Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RECESSO - CAUSE DI ANTICIPATO RECESSO DEL LOCATORE - APPLICABILITA' AI SOLI RAPPORTI IN CORSO E SOGGETTI A PROROGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come gia` rilevato con precedente sentenza (che ha deciso, nel senso dell'infondatezza, analoga questione), non appare ingiustificato che il legislatore del 1978, nell'esercizio della propria discrezionalita`, abbia fissato la durata minima del rapporto di locazione al fine di dare un minimo di stabilita` alla situazione abitativa, personale e familiare, del conduttore, avendo stabilito, nell'art. 59 legge cit., cause anticipate di recesso soltanto per i contratti gia` in corso e sul solo presupposto giustificativo che essi fossero stati sottoposti a proroga legale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 4 legge 27 luglio 1978, n. 392). - S n. 251/1983
LOCAZIONE - EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO - RECESSO DEL LOCATORE DAI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58, 59 E 65. - COST., ART. 3.
Va confermata la giurisprudenza della Corte che ha esteso a tutti i contratti non soggetti a proroga (e non soltanto a quelli rela- tivi a conduttori con reddito superiore ad otto milioni di lire) la possibilita` di recesso del locatore per il caso contemplato dall'art. 59, n. 1 della L. n. 392 del 1978 con riferimento ai contratti soggetti a proroga. Nel solco di tale orientamento non e` consentito distinguere, ai fini del recesso, fra i casi di contratti non soggetti a proroga, nonostante la eterogeneita` degli interessi presi in considerazione dal legislatore nel contesto dell'art. 59, poiche` se le varie cause suindicate, sono state tutte ritenute egualmente idonee dal legislatore a giustificare il recesso del locatore per una categoria di contratti, va riconosciuta la loro operativita` per tutte le locazioni che hanno la caratteristica fondamentale comune della protrazione del rapporto locativo imposta dalla legge. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 59 della L. n. 392 del 1978, nn. 2, 3, 6 ed 8 nonche`, conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 58 e 59, nn. 4, 5, 7 e 65 della L. n. 392 del 1978, in tal modo ricomponendosi armonicamente la normativa attraverso l'equiparazione, ai fini del recesso, dei contratti previsti dall'art. 58 e di quelli di cui all'art. 64 della legge citata. - cfr. S.n. 22/1980.
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’equo canoneart. 8 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 5 Legge sull’equo canoneart. 6 Legge sull’equo canoneart. 7 Legge sull’equo canonee altri 3
LOCAZIONE - EQUO CANONE - RECEDIBILITA' CON PREAVVISO CONSENTITA AL SOLO CONDUTTORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La L. n. 392 del 1978 ha introdotto una disciplina della locazione degli immobili destinati ad uso abitativo che deroga a quella generale del codice civile, sottraendo il canone alla legge della domanda e dell'offerta, e determinando una durata del contratto non inferiore a quattro anni, onde assicurare al conduttore una sufficiente stabilita` che lo metta in condizioni di non cedere alle eventuali pressioni del locatore, dirette ad ottenere illegittimi aumenti del canone; a tale intento legislativo si collega la norma sul recesso anticipato, pattuito soltanto a favore del conduttore. Tale disciplina differenziata appare giustificata dal rilievo che la posizione del conduttore e` sostanzialmente diversa da quella del locatore, stante la difficolta` di reperimento di abitazioni nel mercato edilizio, mentre, proprio in relazione a tali condizioni, nel periodo semestrale di preavviso non dovrebbe essere difficile per il locatore trovare altro inquilino che corrisponda il canone stabilito dalla legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, primo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392 il quale prevede la facolta` delle parti di consentire contrattualmente che soltanto il conduttore, e non anche il locatore, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore almeno sei mesi prima della data della risoluzione).
LOCAZIONE - EQUO CANONE - REGIME DEFINITITIVO - RECEDIBILITA' PER GRAVI MOTIVI CONSENTITA AL SOLO CONDUTTORE - PREVISIONE A FAVORE DEL LOCATORE IN REGIME TRANSITORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non sono omogenee - e razionalmente ricevono un differenziato trattamento - tanto la situazione del conduttore (per quanto esposto nella massima che precede) che quelle delle due categorie di locatori, gli uni con contratto sottoposto alla disciplina definitiva dettata dalla citata L. n. 392 del 1978 (ai quali non spetta in alcun caso il diritto di recesso) e gli altri con contratto soggetto alla disciplina transitoria (che possono recedere nei casi previsti dall'art. 59 della stessa legge). La previsione concernente i contratti soggetti alla disciplina definitiva, stipulati nella consapevolezza dei contenuti della introdotta normazione, riguarda, infatti una situazione diversa da quella oggetto della norma transitoria dell'art. 59 che, nel consentire anche al locatore, nel concorso di specifiche circostanze, il recesso, si riferisce a contratti cui si e` venuta a sovrapporre la disciplina dell'equo canone. (Non fondatezza della questione di legitimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 4, secondo comma, della L. n. 392 del 1978 nella parte in cui esclude che il locatore possa recedere dal contratto in regime definitivo per gravi motivi, diversamente a quanto l'art. 59 della stessa legge consente per il regime transitorio).