Sentenza n. 250/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1974 · relatore Edoardo Volterra
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Provincia di Trento riapprovata il 12 ottobre 1973 recante "Prestito
sull'onore", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 7 novembre 1973, depositato in cancelleria il
13 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Provincia di
Trento;
udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Luigi Montesano,
per la Provincia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 7 novembre 1973, il Presi dente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal l'Avvocatura
generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità
costituzionale della legge della Provincia di Trento, riapprovata il 12
ottobre 1973, riguardante "Prestito sull'onore" a favore degli studenti
medio- superiori ed universitari residenti nella Provincia.
Dopo aver osservato che in detto provvedimento legislativo, viene
stabilita la concessione di un "prestito sull'onore" da assegnarsi,
anno per anno, su domanda degli interessati, e fino al conseguimento
del titolo di studio desiderato, a tutti gli studenti bisognosi e
meritevoli residenti da almeno tre anni nella provincia di Trento,
iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie superiori o a
qualsiasi anno di un corso per il conseguimento della laurea, deduce,
anzitutto, la violazione dell'art. 8, n. 27, e dell'art. 9, n. 2, dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al testo unico 31
agosto 1972, n. 670.
Queste norme attribuiscono alle Provincie autonome di Trento e
Bolzano la potestà legislativa in materia di assistenza scolastica
soltanto per i settori riguardanti l'istruzione elementare e secondaria
(media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed
artistica).
Secondo l'Avvocatura appare inaccettabile l'affermazione di una
potestà legislativa provinciale nella soggetta materia, anche se
ragguardata sotto il particolare profilo dell'assistenza. Anche per
quanto attiene ai prestiti per gli studenti dell'ultimo anno di corso
delle scuole secondarie, si tratta di assistenza che proietta i suoi
effetti al di là della chiusura del ciclo secondario superiore, o
nell'ambito della qualificazione professionale conseguita, o
nell'ambito universitario.
Si deduce, ancora, la violazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, data l'omessa previsione della copertura necessaria a
fronteggiare gli oneri della legge.
La norma di copertura sostanziale vorrebbe essere offerta dall'art.
12, che prevede la devoluzione di parte della disponibilità di lire un
miliardo, corrispondente alla cessazione dell'onere connesso alla legge
provinciale sull'assistenza agli anziani. Ma tale disponibilità entra
in funzione, come risulta dallo stesso art. 12, solo dagli esercizi
successivi al 1974; per cui restano scoperti gli oneri afferenti agli
esercizi 1973 e 1974, anni per i quali, peraltro, la legge impugnata
dovrebbe già avere effetto.
2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito
il Presidente della Provincia di Trento rappresentato e difeso
dall'avv. Luigi Montesano.
La Provincia afferma che la legge impugnata trova il suo fondamento
nell'art. 8, n. 25, dello Statuto che include nella potestà
legislativa autonoma l'assistenza e beneficenza pubblica. La legge,
infatti, rappresenterebbe uno strumento per soddisfare le esigenze di
assistenza sociale (ai sensi del secondo comma dell'art. 3 e dell'art.
34 della Costituzione) su cui lo Stato non avrebbe un assoluto ed
inderogabile monopolio.
In materia la Provincia avrebbe potestà normativa primaria né si
comprenderebbe perché all'art. 8, n. 25, si debba dare il significato
ristretto o parziale di discrezionale e generica erogazione di
provvidenze ai bisognosi, che tra l'altro priverebbe la dizione stessa
di ogni valore suo e proprio, essendo tale significato chiaramente
riferibile alla "beneficenza pubblica" contestualmente enunciata nello
stesso n. 25.
Il preminente riferimento allo stato di bisogno degli studenti
indicherebbe chiaramente che la legge in esame rientra nelle competenze
di cui all'art. 8, n. 25, dello Statuto trentino, anche se di questa
norma si dà l'interpretazione più ristretta possibile, escludendone
autonome provvidenze coordinate al diritto allo studio e limitandola a
quella che è oggi la corretta nozione della tradizionale "assistenza e
beneficenza".
osserva poi la Provincia che, prima delle recenti modifiche allo
Statuto, la prassi era quella di intendere in senso ampio le competenze
in materia di assistenza scolastica, tanto che un notevole corpus
normativo della Provincia trentina (leggi 20 gennaio 1958, n. 3, 22
gennaio 1962, n. 2, 21 novembre 1966, n. 11), concernente tra l'altro
l'attribuzione di borse di studio a studenti anche universitari, non ha
mai dato luogo a questioni di incostituzionalità da parte del Governo
della Repubblica.
ora, se nella pacifica intenzione dei conditores, le recenti
riforme dello Statuto del Trentino-Alto Adige sono destinate ad operare
non in senso limitativo, ma largamente estensivo delle autonomie e in
specie di quelle provinciali, la soppressione della "assistenza
scolastica" dall'elenco delle materie attribuite alla competenza
"normativa integrativa" delle Provincie autonome (art. 12, n. 3, del
vecchio Statuto; art. 9 del t.u. 31 agosto 1972, n. 670) e la
inclusione, tra le materie attribuite alla competenza "normativa
primaria", della "assistenza scolastica per i settori di istruzione in
cui le Provincie hanno competenza legislativa" (art. 8, n. 27, del
predetto t.u.) non possono comportare il venir meno della su accennata
potestà integrativa nel campo del "diritto allo studio".
Infine, per quel che riguarda la censura relativa all'art. 81
della Costituzione, la Provincia nega il contrasto tra la legge ed il
principio costituzionale, ascrivendo a palese errore materiale l'inciso
"a carico degli esercizi successivi al 1974" contenuto nell'art. 12.
Interpretando la legge esso dovrebbe intendersi come se recitasse "a
partire dal 1974". Considerato in diritto :
1. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri solleva
questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di
Trento approvata il 12 ottobre 1973, la quale dispone la concessione di
un "prestito sull'onore" a "tutti gli studenti bisognosi e meritevoli
residenti da almeno tre anni nella Provincia di Trento, iscritti
all'ultimo anno delle scuole secondarie superiori o a qualsiasi anno di
un corso per il conseguimento della laurea". Tale norma, secondo il
ricorso violerebbe l'art. 8, n. 27, e l'art. 9, n. 2, dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al testo unico 31 agosto
1972, n. 670, nonché l'art. 8 l, comma quarto, della Costituzione per
omessa previsione della copertura necessaria per fronteggiare gli oneri
della legge.
2. - Con il termine "prestito d'onore" usato nella legge
provinciale impugnata si designa la concessione da parte di enti
pubblici o privati di un prestito a condizioni particolarmente
favorevoli a studenti bisognosi per permettere loro di compiere i loro
studi, con l'impegno degli assegnatari di restituire, secondo modalità
prefissate, le somme ricevute.
La legge provinciale impugnata prevede tassativamente: che il
numero dei prestiti è stabilito anno per anno dalla Giunta
provinciale; che- la misura di questi è di lire 300.000 annue per gli
iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie e di lire 800.000
annue per gli studenti universitari non residenti nella città in cui
ha sede l'Università e di lire 500.000 annue per gli studenti
universitari residenti; che la durata del prestito da assegnarsi anno
per anno è fino al conseguimento degli studi desiderati; che i
prestiti sono concessi dagli istituti di credito aventi sede in
provincia dietro domanda degli interessati rivolta alla speciale
commissione provinciale prevista dall'art. 4 della citata legge e in
base alla graduatoria da questa stabilita fra gli aventi diritto; che
gli assegnatari devono essere studenti "bisognosi e meritevoli"
residenti da almeno tre anni nella provincia di Trento, "iscritti
all'ultimo anno delle scuole secondarie superiori o a qualsiasi anno di
un corso per il conseguimento di laurea"; che gli assegnatari dei
prestiti s'impegnano alla restituzione delle somme ricevute entro un
periodo non inferiore a sei anni da iniziare non prima di un biennio
dalla data del conseguimento del titolo di studio o da quello
dell'interruzione degli studi universitari e secondo un piano di
ammortamento da essi predisposto direttamente con gli istituti di
credito e con interessi annui non superiori al sei per cento a carico
degli assegnatari; che in caso di mancata restituzione entro i termini
previsti nei piani di ammortamento, la provincia ha facoltà di
chiedere agli assegnatari morosi anche la restituzione degli interessi
pagati durante il periodo di durata degli studi; che in caso di morte o
di invalidità permanente degli assegnatari la Provincia assume
l'intero onere della restituzione agli istituti di credito.
3. - Dal complesso di queste disposizioni risulta che la
concessione dei mutui di cui alla legge impugnata costituisce una forma
di assistenza scolastica.
Non può accogliersi la tesi sostenuta dalla difesa della Provincia
di Trento secondo cui tale concessione sarebbe invece una forma di
assistenza sociale rientrante nella competenza di cui all'art. 8, n.
25, dello Statuto del Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670.
Secondo il costante insegnamento della Corte, l'assistenza sociale
si concreta in prestazioni a favore di coloro che si trovano in
condizione di bisogno rispetto alle necessità dell'esistenza,
prescindendo da qualità o situazioni personali, e non in specifiche
prestazioni relative a settori qualificati.
L'assistenza scolastica si distingue dalla generica assistenza
sociale in quanto si concreta invece in prestazioni aventi scopi
particolari e determinati diretti ad aiutare e potenziare la vita
scolastica degli studenti nei suoi vari aspetti e nelle sue varie
forme, a rendere possibile, ad agevolare e incrementare la loro
attività di studio, la loro preparazione e formazione.
Il cosiddetto "prestito d'onore", perseguendo finalità precise ed
esclusive dirette ad aiutare studenti bisognosi di mezzi finanziari per
compiere i loro studi, aventi particolari capacità intellettuali,
appositamente accertate, ed iscritti nelle scuole indicate dalla legge,
a continuare la loro attività scolastica sino al conseguimento del
titolo cui aspirano, non può certo qualificarsi quale generica
assistenza sociale, ma rientra indubbiamente nella specifica assistenza
scolastica.
In questa materia il testo unico delle leggi costituzionali
concernente lo Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige
approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dispone all'art. 8 che le
Provincie hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti
di cui all'art. 4, indicando, al n. 27 del predetto art. 8
"l'assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le
provincie hanno competenza legislativa".
Tali settori sono tassativamente fissati nell'art. 9 del medesimo
Statuto, il quale, stabilendo che "le provincie emanano norme
legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5",
determina al n. 2 in modo preciso le materie di istruzione,
specificando che sono quelle "d'istruzione elementare e secondaria
(media, classica, scientifica, magistrale, professionale e artistica)",
non contemplando né menzionando in alcun modo, anzi implicitamente
escludendola, l'istruzione universitaria.
4. - Risulta pertanto che, mentre la Provincia di Trento ha
potestà di emanare norme legislative per l'assistenza scolastica,
anche sotto forma del mutuo come sopra previsto, qualificato "prestito
d'onore", agli studenti bisognosi e meritevoli iscritti in scuole
elementari e secondarie, compresi coloro che sono iscritti all'ultimo
anno delle scuole secondarie superiori, non è invece competente a
emanare norme legislative aventi per oggetto assistenza scolastica a
studenti universitari.
La Corte non ritiene che possa accogliersi la tesi prospettata
dalla difesa della Provincia di Trento che le competenze legislative
delle Regioni a Statuto speciale e delle Provincie autonome che di
quelle Regioni fanno parte, incontrino solo i limiti dei principi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e pertanto che la
Provincia di Trento abbia la facoltà di emanare norme legislative per
rendere operante il disposto di cui all'art. 34 della Costituzione
comprese provvidenze a favore di studenti universitari.
Le citate tassative disposizioni degli artt. 8, n. 27, e 9, n. 2,
dello Statuto regionale regolano invece in maniera precisa l'ambito
della competenza legislativa della Provincia in materia scolastica,
determinandone l'oggetto e i limiti dai quali la Provincia non può in
alcun modo eccedere ed escludendo, come si è visto, l'assistenza agli
studenti universitari.
Non è nemmeno d'accogliersi la tesi sostenuta nel ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri circa la mancanza di competenza
legislativa della Provincia per quanto attiene l'assistenza sotto forma
di prestiti concessi agli studenti dell'ultimo anno di corso di scuole
secondarie, in quanto si tratterebbe di assistenza "che proietta i suoi
effetti al di là della chiusura del ciclo secondario superiore o
nell'ambito della qualificazione professionale conseguita, o
nell'ambito universitario".
Va infatti rilevato che il compimento di un corso di istruzione
secondaria superiore e il relativo conseguimento di un titolo
professionale o di studio possono costituire fini specifici a sé e
pertanto la Provincia ha competenza di emanare norme legislative aventi
come oggetto l'assistenza scolastica diretta ad aiutare studenti
bisognosi e meritevoli a quel specifico conseguimento.
Ne deriva che la legge impugnata è viziata di illegittimità
costituzionale in ogni sua disposizione concernente assistenza
scolastica a studenti universitari anche sotto forma di concessione di
mutui denominati "prestiti d'onore".
5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto anche la
violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione per omessa
previsione della copertura necessaria a fronteggiare gli oneri della
legge.
L'art. 12 della legge provinciale impugnata prevede la devoluzione
di parte della disponibilità di lire 1 miliardo corrispondente alla
cessazione dell'onere connesso alla legge provinciale sull'assistenza
agli anziani. Come risulta dall'articolo citato, questa disponibilità
entra in funzione a carico degli esercizi finanziari successivi al 1974
rimanendo scoperti gli oneri afferenti agli esercizi 1973 e 1974, anni
per i quali la legge provinciale impugnata dovrebbe già avere effetto.
Come la stessa difesa della Provincia di Trento riconosce, l'art. 7
della legge impugnata ponendo a carico della Provincia il pagamento
annuo degli interessi del prestito contratto dagli studenti, posticipa
necessariamente tale pagamento. Dato che l'art. 11 della legge
impugnata dispone l'entrata in vigore di questa con l'anno scolastico
1973-1974, l'onere a carico della Provincia non può avere inizio che
dall'esercizio finanziario 1974.
L'inciso "a carico degli esercizi finanziari successivi al 1974",
afferma la citata difesa, "sarebbe dovuto ad un palese errore materiale
facilmente correggibile con l'interpretazione della legge medesima, in
quanto nella insuperabile logica dello stesso art. 12 il carico vale
evidentemente dagli esercizi finanziari a partire dal 1974".
La Corte osserva che, essendo prevista la copertura finanziaria
solo a partire dall'anno finanziario 1975, il pagamento posticipato
degli interessi deve iniziare; da tale data. Di conseguenza la legge
impugnata deve dichiararsi costituzionalmente illegittima nella parte
in cui prevede impegni di spesa per il periodo anteriore al 1° gennaio
1974.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della
Provincia di Trento approvata dal Consiglio provinciale il 12 ottobre
1973 avente per oggetto "Prestito sull'onore" nelle parti in cui
dispone concessioni di prestiti a favore di studenti iscritti a
qualsiasi anno di un corso per il conseguimento di laurea e nelle parti
in cui dispone impegni di spesa per il periodo anteriore al 10 gennaio
1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI-ENZO CA PALOZZA-
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- GIULIO
GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte