Sentenza n. 25/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma,
lettera e) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi) promossi con ordinanze emesse
il 13 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova
sul ricorso proposto da Penco Salvi Maria Teresa ed altri contro le
Direzione regionale delle entrate della Liguria, iscritta al n. 275
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998, e il 13
febbraio 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul
ricorso proposto da Serio Fortuna Lucia contro la Direzione regionale
delle entrate del Lazio, iscritta al n. 738 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visti l'atto di costituzione di Verde Alfredo nonché l'atto di
intervento della Cassa nazionale del notariato;
Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Roberto Nania per Verde Alfredo e Massimo
Luciani per la Cassa nazionale del notariato.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza
del 13 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, del 29 aprile 1998, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma,
lettera e) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi).
Premette il rimettente che oggetto del giudizio è il
silenzio-rigetto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza
di rimborso di una somma trattenuta dalla Cassa nazionale del
notariato a titolo di imposta sui redditi delle persone fisiche,
sulla liquidazione corrisposta ad un notaio, quale indennità di
cessazione dalle funzioni. Ritiene il giudice a quo che in virtù
della sentenza di questa Corte n. 178 del 1986 che ha dichiarato la
parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2, e 4, primo e
quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni
del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita) relativa all'indennità di buonuscita dei dipendenti
statali, discenderebbe la non manifesta infondatezza della presente
questione.
Se infatti la Corte, nella citata sentenza, ha affermato il
principio in virtù del quale l'indennità correlata alla cessazione
del rapporto di lavoro è tassabile, ha altresì affermato
l'illegittimità della tassazione di quella quota di detta indennità
che corrisponde alla percentuale dei contributi a carico del
lavoratore. Nella specie - osserva il rimettente - nonostante che
l'intera indennità liquidata a titolo di cessazione dalle funzioni
avrebbe natura previdenziale e corrisponderebbe ai versamenti
effettuati dal notaio nel corso della sua attività, la disposizione
censurata prevederebbe l'espressa tassabilità dell'indennità per la
cessazione dell'attività notarile.
Sotto quest'ultimo profilo la questione, oltre che non
manifestatamente infondata, sarebbe altresì rilevante perché, solo
a seguito di una pronuncia di incostituzionalità della disposizione
impugnata, potrebbe accogliersi l'istanza di rimborso.
Rileva il giudice a quo che invece non ricorrerebbero i requisiti
della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione in
ordine al motivo dedotto dai ricorrenti in relazione agli artt. 76 e
77 della Costituzione: la funzione della disposizione censurata non
sarebbe quella di sottoporre ex novo a tassazione IRPEF le indennità
di fine rapporto (tassazione che per il compilatore del testo unico
era sicuramente già ricompresa nella valutazione giuridicoeconomica
di tali indennità in base ai principi generali), bensì quella di
riconoscere una agevolazione al contribuente con il concedere i
benefici della tassazione separata.
2. - Nel presente giudizio di legittimità costituzionale si è
costituita la parte privata, dott. Alfredo Verde, nella qualità di
coerede del notaio Carlo Emiliano Verde, chiedendo che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata per gli
stessi motivi di censura indicati dal giudice a quo.
La Cassa nazionale del notariato, in persona del presidente
pro-tempore con atto depositato il 20 maggio 1999 ha chiesto di
intervenire in questa sede, ancorché non costituita nel giudizio
principale. La Cassa ritiene ammissibile il proprio intervento
perché titolare di un interesse giuridicamente qualificato che
potrebbe essere compromesso o soddisfatto dall'esito del presente
giudizio. Essa agisce, infatti, nei confronti dei notai che cessano
dalle funzioni, come sostituto d'imposta, in quanto è tenuta alla
riscossione delle somme dovute a titolo di IRPEF, e quindi anche
riguardo all'indennità di cessazione.
Quanto alla tempestività del proprio intervento, la Cassa ritiene
che, in assenza di una specifica disciplina sull'intervento nel
giudizio costituzionale incidentale, possano ritenersi applicabili o
la disciplina per la costituzione delle parti (art. 25, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, delle "Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" e art.
3, secondo comma delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale") oppure quella prevista dal regolamento per la
procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato
(art. 37 ss. del r.d. 17 agosto 1907, n. 642), in virtù del richiamo
operato dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953.
Nel merito, la Cassa ribadisce gli argomenti sostenuti dai giudici
a quibus e dalla parte privata, concludendo per l'accoglimento della
questione.
3. - La Commissione tributaria regionale di Roma ha sollevato
identica questione con ordinanza del 13 febbraio 1997 (pervenuta
nella cancelleria di questa Corte il 21 settembre 1998) e nel
richiamare la giurisprudenza sulla parziale non tassabilità delle
indennità di fine rapporto, ha ritenuto che detto principio,
affermato nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, dovrebbe
operare anche nelle ipotesi di lavoro autonomo, atteso che il
presupposto su cui si fonda è comune e consiste nel fatto che
l'indennità in parola è costituita in parte dai contributi del
lavoratore.
4. - In prossimità dell'udienza pubblica le parti private hanno
depositato distinte memorie concludendo entrambe, nel merito, per
l'accoglimento della questione, ribadendo le argomentazioni dei
giudici a quibus.
5. - Con separata ordinanza, emessa nell'udienza di discussione,
questa Corte ha dichiarato irricevibile l'intervento in giudizio
della Cassa nazionale del notariato. Considerato in diritto
1. - Le due questioni di legittimità costituzionale sollevate
rispettivamente dalla Commissione tributaria provinciale di Genova e
dalla Commissione tributaria regionale di Roma sono analoghe e
possono essere riunite in un unico giudizio.
2. - I giudici rimettenti ritengono che l'art. 16, primo comma,
lettera e) del d.P.R. n. 917 del 1986, nel prevedere la tassazione
separata dell'indennità percepita dai notai per la cessazione dalle
relative funzioni, violi gli artt. 3 e 53 della Costituzione per
disparità di trattamento tra i contribuenti, contrastando col
principio secondo il quale "per le indennità che siano costituite
anche dai contributi degli aventi diritto, deve provvedersi ad una
detrazione che di ciò tenga adeguato conto".
La Commissione tributaria provinciale di Genova denunzia anche un
vulnus dell'art. 38 della Costituzione, atteso il carattere
previdenziale dell'indennità in parola.
Entrambi i giudici a quibus richiamano la sentenza di questa Corte
n. 178 del 1986 la quale, nell'affermare che l'indennità correlata
alla cessazione del rapporto di lavoro è tassabile, ha altresì
dichiarato l'illegittimità della tassazione di quella quota di detta
indennità che corrisponde alla percentuale dei contributi a carico
del lavoratore. Nella presente specie, la disposizione censurata
prevederebbe la tassabilità dell'indennità liquidata a titolo di
cessazione dalle funzioni nonostante che la medesima nella sua
interezza sia coperta dai versamenti effettuati dal notaio nel corso
della sua attività.
Si asserisce dai giudici rimettenti che, pur in presenza di
situazioni dissimili ma non contrastanti (lavoro dipendente e lavoro
autonomo), quando l'indennità dovuta per la cessazione
dell'attività lavorativa è commisurata, in tutto o in parte, ai
contributi versati durante detta attività, non sarebbe giustificato
un diverso trattamento normativo qual è quello previsto dalla
disposizione in esame.
3. - La questione non è fondata.
L'indennità per cessazione dalle funzioni notarili è attualmente
regolata: a) dal d.m. 26 aprile 1948 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, di
indennità ed assegni ai notai e alle loro famiglie), che ne prevede
l'accessorietà alla pensione e la corresponsione per una sola volta,
con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione della funzione
notarile; b) dal d.P.R. 12 ottobre 1990, n. 317 (Regolamento per il
coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di concessione di
provvidenze a favore dei notai e delle loro famiglie da parte della
Cassa nazionale del notariato) che integra la disciplina
dell'indennità in esame, ed in particolare ne rapporta l'ammontare
alla media degli onorari calcolati sulla base dei repertori dei notai
in esercizio (art. 26); c) dalla legge 27 giugno 1991, n. 220
(Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e
all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato) che determina
le quote di contribuzione, nonché le modalità del loro versamento
all'archivio notarile (artt. 12, commi 1, 3 e 14).
Quanto al regime tributario dell'indennità di cessazione dalle
funzioni notarili, prima dell'emanazione del d.P.R. n. 917 del 1986,
in assenza di un'apposita previsione normativa, era decisiva
l'individuazione della natura giuridica della suddetta indennità:
una parte degli interpreti ne escludeva la tassabilità, ravvisando
una sua funzione previdenziale, sì da non costituire indice di
capacità contributiva; per la tesi prevalente, invece, tale
indennità veniva compresa tra i redditi di lavoro autonomo, con
conseguente assoggettamento alla ritenuta di acconto ex art. 25 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Successivamente il legislatore, con la disposizione ora denunciata,
ha incluso tale indennità fra i redditi a tassazione separata,
confermandone con ciò la natura di entrata, pur non componente del
reddito complessivo soggetto ad imposizione progressiva, ma come
entità distinta, tassata con regole stabilite in considerazione
della sua particolare formazione pluriennale.
4. - Tanto premesso sul piano normativo, deve rilevarsi - in
relazione agli invocati parametri degli artt. 3 e 53 della
Costituzione - che la presente fattispecie non è assimilabile a
quella riguardante la tassazione dell'indennità di buonuscita per i
dipendenti statali prevista dagli artt. 2 e 4, primo e quarto comma,
della legge n. 482 del 1985 su cui è intervenuta la sentenza di
questa Corte n. 178 del 1986. Anzitutto le situazioni non sono
comparabili in quanto l'indennità di buonuscita si riferisce ad un
rapporto di lavoro subordinato, mentre l'indennità di cessazione
dalle funzioni riguarda un professionista, lavoratore autonomo qual
è il notaio. Per questa seconda situazione vige un regime speciale
sia per la formazione e la liquidazione dell'indennità, sia per la
misura ed il versamento dei contributi. Invero, detta indennità
consiste in una erogazione di ammontare correlato all'anzianità di
servizio ma svincolato da una precisa sinallagmaticità tra
versamenti e prestazione. Quest'ultima è alimentata da varie
entrate, che sono destinate anche ad altre finalità. Quanto ai
contributi, dalla specifica normativa risulta che essi sono
proporzionali agli onorari repertoriali e vengono versati
direttamente dai notai. Se poi il valore accertato ai fini tributari
sia diverso da quello dichiarato, provvede l'ufficio del registro
alla liquidazione e alla riscossione anche delle quote dovute alla
Cassa.
Dal predetto esame appare l'infondatezza delle dedotte censure
poiché, come questa Corte ha avuto modo di affermare in una
precedente fattispecie, "... la diversità degli assetti normativi
nei quali ricadono le due indennità (nel caso allora deciso si
trattava della indennità dovuta ai medici rispetto a quella di
buonuscita dei dipendenti statali), mentre esclude che possa
procedersi, così come vorrebbero i giudici a quibus alla
trasposizione di criteri regolatori dall'uno all'altro, porta, al
tempo stesso, a ritenere insussistente la denunciata disparità di
trattamento" (sentenza n. 50 del 1994, ordinanze nn. 328 e 400 del
1994). Anche nella situazione dei notai non è consentito prescindere
- come si afferma nelle citate pronunce - dalle "peculiarità
ordinamentali del fondo di previdenza nell'ambito della cui
disciplina rientra l'indennità" corrisposta dalla Cassa.
Le predette somme, per la loro provenienza e la loro conclusiva
destinazione, non perdono il carattere reddituale e non possono
sottrarsi ad imposizione. Ciò è confermato dalla previsione
normativa, razionale nel sistema tributario, della possibilità che
l'importo del contributo versato sia portato dal notaio in detrazione
dal reddito imponibile per il corrispondente anno d'imposta al fine
di evitare una doppia imposizione (art. 10, comma 1, lett. e) del
d.P.R. n. 917 del 1986).
Va infine osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(sentenze n. 104 del 1985 e n. 120 del 1972), il precetto enunciato
nell'art. 53 della Costituzione si interpreta anche quale
specificazione del principio generale di uguaglianza, nel senso che
solo a situazioni omogenee devono corrispondere uguali regimi
impositivi, e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento
tributario diseguale.
6. - È del pari non fondata la questione in esame in riferimento
all'art. 38 della Costituzione.
Invero, coerentemente sia con quanto si è sopra detto circa i
caratteri dell'indennità di cessazione delle funzioni notarili, sia
con le pronunce di questa Corte in ordine alla natura retributiva
dell'indennità di fine rapporto (sentenze nn. 99 e 243 del 1993), il
trattamento tributario dell'indennità in esame non contrasta con
l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, anche perché esso non
incide sull'adeguatezza della prestazione indennitaria in esame; la
quale peraltro è sottoposta ad una tassazione, quella separata che,
come già affermato (sentenza n. 287 del 1996), è volta "ad evitare
il determinarsi di un'applicazione iniqua del meccanismo della
progressività dell'IRPEF".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, lettera e) del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53
della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova e
dalla Commissione tributaria regionale di Roma con le ordinanze di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte