori nell'ipotesi di
cessione di beni suscettibili di esecuzione forzata, sui quali possa
concretamente esercitare il privilegio speciale, del tutto inoperante
negli altri casi.
Eguale disparità di trattamento, non giustificata, riscontrano
alcune delle ordinanze qualora il credito di rivalsa riguardi
prestazioni professionali non collegate a singoli beni, non essendo
prevista a garanzia di tali crediti alcuna prelazione mentre per i
crediti relativi a prestazioni riferibili a beni individuabili è
previsto il privilegio speciale.
I lamentati inconvenienti indubbiamente sussistono e chiaramente
derivano da uno squilibrio normativo in quanto vengono regolate in modo
eguale situazioni sostanzialmente diverse. Ove la cessione riguardi
beni che di norma si consumano nello stesso momento in cui vengono
ceduti (come gas o elettricità) o si tratti di prestazioni di servizi
relativi a tali beni o comunque non riferibili a singoli beni, il
privilegio speciale non potrà mai essere esercitato in quanto non
sarà dato rinvenire quei beni nel patrimonio del debitore per
sottoporli ad esecuzione.
Per eliminare tali inconvenienti venne introdotto, con il D.P.R. n.
687 del 1974 il privilegio generale sui mobili del debitore ma con la
riforma del 1975, per un probabile difetto di coordinamento normativo,
si è ripristinato il privilegio speciale mobiliare, annullando così
quella garanzia che lo stesso legislatore aveva concesso nel 1974, con
l'evidente scopo di rafforzare la posizione del cedente nell'esercizio
della rivalsa.
Le ordinanze prospettano sostanzialmente la necessità, per
stabilire uniformità di trattamento, di ripristinare il privilegio
generale introdotto con il D.P.R. n. 687 del 1974; esse ravvisano,
infatti, nella riforma del 1975 la causa determinante dei lamentati
inconvenienti.
6. - Ma se pure la situazione è quella innanzi delineata, solo il
legislatore può porvi rimedio ed assicurare, con i mezzi che crederà
più idonei, il necessario equilibrio normativo.
Appare evidente come a riguardo la Corte difetti di ogni potere di
intervento. Per effetto della riforma del regime giuridico dei
privilegi, si è determinata, come è stato già notato, una
innovazione nel precedente sistema, ritenendosi garanzia sufficiente il
privilegio speciale.
Pur se tale modifica legislativa comporta gli inconvenienti
ravvisati, questi non possono essere eliminati che con l'adozione di
rimedi diversi da quelli previsti dal sistema attuale che contempla per
tutti i crediti di rivalsa I.V.A. il privilegio speciale. Ma tutto ciò
costituirebbe innovazione normativa, di esclusiva competenza del
legislatore; infatti la discrezionalità legislativa riguarda non solo
l'innovazione al sistema normativo ma anche il tipo di rimedio che
valga a realizzarla.
Conclusivamente: non si tratta nella specie di correggere una
situazione normativa che impedisce l'applicazione di un determinato
trattamento ad una categoria di situazioni omogenee a quelle oggetto
del trattamento stesso e che ne risultino escluse per effetto del testo
legislativo impugnato, il che, per costante giurisprudenza, rientra
nella competenza di questa Corte. Si tratta invece di disporre nuovi e
diversi mezzi di garanzia in relazione alle peculiari caratteristiche
della situazione in esame. Si sollecita, cioè, una vera e propria
innovazione normativa, che implica una scelta tra le varie soluzioni
possibili.
Le stesse considerazioni valgono per l'ipotesi di prestazioni di
servizi non riferibili a singoli beni per le quali manca ogni garanzia
- perché anche in tal caso si tratta di innovazione legislativa,
occorrendo introdurre nell'ordinamento nuove norme.
La proposta questione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
7. - Alcune ordinanze dubitano della legittimità costituzionale
dell'art. 2758, comma secondo c.c., anche per contrasto con l'art. 53
Cost., ritenendo che per la concreta impossibilità del creditore di
rivalsa di recuperare l'imposta pagata, nelle situazione sopra
delineate, l'imposta stessa finirebbe per gravare in via definitiva su
di un soggetto, che non essendo consumatore dei beni ceduti o
committente dei servizi, non avrebbe la capacità contributiva che
giustifica l'imposta.
Tale assunto non può essere condiviso. Esso muove dalla premessa
che effettivo debitore dell'imposta, nell'ipotesi di prestazioni di
servizi sia il committente e nel caso di cessione dei beni il
consumatore finale. Ma se questo è il risultato economico derivante
dalla rivalsa, esso non può costituire il presupposto cui è collegata
la prestazione tributaria e in base al quale, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, va individuata la capacità contributiva ai sensi
dell'art. 53 Cost., intesa come idoneità soggettiva all'obbligazione
di imposta (cfr. sent. n. 91 del 1972 ed altre).
L'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 con lo stabilire che l'imposta
è dovuta "dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio imponibili", identifica il presupposto
dell'imposta in ciascuna delle anzidette operazioni economiche. La
capacità contributiva va pertanto riscontrata in tutti i soggetti che
quelle operazioni pongono in essere.
8. - Relativamente alla prestazione di servizi consistenti in opera
intellettuale, l'ordinanza n. 521/80 dubita della legittimità
costituzionale del sistema di garanzie assicurate al professionista.
Rileva, infatti, l'ordinanza che, essendo il credito del professionista
assistito da un privilegio (artt. 2751 bis n. 2 e 2777 c.c.) poziore
rispetto a quello che garantisce il credito di rivalsa (art. 2778 n. 7
c.c.) potrebbe accadere, in sede di ripartizione dell'attivo nelle
procedure concorsuali, che il professionista stesso riesca a realizzare
il suo credito per le prestazioni ma non quello di rivalsa I.V.A. In
tale ipotesi, secondo l'ordinanza, l'imposta verrebbe a gravare in via
definitiva "su di un soggetto che non è portatore della relativa
capacità contributiva, essendo in materia di I.V.A. il consumo indice
di tale capacità". L'ordinanza stessa ravvisa, pertanto, nel combinato
disposto degli artt. 2751 bis n. 2, 2758 e 2778 n. 7 c.c., una
violazione dell'art. 53 Cost.
Neppure tale questione è fondata. A confutazione dell'assunto che
la sorregge, è, infatti, sufficiente richiamare quanto detto sopra in
ordine alla identificazione del presupposto in relazione al quale va
individuata la capacità contributiva in materia di I.V.A.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti:
a) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2758 e 2772 codice civile, così come
modificati dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975 n. 426, sollevate in
riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze del
Tribunale di Milano del 16 ottobre 1980 e del Tribunale di Udine del 12
novembre 1981, e del solo art. 2758 gia citato, sollevate sempre in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del giudice delegato ai
fallimenti presso il Tribunale di Reggio Emilia del 14 maggio 1980, del
Tribunale di Milano del 28 febbraio 1980 e del 7 gennaio e 20 maggio
1982 e del Tribunale di Reggio Emilia 1 aprile 1981.
b) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dei combinato disposto degli artt. 2751 bis n. 2, 2758 e 2778 n. 7
codice civile, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. con la
ricordata ordinanza del giudice delegato ai fallimenti presso il
Tribunale di Reggio Emilia e del solo art. 2758 del codice civile,
sollevata sempre in riferimento all'art. 53 Cost. con la stessa
ordinanza del giudice delegato nonché con le ordinanze del Tribunale
di Reggio Emilia già menzionate e del Tribunale di Milano del 7
gennaio 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte