Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 del r.d. 28

aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

sull'edilizia popolare ed economica) promosso con ordinanza emessa il

28 febbraio 1997 dal pretore di Catania, sezione distaccata di

Acireale, nel procedimento civile vertente tra l'Istituto autonomo

case popolari di Acireale e la Cedro Costruzioni S.r.l., iscritta al

n. 374 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di costituzione della Cedro Costruzioni S.r.l.;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di

Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza del 28

febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80

del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), nella parte in cui

dispone che i creditori degli enti costruttori di case popolari ed

economiche, mutuatari della Cassa depositi e prestiti, non possono

esercitare, né proseguire contro i medesimi enti azioni esecutive

senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici;

che ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame, la quale

subordina l'esercizio dell'azione esecutiva al preventivo nulla osta

del Ministro per i lavori pubblici, senza vincolare l'emanazione del

provvedimento ad alcuna condizione, si porrebbe in contrasto con il

diritto alla tutela giurisdizionale, la quale, come la stessa Corte

costituzionale ha dichiarato, "non può essere differita o

subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi"

(sentenze nn. 406 del 1993, 15 del 1991 e 530 del 1989);

che dinanzi a questa Corte si è costituita una parte privata,

chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima, in

quanto essa rappresenta un impedimento all'esercizio della tutela

giurisdizionale ed appare, inoltre, irragionevole, poiché rimette

l'emanazione del prescritto nulla osta alla mera discrezionalità

dell'autorità amministrativa, senza alcuna previsione di termini o

di modalità di esercizio;

Considerato che la rilevanza della questione nel giudizio a quo è

apoditticamente affermata dal rimettente, senza alcuna motivazione al

riguardo;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non contiene nessuna

indicazione di circostanze di fatto, da cui si possa desumere la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice

è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della

rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80 del r.d. 28 aprile 1938, n.

1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia

popolare ed economica), sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte