Sentenza n. 250/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 32legge 87/1953
- art. 27d.lgs. 12/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con
ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dal Tribunale per i minorenni di
Bologna nel procedimento penale a carico di Galassi Massimo ed altro,
iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso del giudizio conseguente ad opposizione proposta
dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto emessa dal giudice per l'udienza preliminare
nei confronti di Galassi Massimo ed altro, il Tribunale per i
minorenni di Bologna ha sollevato, con ordinanza del 23 ottobre 1990,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
(testo approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), in
riferimento agli artt. 76, 112 e 3 della Costituzione.
Osserva il giudice remittente che il proscioglimento per
irrilevanza del fatto - previsto dalla norma impugnata -, sebbene
nominalmente profilato come formula di carattere processuale, ha
chiaro contenuto sostanziale, in quanto implica un giudizio
sull'evento ("tenuità del fatto") e sulla condotta ("occasionalità
del comportamento"). Si tratta, cioè, di una fattispecie di non
punibilità del fatto introdotta al fine di perseguire per via
giudiziaria una decriminalizzazione dei minori ricorrendo anche a
elementi desumibili da un giudizio di opportunità in concreto
("quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze
educative"): si richiede, pertanto, un'attività di cognizione e una
valutazione discretiva.
Ciò comporta, innanzitutto, ad avviso del remittente, la
violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega,
poiché i poteri conferiti al legislatore delegato di adeguare i
principi fissati nel nuovo processo penale alle esigenze evolutive
dei minori, al fine di dettare le nuove disposizioni sul processo
penale nei loro confronti (art. 3 della legge-delega), ineriscono
alla materia processuale e non a quella sostanziale, implicante
scelte di politica criminale.
In secondo luogo, la formula di proscioglimento di cui all'art. 27
conferisce al pubblico ministero un potere dispositivo sull'azione
penale, con violazione dell'art. 112 della Costituzione; e il fatto
che il legislatore abbia optato, dopo un ripensamento, per una
"sentenza", anziché per una "archiviazione", non elimina questo
aspetto della questione. Nel sistema del nuovo processo penale,
l'esercizio dell'azione penale non è più una richiesta di decisione
fatta dal pubblico ministero al giudice, ma una richiesta di
punizione, la cui alternativa è la richiesta di archiviazione: nella
specie, sia l'iter processuale, sia i poteri riservati al giudice
nella norma impugnata presentano significativa analogia con quelli
previsti nell'istituto dell'archiviazione.In definitiva, anche in
questo caso il pubblico ministero decide di non richiedere la
punizione, ma lo fa non già in forza di considerazioni attinenti
alla prova della responsabilità penale, bensì all'opportunità
della persecuzione penale.
Inoltre, prosegue il giudice a quo, l'aver introdotto la categoria
della "irrilevanza del fatto", ancorata a valutazioni oggettive
assolutamente generiche, oltre che a stime prognostiche di ordine
psicopedagogico, e averla finalizzata al proscioglimento (e non alla
sola determinazione del trattamento conseguente al reato), sembra
sacrificare il principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, della
Costituzione) ad un favor minoris privo di garanzie di paritaria
applicazione, in quanto realizzato rinviando a criteri tanto
suscettibili di disomogenea adozione da approssimarsi al "diritto
libero".
In ordine, infine, alla rilevanza della questione, il giudice
remittente rileva che dalla sua definizione può dipendere
direttamente il tenore della pronuncia.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
In ordine al denunciato eccesso di delega, l'Avvocatura dello
Stato osserva che i criteri direttivi di cui agli artt. 2 e 3 della
legge n. 81 del 1987 involgono molteplici aspetti di natura
sostanziale, connessi con le esigenze del nuovo processo, anche a
scopo meramente deflattivo. Tale finalità deflattiva assume nel
processo minorile specifiche connotazioni, fondendosi con quella di
limitare i possibili effetti dannosi del processo sulla personalità
in fieri del minorenne. In conclusione, la norma denunciata non può
ritenersi estranea alla materia delegata sol perché presenta un
profilo di diritto sostanziale, specie se si tiene conto dell'ampia
delega contenuta nel preambolo dell'art. 3 della citata legge n.
81/87.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 112 della Costituzione,
l'Avvocatura osserva che la richiesta del pubblico ministero non
elude il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, essendo
comunque rivolta a provocare una pronuncia giurisdizionale sul fatto-reato.
In merito, infine, alla denunciata violazione del principio di
eguaglianza, l'interveniente rileva che essa non sussiste, né con
riferimento al diverso trattamento riservato in casi analoghi agli
adulti - per le evidenti esigenze di tutela dei minori che fanno del
processo a loro carico un sistema del tutto peculiare -, né con
riferimento agli stessi minori, in relazione all'ampia
discrezionalità attribuita al giudice nella valutazione dei
presupposti applicativi della norma de qua, in quanto eventuali
diseguaglianze non discendono dalla norma, bensì conseguono
fisiologicamente all'esercizio del potere discrezionale del giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale per i minorenni di Bologna investe l'art. 27 del testo
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
approvato con d.P.R 22 settembre 1988,
n. 448. Tale norma prevede che il giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pubblico ministero, possa pronunciare
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando
l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative
del minorenne, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità
del comportamento. Il giudice remittente ha fatto riferimento
all'art. 76 della Costituzione, ritenendo che possa esser stata
"ecceduta la sfera di delegazione legislativa", all'art. 112 perché
sarebbe stato conferito al pubblico ministero un potere dispositivo
sull'azione penale legato a considerazioni di "opportunità della
persecuzione penale" e all'art. 3 in quanto verrebbe sacrificato "il
principio di uguaglianza a un favor minoris privo di garanzie di
paritaria applicazione".
2. - Con la norma censurata, - come è stato messo in luce dalla
dottrina e dalla giurisprudenza dei giudici di merito -, è stato
introdotto nel sistema penale minorile un nuovo istituto: non si
procederà contro l'imputato minorenne "per irrilevanza del fatto"
quando si verifichino due condizioni, una oggettiva, vale a dire che
il fatto sia tenue ed il comportamento occasionale, l'altra
soggettiva e cioè che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi
le esigenze educative del minorenne.
Il testo dell'art. 27 delle disposizioni approvate col citato
d.P.R. n. 448 del 1988 presenta notevoli differenze rispetto alla
redazione del progetto preliminare. Quest'ultimo aveva previsto,
all'art. 23, la pronuncia di un decreto di archiviazione del giudice
su richiesta del pubblico ministero, quando "per la tenuità del
fatto e per l'occasionalità del comportamento, l'ulteriore corso del
procedimento non risponde alle esigenze educative del minorenne e a
quelle di tutela della collettività".
La relazione al progetto preliminare sottolineava in proposito:
"Il meccanismo processuale prescelto non incide sulla fattispecie
sostanziale del reato, (cioè sui suoi elementi costitutivi o sulle
condizioni di punibilità), e quindi non esclude il promovimento
dell'azione penale, ma si limita a consentire l'anticipata
conclusione del processo con una pronuncia fondata sulla valutazione
comparativa degli effetti positivi e negativi dello svolgimento del
normale iter processuale, in considerazione delle concrete
caratteristiche del fatto e della personalità del minore imputato".
Nel testo definitivo, divenuto art. 27, la pronuncia ha luogo con
sentenza, e la condizione "quando l'ulteriore corso del procedimento
non risponde alle esigenze educative del minorenne e a quelle di
tutela della collettività" è divenuta "(quando) pregiudica le
esigenze educative del minorenne", essendo stato eliminato il
riferimento alla "tutela della collettività". La relazione chiarisce
che è stato accolto il suggerimento della Commissione parlamentare,
prevedendosi la sentenza anziché il decreto di archiviazione,
"tenuto conto delle perplessità da alcune parti manifestate circa la
compatibilità dell'archiviazione con il principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della
Costituzione".
È appena il caso di aggiungere che, in forza dell'art. 32 del
testo delle disposizioni approvate col d.P.R. n. 448 del 1988 - ora
modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n.
12 - e dell'art. 26 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, approvato con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, la sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto può essere pronunciata o dal giudice per le
indagini preliminari su richiesta del pubbblico ministero se "fin
dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste
dall'art. 27", o dal giudice dell'udienza preliminare (nella
composizione collegiale prevista dall'art. 50-bis, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 14 del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).
3. - Così sommariamente richiamato l'iter legislativo della
norma, risultano del tutto evidenti le caratteristiche del nuovo
istituto: si tratta in sostanza di una sorta di depenalizzazione che,
sul presupposto della tenuità del fatto e dell'occasionalità del
comportamento, è condizionata alla verifica, da valutarsi
necessariamente in rapporto al singolo soggetto, del pregiudizio che
l'ulteriore corso del procedimento rechi alle esigenze educative del
minore. Quest'ultimo aspetto è stato posto in particolare evidenza
dalla dottrina, che ha identificato la ratio della norma nella
estromissione immediata, o quanto meno la più possibile sollecita,
dal circuito penale di condotte devianti, le quali siano prive di
allarme sociale per la loro tenuità ed occasionalità ed appaiano
destinate a rimanere nella vita del minore un fatto episodico e ad
essere autonomamente riassorbite. In simili casi le dottrine
criminologiche e psicologiche ritengono il contatto del minore con la
giustizia non soltanto privo di ogni utilità sociale, ma anzi
foriero di possibili danni, di guisa che sarebbe preferibile,
evitando ogni forma di intervento, che il sistema della giustizia
penale rimanga assolutamente inerte.
La medesima dottrina ha rilevato come questi principi e finalità,
che troverebbero fondamento in dichiarazioni e raccomandazioni
internazionali (Regole minime per l'amministrazione della giustizia
minorile, o "regole di Pechino", approvate nel 1985 dall'Assemblea
delle Nazioni Unite, e Raccomandazione sulle "reazioni sociali alla
delinquenza minorile" approvata nel 1987 dal Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa), siano stati solo in parte applicati nella
norma in esame. Infatti l'intento di estromettere rapidamente il
minore dal circuito processuale è sostanzialmente vanificato, una
volta che la improcedibilità per irrilevanza del fatto deve essere
pronunciata, anziché con decreto di archiviazione, con sentenza -
soggetta ovviamente ad impugnazione - previa audizione del minore,
dell'esercente la potestà dei genitori e della parte offesa.
Sulla base degli elementi sopra richiamati sui quali la dottrina
è concorde, - del resto essi si ricavano senza alcuna incertezza
dalla lettura testuale della norma, a partire dal progetto
preliminare fino alla formulazione definitiva, - emergono chiaramente
due essenziali connotazioni. La prima è che l'istituto della
"irrilevanza del fatto" è assolutamente nuovo nel nostro sistema
penale; la seconda è che esso, pur presentando, - e non potrebbe
essere altrimenti -, implicazioni di carattere processuale, attiene
al diritto sostanziale, in quanto viene a dar vita ad una causa di
non punibilità, mai fino ad ora prevista né in linea generale, né
limitatamente agli imputati minorenni.
4. - In ordine logico la questione va in primo luogo esaminata
sotto il profilo della prospettata violazione dell'art. 76 della
Costituzione. In riferimento a tale parametro la questione è
fondata.
Il giudice a quo dubita in sostanza che il Governo abbia ecceduto
la sfera di delegazione conferitagli emanando una norma che non
attiene alla materia processuale bensì a quella sostanziale. Inoltre
- sempre secondo il Tribunale remittente - la legge di delegazione
non conteneva "determinazione di principi e criteri direttivi
esprimenti scelte di politica criminale".
Prendendo in esame l'oggetto della delega, la cui definizione,
secondo il dettato dell'art. 76 della Costituzione, è indicata come
un limite necessario per la delegazione al Governo della funzione
legislativa, si rileva dalla lettura della legge 16 febbraio 1987 n.
81 che il Governo è stato delegato con l'art. 1 "ad emanare il nuovo
codice di procedura penale", e con l'art. 3, che qui più
direttamente interessa, "a disciplinare il processo a carico di
imputati minorenni al momento della commissione del reato". È chiaro
quindi che dalla definizione dell'oggetto la delega contenuta nella
citata legge n. 81 è limitata alla riforma del processo penale, sia
nella sua disciplina generale, sia nelle norme particolari che
regolano specificamente il processo minorile. A tale constatazione
l'Avvocatura dello Stato ha opposto che nel sistema penale la
distinzione fra norme e istituti di natura sostanziale e norme e
istituti di natura processuale non è così rigida, e che nei
principi direttivi enunciati nell'art. 2 e nell'art. 3 della citata
legge di delegazione sussistono previsioni di natura sostanziale: di
conseguenza, il fatto che la norma emanata dal legislatore delegato
abbia una prevalente valenza di diritto sostanziale non
autorizzerebbe a ritenere che siano stati travalicati i limiti della
delega così da integrare una violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
Siffatte argomentazioni sono da ritenersi valide quando, a
prescindere dalla definizione dell'oggetto della delega, la norma
adottata dal legislatore delegato sia sorretta da una esplicita
previsione enunciata nei principi direttivi, o trovi quanto meno in
essi una indicazione cui la norma stessa possa riferirsi, così da
esserne considerata il coerente sviluppo e la concreta applicazione.
E ciò è tanto più vero, in quanto il Parlamento, approvando una
legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole
metodologicamente rigorose, e può bene con la espressa enunciazione
di un determinato principio direttivo estendere la delega ad una
normativa che altrimenti non sarebbe di per sé compresa nella
definizione dell'oggetto.
5. - Orbene la norma in esame, che, come si è visto, ha posto in
essere una nuova causa di non punibilità dell'imputato minorenne,
non trova di per sé collocazione all'interno dell'oggetto della
legge-delega in ragione della sua preminente natura di diritto
sostanziale.
Tuttavia, come si è detto sopra, il vizio di eccesso di delega
per esorbitanza dall'oggetto non sussisterebbe ove la norma delegata
trovasse il suo supporto nei principi direttivi. Che vi sia questo
supporto è stato affermato in dottrina ed è pure quanto sostiene
nel suo atto di intervento l'Avvocatura generale dello Stato. Occorre
dunque procedere ad una attenta disamina dei principi stessi, a
partire da quelli contenuti nell'art. 3 che si riferisce alla
disciplina del processo a carico di imputati minorenni. In tale
articolo è enunciata, dalla lettera a) alla lettera p), una serie di
criteri formulati in modo dettagliato: fra questi non si trova alcuna
previsione di una nuova causa di non punibilità, né alcun elemento
indicativo da cui tale istituto possa trovare derivazione. Vi è poi
un ulteriore rilievo: alla lettera l) la delega prevede espressamente
che "il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche
per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice
penale, e per la concessione del perdono giudiziale". Ove perciò il
legislatore avesse voluto, sconfinando per così dire dall'oggetto,
prevedere una ipotesi quale quella della non punibilità per
irrilevanza del fatto, avrebbe dovuto in questa sede inserire una
specifica indicazione; poiché non ve n'è traccia, si deve dedurne
che la norma emanata dal legislatore delegato fuoriesce dai limiti
della delega, a meno che non si trovi in altra parte della legge un
principio cui ancorarla.
6. - In tal senso si sostiene che il legislatore delegato avrebbe
correttamente usato dei suoi poteri fondando la previsione del nuovo
istituto sulla prima parte dell'art. 3 della legge di delegazione, la
quale enuncia, prima dei criteri contenuti sotto le lettere dall' a)
alla p), il principio direttivo, per così dire generale, in base al
quale il processo minorile deve essere disciplinato "secondo i
principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed
integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del
minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione".
Ora, è agevole osservare che il principio anzidetto si riduce alla
enunciazione sintetica delle ragioni stesse che giustificano la
peculiarità del processo penale a carico di imputati minorenni, e la
conseguente esigenza di una normativa speciale.
Tale processo deve comunque essere ancorato al nuovo processo
penale cui possono essere apportate le opportune modificazioni ed
integrazioni; vale a dire che la normativa regolatrice del processo
minorile, per rimanere nell'ambito della delega, va sempre collegata
alle norme del nuovo processo penale. Del nuovo istituto della non
punibilità dell'imputato per irrilevanza del fatto non è dato
rinvenire alcuna traccia nei principi e criteri del nuovo processo
penale, enunciati del resto quasi sempre in forma dettagliata dal
numero 1 al 105 dell'art. 2. Quanto alla prima parte del citato art.
2, essa menziona soltanto "i principi della Costituzione" e le "norme
delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai
diritti della persona e al processo penale", nonché "i caratteri del
sistema accusatorio" da attuarsi secondo i principi ed i criteri
successivamente specificati.
Le regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della
giustizia minorile (le cosiddette regole di Pechino) e la
raccomandazione n. 20/87 del Comitato dei ministri del Consiglio
d'Europa - cui la dottrina si richiama - non rientrano certamente nel
novero delle convenzioni internazionali ratificate; né peraltro di
esse o di atti internazionali in genere concernenti i minori vi è
cenno nell'art. 3 della legge-delega. Sarebbe quindi inutile
verificare se poi in effetti la norma in esame possa trovare in tali
documenti un adeguato supporto.
7. - Si deve perciò necessariamente concludere per la sussistenza
del vizio di eccesso di delega prospettato dal Tribunale remittente.
Siffatta conclusione è in armonia con la giurisprudenza di questa
Corte, ed in particolare con le recenti sentenze che hanno avuto per
oggetto questioni di eccesso di delega relative a norme del nuovo
codice di procedura penale e del nuovo processo minorile. In tale
materia - che incide su diritti fondamentali della persona - le
scelte del legislatore delegato sono state ritenute
costituzionalmente illegittime ogni qual volta si sono poste in
contrasto con i principi direttivi della legge delega - enunciati
come si è detto in forma di criteri che il più delle volte sono
vere e proprie norme di dettaglio -, o comunque al di fuori da ogni
previsione in essi contenuta (v. sentt. nn. 435, 496 e 529 del 1990,
68 e 176 del 1991). Per quanto attiene invece al processo minorile,
la sent. n. 182 del 1991 ha escluso l'illegittimità costituzionale
per eccesso di delega dell'art. 37, secondo comma, del testo
approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in materia di
applicazione di misure di sicurezza, in quanto il legislatore aveva
adottato la norma impugnata applicando i criteri enunciati in via
generale per il processo minorile dall'art. 3 prima parte, e in
particolare dalla lett. e) dello stesso articolo, ancorandola alla
direttiva n. 96 dell'art. 2 della legge di delegazione. Ma, come si
è visto sopra, non è dato rinvenire un supporto analogo per
l'istituto della non punibilità per irrilevanza del fatto, istituto
che costituisce oltre tutto - vale la pena di ricordarlo -
un'assoluta novità nel nostro sistema penale, sia dal punto di vista
sostanziale che da quello processuale.
8. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo minorile
approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, restando assorbiti
gli altri parametri costituzionali invocati dal Tribunale remittente.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 devono di
conseguenza subire la medesima sorte l'art. 32, primo comma, del
testo citato, come modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14
gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del
fatto a norma dell'art. 27", nonché gli artt. 26 e 30, primo comma,
del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del detto d.P.R. n. 448 del 1988, approvato con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 272.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo
comma, del medesimo testo approvato col d.P.R. 22 settembre 1988, n.
448, come modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio
1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a
norma dell'art. 27";
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 30,
primo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, testo approvato con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte