Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/1984 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 80

bis e 80 ter, in relazione agli artt. 79, commi quarto e ottavo, e 83

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promossi con

n. sei ordinanze emesse il 22 settembre, il 23 giugno 1982; il 31

gennaio (n. 3) e il 19 gennaio 1983 dal Pretore di Caltanissetta,

iscritte ai nn. da 379 a 384 del registro ordinanze 1983 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica nn. 246 e 253 dell'anno

1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con le ordinanze indicate

in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 80 bis del Codice della strada (introdotto con legge

24 novembre 1981, n. 689), in relazione all'art. 83 dello stesso

codice, in quanto non prevede la pena accessoria della confisca del

veicolo anche nei confronti del soggetto attivo del reato di

esercitazione alla guida senza avere a fianco, in funzione di

istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria

del veicolo pilotato (R.O. 379/83);

b) degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti

con legge 24 novembre 1981, n. 689), in relazione all'art. 79 commi

quarto ed ottavo dello stesso codice, in quanto non prevedono le

sanzioni accessorie della confisca e, rispettivamente, della

sospensione della patente anche nei confronti del soggetto attivo dei

reati di guida senza il possesso delle condizioni richieste dal citato

art. 79 Cod. strada e di affidamento o consenso alla guida a persona

sprovvista degli stessi requisiti R.O. 380, 381, 382 e 383/83);

c) dell'art. 80 bis già citato, in relazione all'art. 80

dodicesimo comma del Codice della strada, in quanto non prevede la pena

accessoria della confisca del veicolo anche nei confronti del soggetto

attivo del reato di affidamento o consenso alla guida a persona in

possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, ma senza avere a

fianco persona provvista di patente, in funzione di istruttore R.O.

384/83);

che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione delle pene

accessorie nei casi indicati determina una disparità di trattamento in

relazione ad ipotesi di reato "tra loro sostanzialmente identiche", la

quale non sarebbe "sorretta da alcuna ragionevolezza";

che si è costituito in due dei presenti giudizi il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la

quale, con quasi identiche argomentazioni, in primo luogo eccepisce la

irrilevanza delle questioni per l'inapplicabilità della normativa

impugnata ai casi di specie (i quali ricadono, si soggiunge, sotto il

disposto di altra statuizione, più favorevole per il giudicabile), e

deduce, comunque, l'infondatezza delle questioni stesse nel merito, in

quanto "rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali

comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere le penalità

e la misura della sanzione e, finché siffatto potere sia contenuto nei

limiti della razionalità, non c'è violazione dell'art. 3 Cost.";

che i giudizi possono, data l'identità della questione, essere

riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che, anche a prescindere dall'eccezione di

inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato, viene richiesto

alla Corte di pronunziare una sentenza, la quale avrebbe il risultato

di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che

il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha

contemplato;

che ciò è peraltro precluso alla Corte dal fondamentale ed

inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 della

Costituzione, oltre che nel codice penale;

che per le considerazioni svolte le questioni sono manifestamente

inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice

della strada (introdotti con legge n. 689 del 1981), in relazione agli

artt. 79, 80 e 83 dello stesso codice, sollevate, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte