Sentenza n. 251/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
citata
- art. 120legge 575/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promossi con ordinanze emesse il 26 gennaio 2000 dal Tribunale
amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio
Calabria, il 14 luglio, il 28 luglio e il 22 settembre 2000 dal
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione staccata
di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 594, 698 e 699 del
registro ordinanze 2000 e al n. 28 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 48,
prima serie speciale, dell'anno 2000 e n. 4, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 26 gennaio 2000 (r.o. n. 594/2000) il
Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata
di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
1.2. - Nel giudizio principale è stato chiesto l'annullamento di
un decreto di revoca della patente di guida, adottato dal Prefetto
competente, in data 15 settembre 1998, in ragione del fatto che il
relativo titolare era stato precedentemente sottoposto, con
provvedimento emanato nel 1990, a una misura di prevenzione
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), per la durata di un
anno.
Osserva il tribunale amministrativo che i motivi di impugnativa
addotti dal ricorrente andrebbero rigettati poiché la revoca della
patente, alla stregua della disciplina vigente, costituisce atto
vincolato una volta che vi sia sottoposizione, attuale o pregressa,
alla misura di prevenzione; di qui la rilevanza del dubbio di
costituzionalità della norma sulla cui base è stato adottato l'atto
impugnato.
1.3. - Il rimettente svolge preliminarmente alcune argomentazioni
relativamente alla natura della norma sottoposta al controllo di
costituzionalità.
L'art. 120 del codice della strada, nella sua versione
originaria, disponeva circa i "requisiti morali" per ottenere la
patente di guida, stabilendo, tra l'altro, che non potesse essere
rilasciata la patente a coloro che "sono o sono stati sottoposti a
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [...] fatti salvi gli effetti
di provvedimenti riabilitativi"; e il successivo art. 130 [comma 1,
lettera b)] stabiliva che in presenza delle medesime condizioni
dovesse essere disposta la revoca della patente di guida già
rilasciata.
Su questo quadro normativo è intervenuta - prosegue il tribunale
amministrativo - la sentenza n. 354 del 1998 della Corte
costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità della citata
disciplina, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente per
coloro che "fossero stati" sottoposti a una misura di sicurezza, per
violazione dell'art. 76 della Costituzione: la Corte, nella
circostanza, ha rilevato che a porre una simile previsione,
innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina del preesistente
codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il legislatore
delegato non era abilitato, alla stregua della portata della legge di
delega 13 giugno 1991, n. 190, che consentiva solo un riordino e non
anche una sostanziale riforma della materia.
L'art. 120, peraltro - osserva ancora il rimettente -, è stato,
già prima della citata decisione della Corte (che concerneva ratione
temporis le norme originarie del codice della strada), sostituito
dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la
disciplina di procedimenti per il rilascio e la duplicazione della
patente di guida di veicoli): ma tale fonte regolamentare ha
mantenuto nella sostanza inalterato il contenuto delle previsioni
originarie, continuando in particolare a imporre la revoca della
patente in ogni caso di pregressa sottoposizione del titolare a una
misura di sicurezza o a una misura di prevenzione.
Ora, rileva il rimettente, l'atto amministrativo di revoca della
patente, del quale si controverte nel giudizio principale, è
certamente successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 575 del
1994 ed è pertanto adottato in attuazione della norma come
sostituita da esso; ma "l'apparente veste non legislativa" della
disposizione che viene in rilievo nel giudizio a quo non è di
ostacolo alla sua sottoposizione a sindacato di costituzionalità.
Infatti, il d.P.R. citato è stato emanato in forza di una delega
regolamentare contenuta nell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che autorizzava
(comma 7) il Governo ad adottare "norme di regolamentazione di
procedimenti amministrativi" elencati in apposito allegato, dettando
allo scopo una serie di criteri e principi-guida, quali la finalità
di semplificazione e snellimento, l'uniformità dei procedimenti
dello stesso tipo e così via, e che stabiliva (comma 8) che le norme
"anche di legge" regolatrici dei medesimi procedimenti fossero
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
in questione.
Nel disciplinare la materia, il d.P.R. ha riscritto l'intera
norma dell'art. 120 del codice della strada, lasciando però immutata
la parte di carattere sostanziale concernente le condizioni
soggettive comportanti la revoca della patente di guida, così come
dispone ora il "nuovo" comma 1 dell'art. 120, essenzialmente
riproduttivo della vecchia disciplina.
Poiché peraltro il d.P.R. - anche secondo il parere reso dal
Consiglio di Stato sullo schema originario del regolamento - non
poteva operare, a tenore della legge abilitante, nessuna innovazione
di carattere sostanziale, essendo rivolto solo a disporre in materia
di procedimento, ne deriva, a giudizio del rimettente, che l'aver
disposto fuori dell'ambito consentito dalla delega regolamentare
rende inoperante - nella parte sostanziale che qui interessa - la
clausola abrogativa delle norme "anche di legge" anteriori. Pertanto
la disposizione di carattere sostanziale della cui costituzionalità
il tribunale amministrativo dubita, al di là della formale
sostituzione dell'intera norma da parte del regolamento, continua a
rivestire i caratteri della legge, secondo l'originaria fonte che ha
introdotto il testo del codice della strada, e su di essa può
esercitarsi il controllo di costituzionalità. Tale conclusione
sarebbe del resto confortata da enunciati di decisioni della Corte
costituzionale, come l'ordinanza n. 230 del 1999, che, nel rimettere
gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della
questione, ha affermato essere di spettanza del giudice di merito la
valutazione circa il rapporto tra le norme aventi forza di legge e le
disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di
"delegificazione", fuori della materia che la legge ha previsto come
suscettibile della delegificazione stessa.
1.4. - Tutto ciò premesso, il rimettente reputa che la
disciplina del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto
prescrive la revoca della patente per chi "sia stato" sottoposto a
una misura di prevenzione [nella specie, alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza] sia
incostituzionale, per eccesso di delega, sotto gli stessi profili
della dichiarazione di incostituzionalità della previsione della
revoca della patente nei confronti di chi "sia stato" sottoposto a
una misura di sicurezza (sentenza n. 354 del 1998): la legge di
delegazione non autorizzava il Governo a modificare in senso
innovativo e restrittivo la disciplina preesistente (artt. 82 e 91
del d.P.R. n. 393 del 1959), che prevedeva una ipotesi di revoca
solamente per chi fosse - in atto - sottoposto a una misura di
prevenzione, non anche nei riguardi di chi lo "fosse stato" in
passato, poiché - come appunto rilevato nella menzionata sentenza
n. 354 del 1998 - la delega conferita era rivolta al mero riesame
della legislazione preesistente, che rimane la "base di partenza"
dell'intervento del legislatore delegato; e nella legge di delega non
è dato rinvenire una qualsiasi indicazione che possa giustificare
l'innovazione di cui si discute.
Pertanto, conclude il tribunale amministrativo, la norma
censurata, in quanto viola la legge di delega, contrasta con
l'art. 76 della Costituzione.
1.5. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
L'Avvocatura contesta che possa avere validità l'argomento del
rimettente, dell'estensione della medesima ratio della sentenza
n. 354 del 1998 concernente la pregressa sottoposizione a una misura
di sicurezza. Il nuovo codice della strada si basa, per tale aspetto,
sull'art. 2, comma 1, lettera t), della legge di delegazione n. 190
del 1991, che prevedeva il "riesame della disciplina" della revoca
della patente di guida: ma "riesame", afferma l'Avvocatura, sarebbe
concetto diverso dalla mera riproduzione, nel senso che ammette
appunto una revisione secondo il mutare della disciplina cui deve
fare di volta in volta riferimento; e mentre la disciplina delle
misure di sicurezza è rimasta invariata nel tempo, non altrettanto
può dirsi per l'assetto delle misure di prevenzione, che è
cambiato, in particolare, per la previsione dell'istituto della
riabilitazione, a seguito della legge 3 agosto 1988, n. 327
(art. 15).
Per tale innovazione, e per il fatto che le misure di sicurezza
si riconnettono sempre a un fatto costituente reato e sono vere e
proprie sanzioni criminali, tanto che la riabilitazione ha ad oggetto
il reato, non tali misure (artt. 178 e 179 cod. pen.), mentre le
misure di prevenzione prescindono dalla commissione di un reato,
essendo applicabili sine delicto o ante delictum, si giustificherebbe
la differenziazione della disciplina, e non risulterebbe pertinente
il precedente invocato dal rimettente.
2.1. - Con ordinanza del 14 luglio 2000 (r.o. 698/2000) il
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione staccata
di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76
della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 120,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della
strada), in quanto prescrive la revoca della patente di guida in caso
di sottoposizione del relativo titolare alla misura del foglio di via
obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956.
2.2. - Il giudizio principale, riferisce il rimettente, concerne
l'impugnazione di un provvedimento prefettizio di revoca della
patente di guida adottato in quanto l'interessato è soggetto alla
misura del foglio di via obbligatorio, in applicazione dell'art. 120
del codice della strada quale risulta dalla sua sostituzione a opera
del d.P.R. n. 575 del 1994: sostituzione, prosegue il giudice a quo
che ha tuttavia lasciato sostanzialmente immutata la disciplina
relativamente alla parte che interessa, poiché la norma, sia prima
che dopo l'intervento di "delegificazione", continua a ritenere privo
dei requisiti "morali" per ottenere la patente chi sia sottoposto a
misure di sicurezza o a misure di prevenzione, salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi, e continua dunque a prescrivere la
revoca del titolo in presenza delle medesime circostanze.
Se ne deduce, prosegue sul punto il giudice a quo che, al di là
di detto intervento della fonte regolamentare del 1994, la
disposizione censurata continua a rivestire valore di legge, per la
parte in cui detta le condizioni sostanziali della revoca della
patente, trattandosi di materia non passibile di "delegificazione"
alla stregua della legge n. 537 del 1993 (art. 2, comma 7) e non
essendo perciò operante la clausola abrogativa del testo legislativo
originario contenuta nella legge stessa (art. 2, comma 8).
Ciò premesso, il giudice a quo osserva che la questione di
costituzionalità della norma, oltre che ammissibile per i rilievi
sopra detti, è rilevante, perché altrimenti il provvedimento di
revoca adottato sarebbe immune da censure.
2.3. - Nel merito, il rimettente individua innanzitutto un
profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per
l'irragionevolezza della disciplina, che realizzerebbe un
bilanciamento improprio tra le esigenze di sicurezza e il sacrificio
delle facoltà dell'individuo, in rapporto anche alla sua vita di
relazione e alle sue esigenze di lavoro: la scelta legislativa della
revoca obbligatoria e indiscriminata appare eccessiva e
sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini della tutela delle
ragioni di sicurezza, la sola misura presupposta. E ugualmente
irragionevole sarebbe l'impossibilità di un apprezzamento, in sede
di adozione dell'atto di revoca, delle circostanze del caso concreto,
secondo un criterio di giudizio di tipo prognostico quale quello che
la stessa disposizione ammette invece per chi sia stato condannato in
sede penale: la prognosi, cioè, che il mantenimento della patente di
guida agevoli le attività illecite del singolo.
La norma sarebbe poi lesiva anche del diritto al lavoro (artt. 4
e 35 della Costituzione), rappresentando l'abilitazione alla guida un
elemento sovente indispensabile per ottenere un lavoro, o per
mantenerlo; e la compressione di tale diritto non sarebbe
giustificabile solo con la tutela dell'interesse alla sicurezza della
collettività.
Infine, il tribunale amministrativo ravvisa un eccesso di delega
nella norma impugnata, in rapporto alla previsione dell'art. 2,
lettera t), della legge n. 190 del 1991, che abilitava il legislatore
delegato alla generica attività di "riesame" della disciplina
anteriormente vigente, la quale però non prevedeva l'ipotesi di
revoca della patente per la sottoposizione al foglio di via:
l'innovazione sostanziale, non trovando fondamento in alcuna norma
della legge di delegazione, sarebbe dunque lesiva di quest'ultima e,
suo tramite, dell'art. 76 della Costituzione.
3. - Questione testualmente identica a quella sopra detta, e
riferita ai medesimi parametri costituzionali, è stata sollevata
dallo stesso Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
sezione staccata di Brescia, con altre due successive ordinanze, del
28 luglio 2000 (r.o. n. 699/2000) e del 22 settembre 2000 (r.o.
n. 28/2001). Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria sezione
staccata di Reggio Calabria, con una ordinanza, e il Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia,
con tre ordinanze, sollevano questione di costituzionalità della
disciplina della revoca della patente di guida conseguente alla
sottoposizione del relativo titolare a misure di prevenzione,
ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 76 della
Costituzione.
In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della
Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, chiamato a decidere
un ricorso per l'annullamento di un provvedimento prefettizio di
revoca della patente di guida adottato nei confronti di persona
"già" (ma, al momento del giudizio, "non più") sottoposta alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
della legittimità costituzionale della disciplina contenuta nel
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sulla base della quale è stata disposta la revoca e
dall'applicazione della quale dipende la risoluzione del giudizio
innanzi a sé pendente.
Il rimettente - sul presupposto che l'impugnato art. 120 del
codice della strada sia tuttora vigente nella sua originaria veste
legislativa, nonostante l'intervento di "delegificazione" cui esso è
stato sottoposto con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento
recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la
duplicazione della patente di guida di veicoli) - ritiene che la
previsione della revoca della patente per coloro che siano stati
precedentemente sottoposti a una misura di prevenzione, in quanto
più restrittiva rispetto alla disciplina contenuta nel codice
previgente (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), non trovi fondamento
nella legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190, sulla cui base è
stato emanato il decreto legislativo recante il nuovo codice.
In particolare, non sarebbe invocabile come fondamento l'art. 2,
comma 1, lettera t), della legge, la quale non consentirebbe al
legislatore delegato di discostarsi dalle scelte sostanziali della
normativa preesistente. A sostegno di questa interpretazione
limitativa della delega, viene richiamata la sentenza n. 354 del 1998
di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 120 in questione (in combinato disposto con
l'art. 130), nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei
confronti di coloro che "fossero stati" sottoposti a misure di
sicurezza personali.
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione
staccata di Brescia, a sua volta, con tre ordinanze di identico
tenore, emesse nel corso di giudizi per l'annullamento di
provvedimenti di revoca della patente adottati nei riguardi di
persone soggette alla misura del foglio di via obbligatorio (art. 2
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 120 del codice della strada nella parte in
cui si applica nei confronti di coloro che sono sottoposti alla
menzionata misura del foglio di via. Muovendo anch'esso dal
presupposto della vigenza della disciplina nel suo originario rango
di atto legislativo, il giudice amministrativo ritiene che la
normativa impugnata violi:
a) l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della
previsione, eccedente rispetto allo scopo di tutela delle esigenze di
sicurezza collettiva, nonché per disparità di trattamento rispetto
all'ipotesi di chi abbia riportato una condanna a pena detentiva,
ipotesi nella quale è consentito (art. 120, comma 2, nel testo
originario) un apprezzamento prognostico circa la possibile
agevolazione alla commissione di attività illecite, a differenza che
nel caso in questione;
b) gli artt. 4 e 35 della Costituzione, per l'incidenza
negativa della revoca della patente sulle possibilità di lavoro
dell'interessato;
c) l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la legge
delega, che abilitava il legislatore delegato al mero "riesame" della
preesistente normativa, senza autorizzare innovazioni sostanziali
rispetto a quest'ultima.
2. - Le questioni sollevate riguardano la medesima disciplina in
materia di revoca della patente di guida in conseguenza di
provvedimenti preventivi a carico dei rispettivi titolari; pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
pronuncia.
3. - La modifica normativa intervenuta sulla disciplina
sottoposta al controllo di costituzionalità da tutte e quattro le
ordinanze dei giudici amministrativi richiede preliminarmente una
precisazione circa l'oggetto del giudizio di cui questa Corte è
investita. L'art. 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
infatti, è stato "sostituito" dall'art. 5 del d.P.R. n. 575 del
1994, dunque da un atto avente natura regolamentare, emanato sulla
base dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), ed entrato in vigore a
decorrere dal 1° ottobre 1995 [a norma dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 (Interventi per il settore
dell'autotrasporto di cose per conto terzi, nonché per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto), convertito con
modificazioni in legge 5 gennaio 1996, n. 11].
L'anzidetto intervento sul piano della fonte della disciplina non
determina tuttavia l'inammissibilità delle questioni sollevate. Alla
stregua della giurisprudenza di questa Corte, il controllo su atti
aventi natura regolamentare non rientra nella giurisdizione
costituzionale, secondo la definizione che di questa è data
dall'art. 134 della Costituzione (tra molte, ordinanze n. 554, n. 328
e n. 100 del 2000). Ma i giudici rimettenti, con argomentazioni
coincidenti, hanno ritenuto che, nonostante la "sostituzione" della
disposizione di rango legislativo con altra di contenuto
corrispondente ma di rango secondario, la disciplina tuttora vigente
deve ritenersi quella contenuta nella legge poiché il regolamento,
intervenuto su aspetti sostanziali della materia e così andando al
di là della disciplina procedurale per la quale, sola, era
abilitato, ha disposto fuori della materia sulla quale poteva
intervenire, con ciò rendendosi inoperante la clausola abrogativa
delle norme "anche di legge" anteriori contenuta nel comma 8
dell'art. 2 della legge n. 537.
L'intervento di "delegificazione" della normativa oggetto della
questione di costituzionalità, secondo i rilievi sopra esposti
formulati dai giudici rimettenti, non si sarebbe perfezionato; e,
spettando a essi, non a questa Corte, la valutazione circa il
rapporto tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni
regolamentari che le riproducono fuori dell'ambito che la legge ha
previsto come suscettibile di "delegificazione" (v. in tal senso
l'ordinanza n. 230 del 1999), le questioni di costituzionalità
possono avere ingresso, per come sollevate nei confronti della norma
che deriva dal riferimento che all'art. 120 del codice della strada,
nella sua versione originaria attinente ai requisiti "morali" per il
rilascio della patente di guida (comma 1), viene fatto al successivo
art. 130, anch'esso nella sua versione originaria, ove prevede [comma
1, lettera b)] la revoca della patente per il venire meno dei
requisiti medesimi.
4. - La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio
Calabria è fondata.
Come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 305 del
1996, con la legge n. 190 del 1991 il Governo è stato delegato ad
adottare disposizioni aventi valore di legge intese a "rivedere e
riordinare" la legislazione vigente in materia di disciplina della
circolazione stradale, identificando direttamente, quale base
dell'attività normativa delegata, il codice della strada previgente.
Nell'ambito di una delega così configurata, l'ampiezza delle scelte
normative consentite al legislatore delegato deve essere determinata
in relazione alla maggiore o minore innovatività dei principi e dei
criteri direttivi posti dal legislatore delegante. A questa stregua,
la lettera t) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190 del 1991, che
abilitava il Governo a operare un mero "riesame della disciplina
[...] della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai
soggetti sottoposti [...] a misure di prevenzione", ha da essere
intesa in un senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza
di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che siano
sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo
preesistente.
È sulla premessa di questi caratteri della delega che è già
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima
disposizione legislativa oggi impugnata, nella parte in cui stabiliva
la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che
erano state sottoposte a misura di sicurezza personale (sentenza
n. 354 del 1998), trattandosi di previsione che non trovava riscontro
nella legislazione preesistente. Gli artt. 82, primo comma, e 91,
tredicesimo comma, del d.P.R. n. 393 del 1959, infatti, prevedevano
la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero - in atto
- ma non che fossero stati - in precedenza - sottoposti a misura di
sicurezza.
La stessa ratio della citata pronuncia di questa Corte vale in
relazione alla questione in esame. Come per le misure di sicurezza,
infatti, anche per quanto concerne le misure di prevenzione, quali
disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965,
n. 575, nel sistema del codice della strada preesistente la
sottoposizione a una di esse costituiva ragione di revoca del titolo
di abilitazione alla guida solo in quanto la misura fosse in corso di
applicazione, secondo una valutazione del legislatore circa
l'opportunità che soggetti sottoposti a misure preventive, colpiti
quindi da un giudizio di pericolosità sociale, fossero privati della
disponibilità della patente di guida. La norma del nuovo codice ora
all'esame della Corte prevede però, in aggiunta a tale ipotesi,
quale motivo di revoca della patente, anche quella della pregressa
sottoposizione a una misura di prevenzione, senza che in nessuna
parte della legge di delegazione si possa individuare un principio o
criterio direttivo idoneo a giustificare l'innovazione in tal modo
disposta, avente evidente carattere di maggior rigore rispetto alla
legislazione preesistente.
L'impossibilità di individuare nella legge di delegazione
un'idonea base della normativa impugnata ne comporta quindi la
dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
5. - Relativamente alle questioni sollevate con le tre ordinanze
del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione
staccata di Brescia, è da rilevare che con la sentenza n. 427 del
2000, a esse successiva, questa Corte, pronunciandosi su questione
analoga e rimessa sulla base del medesimo presupposto della
persistente vigenza della norma impugnata nella versione legislativa
nonostante la prevista "delegificazione", ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 [in combinato disposto con l'art. 130,
comma 1, lettera b), dello stesso decreto], nella parte in cui
prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro
che fossero sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio, a
norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, per violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
Essendo la disciplina impugnata già stata dichiarata
incostituzionale nei termini prospettati dal rimettente, le questioni
in esame devono pertanto essere dichiarate manifestamente
inammissibili (v. anche l'ordinanza n. 587 del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo
codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei
confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e
integrata;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in relazione all'art. 130, comma 1,
lettera b), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte