Sentenza n. 251/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1974 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 749/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, del d.P.R. 5 giugno 196S, n. 749, - nella parte in Cui'
ai fini della liquidazione dell'indennità una tantum in luogo di
pensione, ha riguardo agli emolumenti in vigore al 31 dicembre 1964, -
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 maggio 1972 dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni civili - sul ricorso di Scavo Maria contro il
Ministero della difesa, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1972
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27
dicembre 1972;
2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1973 dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni civili - sul ricorso di Neri Olga contro il
Ministero del tesoro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5
dicembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze emesse il 25 maggio 1972 ed il 10 gennaio 1973,
la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art.2, comma secondo, del
d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui ha riguardo alla
liquidazione in favore del personale di ruolo dell'indennità una
tantum in luogo di pensione con riferimento agli emolumenti
pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, in relazione agli artt. 3 e
36 della Costituzione.
Accertata la rilevanza della questione, domandando le parti in
entrambi i procedimenti la riliquidazione dell'indennità una tantum,
la Corte osserva che in base alla disposizione de nunziata le nuove
misure degli stipendi conglobati ai sensi del d.P.R. n. 749 non vanno
considerate ai fini del trattamento pensionistico del personale. Ciò
mentre lo stesso art. 2, al primo comma, ha disposto che le nuove
misure degli stipendi debbono essere considerate, fra l'altro, ai fini
della liquidazione delle indennità di licenziamento che competono al
personale statale non di ruolo, cui non è assicurata la quiescenza
propria dei dipendenti di ruolo.
Questa differenza sembra in contrasto con i principi fissati
nell'art. 3 della Costituzione che vuole sia garantito uguale
trattamento per situazioni giuridiche identiche.
Considerata, infatti, in punto di quiescenza, la sostanziale
identità di situazioni tra il dipendente non di ruolo di cui al primo
comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 749 e il dipendente che cessi dal
servizio con diritto all'indennità una tantum di cui al secondo comma
dell'articolo predetto, identità di situazioni ravvisabili nella
stessa forma di quiescenza (somma corrisposta in unico ammontare) e
determinata secondo un medesimo criterio (una mensilità lorda dello
stipendio per ogni anno di servizio), non sarebbe sorretta da valido
motivo logico la distinzione posta dal legislatore che ha disposto la
liquidazione dell'indennità su base di stipendi differenti, per gli
uni sugli stipendi vigenti al 10 marzo 1966, per gli altri sugli
stipendi vigenti al 31 dicembre 1964.
Sotto altro profilo, inoltre, il secondo comma dell'art. 2 del
d.P.R. n. 749 sembra porsi in contrasto con il dettato costituzionale.
Poiché con l'art. 36, primo comma, della Costituzione si dispone
che al lavoratore sia assicurata una retribuzione proporzionale alla
quantità e qualità del lavoro prestato, potrebbe quindi
ragionevolmente presumersi che, nel rispetto del citato precetto
costituzionale, il legislatore abbia ravvisato nell'importo dell'ultimo
stipendio goduto una retribuzione proporzionata alla qualità e
quantità della svolta attività lavorativa e non in quello percepito
al 31 dicembre 1964.
Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti
e decisi con un'unica sentenza stante che sollevano uguali questioni di
legittimità costituzionale in ordine alle medesime disposizioni di
legge.
2. - Con le citate ordinanze la Corte dei conti solleva, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5
giugno 1965, n. 749, nella parte in cui dispone la liquidazione in
favore del personale di ruolo dell'indennità una tantum in luogo di
pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al
31 dicembre 1964.
Secondo le ordinanze, la norma denunziata, disponendo al secondo
comma, che "ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di
quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati
gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonché gli altri eventuali
emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964" porrebbe in
essere, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una disparità
non razionale e giustificabile di trattamento fra il personale statale
di ruolo e non di ruolo avente diritto all'indennità una tantum per
cessazione dal servizio in luogo di pensione e quello statale non di
ruolo per il quale, invece lo stesso art. 2 al comma primo dispone che
le nuove misure degli stipendi debbano essere considerate fra l'altro,
ai fini della liquidazione delle indennità di licenziamento.
La norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 36, comma
primo, della Costituzione in quanto sarebbe presumibile che il
legislatore abbia ravvisato nell'importo dello stipendio goduto alla
data di cessazione dal servizio, una retribuzione proporzionata alla
qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta. Pertanto,
considerando che il trattamento di quiescenza riveste carattere
retributivo in quanto costituisce parte differita del compenso dovuto
per il lavoro prestato, verrebbe meno per il personale statale di ruolo
la proporzionalità fra retribuzione e conseguente trattamento di
quiescenza.
3. - Con costante giurisprudenza la Corte ha affermato
l'applicabilità dei principi sanciti dall'art. 36, comma primo, della
Costituzione oltre che alla retribuzione spettante in attività di
servizio, anche a quella differita spettante dopo la cessazione,
precisando nelle sentenze nn. 57 e 82 del 1973 che rientra nella sfera
di discrezionalità del legislatore disporre in merito ai modi e alla
misura del trattamento di quiescenza.
In applicazione dei concetti su esposti la Corte non ritiene
fondato il dubbio di legittimità costituzionale del comma secondo
dell'art. 2 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, così come è
prospettato dalle ordinanze in riferimento all'art. 36, comma primo,
della Costituzione, rientrando la norma impugnata nella sfera
discrezionale del legislatore ed essendo razionale che esso adotti,
anche in relazione alle esigenze di bilancio, un criterio di
gradualità nell'estendere al trattamento di quiescenza le
maggiorazioni accordate per quello di attività, sempre che non
s'incorra nella violazione dell'art. 38, secondo comma, che non è
denunziato dal giudice a quo.
4. - Non sussiste, per quanto concerne la norma impugnata, la
violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di situazioni
diverse ed essendo innegabili le differenze fra l'indennità una tantum
e l'indennità di licenziamento, concernendo la prima una forma di
trattamento di quiescenza e la seconda un mezzo per sovvenire alle
esigenze del lavoratore nel periodo fra il licenziamento e un nuovo
impiego ed essendo razionalmente giustificabile che di norma per dati
rapporti sia dovuta un'indennità ancorata alla prestazione del
servizio per un dato periodo e proporzionale all'ultima retribuzione
del lavoratore e che per altri rapporti siano invece previste altre
forme di trattamento economico e di indennità previdenziali, queste
ultime diversamente calcolate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, sollevate
dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36, primo
comma, della Costituzione nella parte in cui si ha riguardo alla
liquidazione una fantum in luogo di pensione in rapporto agli
emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CA PALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SAI.USTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte