Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 186, 187, 222

e segg. del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1998 dal

pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Corti Cesare,

iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il pretore di Brescia - nel corso di un giudizio

penale, a seguito dell'annullamento, in data 15 gennaio 1997, da

parte della Corte di cassazione, della sentenza resa ex art. 444 cod.

proc. pen. dallo stesso giudice, limitatamente all'omessa

applicazione della sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida di cui all'art. 222 del codice

della strada - ha sollevato, con ordinanza del 16 gennaio 1998,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, 187, 222 e

seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), ai sensi dei quali, all'accertamento del reato di

guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze

stupefacenti consegue la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida (artt. 186 e 187), ovvero, qualora

dalla violazione di norme del codice della strada derivino danni alle

persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna penale, la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida (art. 222);

che, secondo il rimettente, le norme denunciate - imponendo al

giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria anche

con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. -

contrastano:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata

disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di applicazione della

medesima sanzione a séguito di un accertamento pieno di

colpevolezza;

b) con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole mancata

previsione d'un regime di "caducabilità" della sanzione

amministrativa, analogo al regime della pena inflitta ai sensi

dell'art. 444 cod. proc. pen., soggetta all'estinzione di cui

all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.;

c) con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, per l'ingiustificata

disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di attribuzione al

giudice penale di poteri di cognizione piena sulla colpevolezza

dell'imputato al fine dell'applicazione della sanzione amministrativa

accessoria alla sentenza di condanna di cui all'art. 533 cod. proc.

pen.;

d) con l'art. 24 della Costituzione, in ragione

dell'automaticità dell'applicazione della sanzione amministrativa;

e) con l'art. 27 della Costituzione, per l'applicabilità di

tale sanzione senza un previo accertamento di colpevolezza con

sentenza di condanna;

che, sempre secondo il rimettente (il quale propone, quale

tertium comparationis il termine di prescrizione triennale previsto

dall'art. 157, primo comma, numero 5, cod. pen. per le

contravvenzioni punite con la pena dell'arresto), la normativa

denunciata violerebbe altresì gli artt. 3, 24, 25, 27 della

Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione legislativa

della prescrittibilità della sanzione amministrativa (da intendersi

come prescrittibilità anche dell'illecito amministrativo in quanto

tale);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza

delle sollevate questioni, deducendo:

a) la natura amministrativa della sanzione, tale da

giustificarne le peculiarità di disciplina rispetto alle pene

accessorie, così da poter prescindere dall'accertamento della

responsabilità penale del condannato;

b) il carattere formale (o comunque di pericolo astratto) delle

violazioni del codice della strada alle quali consegue la sanzione

della sospensione della patente di guida, tale da renderne semplice

l'accertamento, di grado e natura diversi rispetto all'accertamento

della responsabilità penale;

c) la riconducibilità della scelta del rito di cui all'art.

444 cod. proc. pen. alla libera valutazione dell'interessato, senza

che gli effetti collegati a siffatta scelta possano essere

circoscritti alle conseguenze penalistiche;

d) la diversità tra illecito penale ed amministrativo, idonea a

giustificare la diversità dei correlativi regimi di prescrizione (la

cui disciplina resta riservata alla discrezionalità del

legislatore).

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene motivazione

alcuna circa la rilevanza delle questioni concernenti gli artt. 186 e

187 cod. strada, né offre elementi di individuazione della

fattispecie così da poter consentire di identificare l'imputazione

in relazione a tali articoli;

che, pertanto, tali questioni debbono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

che, nel censurare l'art. 222 cod. strada, il giudice a quo

sostanzialmente muove dal presupposto che la sanzione amministrativa

sia accessoria all'accertamento del reato (secondo la formulazione

della rubrica dell'art. 222 cod. strada) e, perciò, ad una

dichiarazione di responsabilità incompatibile con la pronuncia di

applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.

444 cod. proc. pen.;

che tale assunto è manifestamente erroneo. Infatti la sanzione

amministrativa di cui all'art. 222 cod. strada non costituisce né

una pena accessoria, né una misura di sicurezza, né, propriamente,

un effetto penale della sentenza di condanna (v. sentenza n. 373 del

1996; ordinanze n. 89 del 1997; n. 184 del 1997; n. 190 del 1997; n.

422 del 1997; n. 235 del 1998; n. 313 del 1998), e dunque non

presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di

responsabilità penale, attraverso una sentenza di condanna in senso

proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo

dell'interesse pubblico; accertamento di certo compatibile con la

pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen., giusta la consolidata

giurisprudenza di legittimità;

che, in particolare, contrariamente a quanto opinato dal giudice

a quo il diritto vivente interpreta l'espressione "accertamento del

reato", contenuta nella rubrica dell'articolo stesso, nel senso di

accertamento (nell'ambito e nei limiti del procedimento di cui

all'art. 444 cod. proc. pen.) del fatto lesivo dell'interesse

pubblico, al quale consegue l'applicazione di una pena; così venendo

a costruire la suddetta sanzione amministrativa come accessoria alla

sanzione penale (principale), inflitta con una sentenza di condanna o

con una pronuncia a questa equiparata (in base all'art. 445, comma 1,

cod. proc. pen.);

che l'interpretazione seguita dal diritto vivente valorizza, in

tal senso, la rubrica della sezione II del capo II del titolo sesto

del codice della strada ("sanzione amministrativa accessoria a

sanzioni penali"), evidenziando che la relazione tra accessorio e

principale corre tra due sanzioni, cioè fra termini omogenei;

che, per altro verso, cotal rapporto di accessorietà rispetto

alla pena inflitta con una sentenza di condanna o sentenza

equiparata, esclude che il giudice penale possa applicare la sanzione

amministrativa senza limiti di tempo, secondo quanto viceversa

prospettato;

che, inoltre, la diversa natura della sanzione amministrativa

rispetto alla pena giustifica la diversità di disciplina legislativa

(v. ordinanze n. 184 del 1997 e n. 420 del 1987);

che, pertanto, le questioni come sopra ritenute ammissibili sono

da dichiarare manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 186, 187 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della

Costituzione - dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), come sopra sollevata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte