Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 195, 322, 323

e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 "Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni", come modificato dall'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica

e televisiva", quale risulta a seguito della sentenza n. 202 del 1976

della Corte costituzionale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 marzo 1981 dal Pretore di Santa

Margherita di Belice nel procedimento penale a carico di Struppa

Francesco iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Russo Angela iscritta al n. 869 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 5 giugno 1984 dal Pretore di Udine nel

procedimento civile vertente tra S.r.l. Manutenzioni Ponti Radio e

Direzione Provinciale P.T. di Udine iscritta al n. 1001 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 32/ bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 25 marzo 1981 (Reg. Ord. n. 526

del 1981) il Pretore di S. Margherita di Belice ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 195

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della

legge 14 aprile 1975, n. 103, e quale risultante in ragione della

sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976, in riferimento

agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non viene esplicitata la

nozione di "ambito locale", eccedendo il quale la installazione

abusiva di impianto di diffusione televisiva via etere è penalmente

sanzionata, il tutto nel corso di un procedimento penale;

che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 16 maggio 1986

(Reg. Ord. n. 869 del 1983), pure emessa nel corso di un procedimento

penale, ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 322 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non escludono

l'emittenza radiotelevisiva privata dall'obbligo di conseguire la

prevista concessione per l'esercizio dell'attività di trasmissione

in ambito locale, in riferimento agli artt. 3 e 21 della

Costituzione;

che, con ordinanza in data 5 giugno 1984 (Reg. Ord. n. 1001 del

1984), il Pretore di Udine, nel corso di un procedimento promosso ex

art. 700 c.p.c., ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 322, 323 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156, nei limiti in cui le norme suddette prevedono la concessione

amministrativa anche per l'esercizio su scala locale di stazioni

radioelettriche ad uso privato, in riferimento agli artt. 3 e 21

Cost.;

Considerato che le questioni suddette attengono tutte al medesimo

contesto normativo, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti

e decisi con unica ordinanza;

che il giudice a quo, nell'ordinanza iscritta al n. 1001 del

Reg. Ord. 1984, non svolge considerazione alcuna circa la rilevanza

della questione sollevata, e l'ordinanza stessa non contiene alcun

riferimento alla fattispecie concreta, sicché, in conformità alla

costante giurisprudenza di questa Corte, la proposta questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, successivamente all'emanazione delle altre ordinanze, è

entrato in vigore il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con

modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, contenente

"Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive";

che il suddetto provvedimento normativo ha profondamente

innovato la materia de qua, sicché appare opportuno restituire gli

atti ai giudici a quo perché, alla luce della normativa

sopravvenuta, provvedano a verificare se le questioni rispettivamente

sollevate siano tuttora rilevanti.

Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Udine con l'ordinanza n. 1001

del Reg. Ord. 1984 di cui in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze nn. 526

del Reg. Ord. 1981 e 869 del Reg. Ord. 1983 ai Pretori di S.

Margherita di Belice e Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte