Sentenza n. 250/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 803, primo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo
1999 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra
Grottola Leandro e Silva De Lima Maria Raquel, iscritta al n. 709 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un processo civile - promosso al fine di ottenere
sentenze di revocazione di una donazione per sopravvenienza di figlio
naturale riconosciuto - il giudice unico del tribunale di Roma, con
ordinanza emessa il 29 marzo 1999, ha sollevato - in riferimento agli
artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 803, primo comma, cod. civ., "nella parte in
cui prevede il limite temporale di due anni per l'attribuzione del
diritto alla revocazione di donazione, a seguito di riconoscimento di
figlio naturale".
Eccepita dalla parte convenuta l'impossibilità di esperire
utilmente l'azione de qua, poiché il riconoscimento del figlio
naturale ad opera dell'attore è intervenuto oltre i due anni dalla
donazione, rileva il rimettente che la norma impugnata, nella prima
parte, consente la revocazione della donazione nella compresenza del
presupposto negativo dell'assenza di figli o discendenti legittimi
viventi al tempo della donazione e di quello positivo della
sopravvenienza o della conoscenza dell'esistenza di un figlio o
discendente legittimo, senza limiti di tempo; mentre, nella seconda
parte del primo comma, la norma stessa consente la revoca della
donazione sulla base dello stesso presupposto negativo e del
presupposto positivo del riconoscimento di un figlio naturale nel
termine di due anni dalla donazione, a meno che non si provi che al
tempo della donazione stessa il donante fosse a conoscenza
dell'esistenza del figlio.
Individuata la ratio della norma nell'esigenza di tutela degli
interessi familiari, ed in particolare dei figli (in quanto lo ius
poenitendi, riconosciuto al donanto in presenza di quei fatti
sopravvenuti, consente di far rientrare nel suo patrimonio beni che,
ove ancora presenti al momento della morte, formeranno l'asse
ereditario sul quale i figli legittimi e figli naturali eserciteranno
gli stessi diritti), ritiene il rimettente che la restrizione
temporale imposta solo in relazione al riconoscimento di figli
naturali appare in contrasto: a) con l'art. 30, terzo comma, Cost.,
che impone di assicurare ai figli naturali una tutela adeguata alla
posizione di figlio, ossia simile a quella assicurata ai figli
legittimi (non potendo ciò non valere anche nel caso in cui - come
nella fattispecie - la ratio della norma sta nella tutela dei
legittimari, ancorché ralizzantesi per via indiretta, allargando
l'ambito di poteri negoziali riconosciuti al genitore); b) con l'art.
3 Cost., perché crea un'ingiustificata ed irrazionale disparità di
trattamento in fattispecie del tutto omogenee, quali la
sopravvenienza di figli legittimi ed il sopravvenuto riconoscimento
di figli naturali. Considerato in diritto
1. - Il giudice unico del tribunale di Roma dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 803, primo comma, cod. civ.,
"nella parte in cui prevede il limite temporale di due anni per
l'attribuzione del diritto alla revocazione di donazione, a seguito
di riconoscimento di figlio naturale".
Secondo il rimettente, la denunciata norma si pone in contrasto:
a) con l'art. 30, terzo comma, Cost., che impone di assicurare ai
figli naturali una tutela simile a quella assicurata ai figli
legittimi (non potendo ciò non valere anche nel caso in cui la ratio
della norma risiede nella tutela dei discendenti legittimari,
ancorché realizzantesi per via indiretta, allargando l'ambito dei
poteri negoziali riconosciuti al genitore); b) con l'art. 3 Cost.,
perché crea un'ingiustificata ed irrazionale disparità di
trattamento in fattispecie del tutto omogenee, quali la
sopravvenienza di figli legittimi (relativamente alla quale la
revocazione non è soggetta al menzionato limite temporale) ed il
sopravvenuto riconoscimento di figli naturali.
2. - La questione è fondata.
2.1. - La revocazione della donazione ex art. 803 cod. civ. trova
fondamento nell'esigenza di consentire al donante una rivalutazione
della perdurante opportunità della donazione stessa in seguito al
fatto sopravvenuto della nascita di figli o discendenti, ovvero della
conoscenza della loro esistenza. Sulla base di una valutazione legale
tipica d'un particolare fatto, potenzialmente idoneo - anche secondo
il comune sentire - ad incidere sullo spirito di liberalità
manifestatosi nell'atto di donazione posto in essere quando il
donante non aveva figli o non sapeva di averli, è stato a lui
concesso di riconsiderare appunto la perdurante opportunità di tale
atto, alla stregua della nuova situazione familiare venutasi a
creare.
La revocazione consegue solo al concreto esercizio del diritto
protestativo attribuito dalla norma al donante, il quale è arbitro
di decidere se esercitarla, così come, una volta che l'atto sia
stato revocato, è libero di disporre a piacimento dei beni rientrati
nel suo patrimonio. Per cui va escluso che l'istituto in esame sia
approntato ad immediata garanzia degli interessi dei figli
sopravvenuti o, più genericamente, degli interessi familiari. Nel
contempo, però, non può negarsi che, potenzialmente, i conseguenti
effetti patrimoniali si ripercuotono sulla posizione dei figli o dei
discendenti, la cui tutela, dunque, è pur sempre da considerare
imminente alle finalità della norma. Ed è alla luce di questa
premessa che va condotto lo scrutinio di costituzionalità richiesto
dal giudice a quo.
2.2. - La possibilità di agire per la revocazione è dalla legge
subordinata ad un duplice presupposto. Negativo il primo, legato al
fatto che il donante, nel momento della donazione, non avesse o
ignorasse di avere figli o discendenti legittimi; positivo il
secondo, alternativamente costituito:
a) dalla sopravvenienza, o dalla intervenuta conoscenza
dell'esistenza, di un figlio o di un discendente legittimo del
donante, cui vanno equiparate la sopravvenienza della legittimazione
del figlio naturale, che ai sensi dell'art. 280 del codice civile
attribuisce la qualità di figlio legittimo, e la sopravvenuta
adozione, quantomeno quella dei minori prevista dalla legge 4 maggio
1983, n. 184, poiché l'adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti (art. 27 della legge stessa);
b) dal riconoscimento di un figlio naturale, ma solo se
"fatto entro due anni dalla donazione".
Ebbene, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 261 del codice
civile, nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, il
riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione da parte del
genitore (con l'eventuale concorso degli ascendenti) di tutti i
doveri che egli ha nei confronti dei figli legittimi, primo fra tutti
quello di mantenimento previsto dagli articoli 147 e 148 del codice
civile, appare di tutta evidenza come la limitazione temporale in
discorso venga a menomare senza ragione la facoltà del genitore (o
adolescente) naturale in ordine all'esercizio del menzionato diritto
potestativo, allorquando egli ritenga che solo riacquistando il bene
donato potrebbe adempiere ai suoi doveri, in una situazione di fatto
del tutto analoga a quella in cui, viceversa, al genitore (o
ascendente) legittimo, ed anche all'adottante, tale facoltà è
concessa senza limiti.
2.3. - Stante la suddescritta conformazione dell'istituto in
esame, una tale disparità di trattamento non si potrebbe certo
giustificare facendo riferimento alla previsione costituzionale della
necessaria compatibilità della tutela dei figli nati fuori del
matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima, imposta
dall'art. 30, terzo comma, Cost.
Neppure varrebbe richiamare le preoccupazioni espresse da parte
della dottrina relativamente ad un'asserita minore garanzia che
altrimenti sarebbe offerta al donatario, per via di possibili
riconoscimenti pretestuosi fatti dal donante. A quest'ultimo riguardo
va invero osservato, da una parte, che il donatario è dal medesimo
art. 803 ammesso a provare "che al tempo della donazione il donante
aveva notizia dell'esistenza del figlio" e, dall'altra, che egli è
legittimato ad impugnare il riconoscimento per difetto di
veridicità, ai sensi dell'art. 263, primo comma.
D'altronde, a prescindere che identiche se non più gravi
preoccupazioni potrebbero derivare al donatario dalla sopravvenienza
di un'adozione, è appena il caso di notare che al riconoscimento ex
art. 250 del codice civile è equiparato, quoad effectum,
l'accertamento giudiziale di cui al successivo art. 277, il quale
addirittura suppone una volontà contraria al riconoscimento stesso
e, inoltre, per quanto attiene ai figli nati dopo la donazione, di
norma viene pronunciato ben al di là del previsto biennio, con la
conseguenza che mai il donante così divenuto genitore sarebbe in
grado di esercitare il diritto potestativo che il legislatore ha
inteso concedergli.
2.4. Deve allora concludersi che la denunciata norma potrebbe
trovare giustificazione unicamente nel tradizionale disfavore verso
la filiazione naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile
nonostante la cauta apertura manifestatasi nella disposizione stessa,
in confronto col corrispondente art. 1083 del previgente codice, che
considerava del tutto irrilevante il riconoscimento d'un figlio
naturale.
Ma un tale disfavore appare incompatibile col principio espresso
nell'art. 30, terzo comma, Cost., attuato dal legislatore con la
riforma del diritto di famiglia, alla quale la denunciata norma è
sfuggita.
Questa, dunque, proprio alla luce del richiamato principio, è da
ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto i due concorrenti
profili della disparità di trattamento e della palese
irragionevolezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 803, primo
comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di
sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere
revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro
due anni dalla donazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte