Ordinanza n. 250/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 322Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 323Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 334Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 195, 322, 323
e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 "Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni", come modificato dall'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva", quale risulta a seguito della sentenza n. 202 del 1976
della Corte costituzionale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 marzo 1981 dal Pretore di Santa
Margherita di Belice nel procedimento penale a carico di Struppa
Francesco iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Russo Angela iscritta al n. 869 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 5 giugno 1984 dal Pretore di Udine nel
procedimento civile vertente tra S.r.l. Manutenzioni Ponti Radio e
Direzione Provinciale P.T. di Udine iscritta al n. 1001 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32/ bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza in data 25 marzo 1981 (Reg. Ord. n. 526
del 1981) il Pretore di S. Margherita di Belice ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 195
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e quale risultante in ragione della
sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976, in riferimento
agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non viene esplicitata la
nozione di "ambito locale", eccedendo il quale la installazione
abusiva di impianto di diffusione televisiva via etere è penalmente
sanzionata, il tutto nel corso di un procedimento penale;
che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 16 maggio 1986
(Reg. Ord. n. 869 del 1983), pure emessa nel corso di un procedimento
penale, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 322 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non escludono
l'emittenza radiotelevisiva privata dall'obbligo di conseguire la
prevista concessione per l'esercizio dell'attività di trasmissione
in ambito locale, in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione;
che, con ordinanza in data 5 giugno 1984 (Reg. Ord. n. 1001 del
1984), il Pretore di Udine, nel corso di un procedimento promosso ex
art. 700 c.p.c., ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 322, 323 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, nei limiti in cui le norme suddette prevedono la concessione
amministrativa anche per l'esercizio su scala locale di stazioni
radioelettriche ad uso privato, in riferimento agli artt. 3 e 21
Cost.;
Considerato che le questioni suddette attengono tutte al medesimo
contesto normativo, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti
e decisi con unica ordinanza;
che il giudice a quo, nell'ordinanza iscritta al n. 1001 del
Reg. Ord. 1984, non svolge considerazione alcuna circa la rilevanza
della questione sollevata, e l'ordinanza stessa non contiene alcun
riferimento alla fattispecie concreta, sicché, in conformità alla
costante giurisprudenza di questa Corte, la proposta questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
che, successivamente all'emanazione delle altre ordinanze, è
entrato in vigore il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, contenente
"Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive";
che il suddetto provvedimento normativo ha profondamente
innovato la materia de qua, sicché appare opportuno restituire gli
atti ai giudici a quo perché, alla luce della normativa
sopravvenuta, provvedano a verificare se le questioni rispettivamente
sollevate siano tuttora rilevanti.
Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Udine con l'ordinanza n. 1001
del Reg. Ord. 1984 di cui in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze nn. 526
del Reg. Ord. 1981 e 869 del Reg. Ord. 1983 ai Pretori di S.
Margherita di Belice e Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte