Sentenza n. 251/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3
e 4 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
degli immobili urbani) promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre
1979 dal Pretore di Bologna, l'11 febbraio 1981 dal Pretore di Cantù,
il 26 giugno 1981 dal Pretore di Gragnano, il 12 ottobre 1981 dal
Giudice conciliatore di Castellammare di Stabia, il 27 novembre 1981
dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte al n. 172 del registro
ordinanze 1980, ai nn. 406, 688 e 721 del registro ordinanze 1981 e al
n. 155 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 138 del 1980, n. 283 del 1981 e nn. 19,
47 e 227 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento iniziato da Battistoni Anna,
locatrice di un appartamento d'abitazione, contro il conduttore Schirò
Paolo, ed avente per oggetto il rilascio dell'immobile prima della
scadenza del termine quadriennale di cui all'art. 1 della legge 27
luglio 1978 n. 392, il Pretore di Bologna con ordinanza del 6 dicembre
1979 (in G. U. n. 138 del 21 maggio 1980; reg. ord. n. 172 del 1980)
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, l. cit. Il Pretore osservava che nella specie la locatrice
aveva chiesto il rilascio dell'appartamento per la propria necessità
abitativa, sopravvenuta ed imprevista, essendo stata licenziata e
perciò privata dell'alloggio di servizio; ciò premesso, egli dubitava
che la citata disposizione di legge, attribuendo al conduttore il
diritto di recesso dal contratto per gravi motivi, anche non previsti
nel contratto stesso, e non attribuendo lo stesso diritto al locatore,
contrastasse col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
2. - La stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Cantù con
ordinanza dell'11 febbraio 1981 (in G. U. n. 283 del 14 ottobre 1981;
reg. ord. n. 406 del 1981), emessa nel procedimento civile vertente tra
Gobba Beata, locatrice, e Caldera Alberto, conduttore, ed avente ad
oggetto il rilascio dell'appartamento prima della scadenza del termine
suddetto per sopravvenuta necessità della figlia della locatrice,
prossima alle nozze; dal Pretore di Gragnano con ordinanza del 26
giugno 1981 (in G. U. n. 19 del 20 gennaio 1982; reg. ord. n. 688 del
1981), emessa nel procedimento civile vertente tra Cinque Catello,
locatore, e Cannavacciuolo Raffaele, conduttore, in cui la
sopravvenuta, asserita necessità del primo era data dall'inagibilità
della casa da lui abitata per effetto del terremoto del novembre 1980.
In questa ordinanza il Pretore ravvisava altresì un'ingiustificata
disparità di trattamento tra locatori che avevano concluso il
contratto di locazione prima dell'entrata in vigore della citata legge
n. 392 del 1978 e locatori che avevano concluso il contratto dopo quel
momento: i primi infatti potevano recedere prima della scadenza del
contratto ai sensi dell'art. 59 l. cit., mentre la stessa facoltà non
era data ai secondi. La questione di cui all'ordinanza del Pretore di
Bologna era sollevata anche dal Conciliatore di Castellammare di Stabia
con ordinanza del 12 ottobre 1981 (in G. U. n. 47 del 17 febbraio 1981;
reg. ord. n. 721 del 1981), emessa nel procedimento civile vertente tra
Ruocco Antonio, locatore, e Ruocco Gioacchino, conduttore, il primo
deducente la necessità della figlia, alloggiata in un unico vano
malsano; dal Tribunale di Roma con ordinanza del 27 novembre 1981 (in
G. U. n. 227 del 18 agosto 1982; reg. ord. n. 155 del 1982), emessa nel
procedimento civile vertente tra Sacco Rocco, locatore, e Renzini
Mauro, conduttore: trattandosi di contratto contenente una clausola di
recesso del locatore per necessità, il Tribunale impugnava l'intero
art. 4 cit.
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle
cause relative a tutte le citate ordinanze, sostenendo la non
fondatezza delle questioni stante la diversità delle posizioni del
locatore e del conduttore, quest'ultimo più debole sul piano economico
e contrattuale, ed il conseguente potere discrezionale del legislatore
di differenziarne il trattamento normativo. Considerato in diritto :
1. - Le due questioni sollevate dalle ordinanze in epigrafe
concernono sostanzialmente il medesimo problema: pertanto i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Precisamente il Tribunale di Roma dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 4 primo comma legge 27 luglio 1978 n. 392
(c.d. legge sull'equo canone) il quale prevede la facoltà delle parti
di consentire contrattualmente che soltanto il conduttore (e non anche
il locatore) possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone
avviso al locatore almeno sei mesi prima della data in cui il recesso
deve avvenire.
I Pretori di Bologna, Cantù e Gragnano nonché il Conciliatore di
Castellammare di Stabia impugnano il secondo comma dello stesso art. 4
il quale stabilisce che, indipendentemente dalle previsioni
contrattuali (a cui si riferisce, come si è detto, il primo comma), il
conduttore (e non pure il locatore), qualora ricorrano gravi motivi,
può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di
almeno sei mesi. Per la precisione il Conciliatore menziona nel
dispositivo dell'ordinanza anche gli artt. 1 e 3 st. l., ma si tratta
chiaramente di un'inesattezza, concernendo la censura solo il cit. art.
4.
Rilevano i giudici rimettenti che la facoltà di recesso
circoscritta unicamente al locatario viola il principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità
di trattamento tra locatore e conduttore e, secondo il Pretore di
Gragnano, anche tra locatori con contratto sottoposto alla disciplina
definitiva dettata dalla cit. legge n. 392 del 1978 (ai quali non
spetta in alcun caso il diritto di recesso) e locatori con contratto
soggetto alla disciplina transitoria (ai quali è attribuita la
facoltà di recedere nei casi previsti dall'art. 59 della stessa
legge).
3. - Giova premettere, in linea generale, che la ricordata legge 27
luglio 1978 n. 392 ha abrogato il sistema c.d. vincolistico, che durava
da molti decenni, ma non ha ripristinato integralmente la disciplina
generale del codice civile, introducendo invece rispetto agli immobili
urbani una speciale disciplina legale, la quale, per quelli adibiti ad
abitazione, consiste principalmente nella sottrazione del canone alle
leggi di mercato della domanda e dell'offerta e nella determinazione
della durata del contratto non inferiore a quattro anni.
La previsione relativa alla durata della locazione è diretta, come
si legge nella Relazione ministeriale al Disegno di legge, a dare pari
forza alle parti contraenti per cui "è sembrato necessario assicurare
al conduttore una sufficiente stabilità che gli eviti i disagi
connessi ai frequenti cambiamenti di alloggio, ma che soprattutto lo
metta in condizione di non cedere alle eventuali pressioni del locatore
dirette ad ottenere illegittimi aumenti del canone".
Chiaramente connessa con tale norma è quella concernente il
recesso anticipato, per cui l'art. 4 dispone che esso può essere
contrattualmente pattuito soltanto a favore del conduttore (primo
comma) e che, indipendentemente da una clausola contrattuale, il
conduttore stesso può recedere per gravi motivi (secondo comma).
Appunto contro la disposizione del cit. art. 4 è diretta la critica
delle ordinanze di rimessione: essa, però, risulta infondata sotto
entrambi i profili dedotti.
4. - In ordine al primo, va rilevato che il principio di
eguaglianza garantisce parità di trattamento solo a parità di
situazioni, la quale, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza, deve
essere valutata dal legislatore ordinario.
Ora, nella specie, il legislatore, com'è detto espressamente nella
ricordata Relazione, ritenne di potere legittimamente introdurre in
tema di recesso una disciplina differenziata sul rilievo "che la
posizione del conduttore è sostanzialmente diversa da quella del
locatore". E ciò soprattutto per la difficoltà del primo di trovare
altra abitazione idonea alle sue esigenze, difficoltà che, nelle
condizioni del mercato edilizio tenute presenti dal legislatore del
1978 e tuttora perduranti, potrebbe essere grave e talvolta addirittura
drammatica. La ratio della norma, dunque, coincide sostanzialmente con
quella già indicata relativa alla durata del contratto, essendo
entrambe egualmente dirette a tutelare l'inquilino mediante un'adeguata
stabilità del rapporto, la cui mancanza si risolverebbe per lui in un
notevole pregiudizio.
La possibilità di recesso del conduttore, invece, non reca alcun
effettivo nocumento al locatore, in quanto il preavviso di sei mesi,
previsto sia nel primo che nel secondo comma dell'art. 4, garantisce il
locatore stesso in maniera adeguata, essendo presumibile, se non
proprio sicuro, secondo l'id quod plerumque accidit, che egli nel
frattempo trovi altro inquilino che corrisponda lo stesso canone, e
cioè quello stabilito dalla legge.
D'altro canto, la ricordata facoltà di recesso del conduttore non
è avulsa dall'intero complesso normativo, ma costituisce, in
particolare, il fondamento del divieto, contenuto nell'art. 2 primo
comma, di sublocazione totale (la quale, come avverte la richiamata
Relazione, normalmente costituisce una speculazione in danno del
proprietario).
Per vero, in tanto è stato escluso il potere di concedere in
sublocazione totale l'immobile che il conduttore non abita più, in
quanto a questo è stata riconosciuta la facoltà di recedere dal
contratto, con la conseguente possibilità di evitare il pregiudizio
che altrimenti deriverebbe dall'obbligo del pagamento del canone senza
alcuna effettiva utilità. Da ciò discende evidente come sia anche
unilaterale la prospettazione delle ordinanze di rimessione, le quali,
invece di considerare il quadro complessivo della disciplina dettata
dalla legge, hanno fatto riferimento ad una singola previsione
normativa staccata dal suo contesto. In base ai superiori rilievi, il
disposto legislativo non può quindi ritenersi né arbitrario né
irrazionale. Il che trova conferma, in linea generale, in precedenti
pronunzie di questa Corte che, sia pure ad altri fini, ha ritenuto non
assimilabile la posizione del conduttore a quella del locatore (cfr.
sent. 20 marzo 1980 n. 33 ed ivi altri richiami).
5. - Parimenti la questione non è fondata sotto il secondo
profilo, che è stato prospettato esclusivamente dal Pretore di
Gragnano.
Invero, come questa Corte ha avuto già modo di precisare, il
potere di recesso spettante al locatore ex art. 59 l. cit. per i
contratti sottoposti alla disciplina transitoria trova la sua ragione
d'essere nel fatto che in tale ipotesi il rapporto locatizio viene
protratto al di là della volontà negoziale mediante imposizione
autoritativa della legge: appunto per ciò, il legislatore, volendo
temperare il rigore di tale regime, ha disposto che, in presenza di
alcune circostanze, tassativamente previste, il locatore possa recedere
dal contratto (sent. n. 22 del 1980 e n. 250 del 1983). Nel caso,
invece, di contratto sottoposto, come nella specie, alla disciplina
definitiva dettata dalla stessa legge, la durata del rapporto è quella
conosciuta dalle parti nel momento della conclusione del contratto e da
loro accettata nell'esercizio dell'autonomia negoziale: sicché è
evidente come non sia configurabile una parità tra le due situazioni,
le quali, invece, risultano profondamente diverse. Il che basta ad
escludere la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art.
3 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art 4, primo e secondo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392,
sollevate, in riferimento all'art 3 della Costituzione, dal Tribunale
di Roma, dai Pretori di Bologna, Cantù e Gragnano nonché dal
Conciliatore di Castellammare di Stabia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte