Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) promossi con ordinanza emessa

dal Pretore di Caltanissetta il 12 aprile 1984 (n. sei ordinanze), dal

Pretore di Venezia il 6 maggio 1982 e dal Pretore di Caltanissetta il

16 maggio 1984 e il 7 luglio 1984 (n. due ordinanze) rispettivamente

iscritte ai nn. da 914 a 919, 1005, 1007, 1079 e 1080 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 348 del 1984 e nn. 13 bis, 32 bis e 34 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che durante la pendenza di un procedimento davanti alla

Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta, avente ad

oggetto accertamenti irpef ed ilor, il contribuente Falzone Angelo

chiedeva al Pretore della stessa città di sospendere ex art. 700 cod.

proc. civ. la procedura di riscossione;

che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con

ordinanza del 12 aprile 1984 (reg. ord. n. 914 del 1984), sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, rispettivamente, disponendo

che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto

nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato

dall'ufficio, e attribuendo solo all'intendente di finanza di

sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorità

giudiziaria;

che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24 e

113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione

ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;

che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con

le ordinanze nn. da 915 a 919, 1007, 1009 e 1080 del 1984, meglio

indicate in epigrafe;

che la Commissione tributaria di primo grado di Venezia sollevava

la stessa questione, lamentando l'assenza del proprio potere di

sospensione e limitando l'impugnativa al solo art. 15 d.P.R. cit., in

riferimento agli artt. 25 (rectius: 24), 53 e 113 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte

le cause, eccepiva l'inammissibilità della questione sollevata dal

Pretore, il quale, avendo confermato ex artt. 702 e 690 cod. proc.

civ. i provvedimenti d'urgenza già emanati, si era spogliato delle

cause; nel merito l'interveniente sosteneva la manifesta infondatezza

delle questioni stesse, riportandosi alla sentenza della Corte n. 63

del 1982 ed alle successive ordinanze n. 80, 168 e 198 del 1983.

Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni,

vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che la questione di cui alle ordinanze del Pretore di Caltanissetta

è stata sollevata dopo che il medesimo aveva emanato i provvedimenti

d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. (e li aveva addirittura

confermati nelle successive udienze di comparizione), e di conseguenza

manca il prescritto requisito di rilevanza;

che, pertanto, essa deve essere dichiarata inammissibile alla

stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult.

ordd. nn. 8 e 146 del 1984);

che la stessa questione sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Venezia è manifestamente infondata in quanto

sostanzialmente coincidente con quelle già decise da questa Corte con

sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza

nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una

componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate

norme della Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente

regolata dal legislatore ordinario;

che l'art. 53 Cost. riguarda la disciplina sostanziale dei tributi

e non la tutela giurisdizionale del contribuente, risultando perciò

manifestamente estraneo alle questioni qui esaminate (v. ord. n. 367

del 1983).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n.

602, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. dal Pretore di

Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 d.P.R. cit., sollevata in riferimento agli

artt. 25 (rectius: 24), 53 e 113 Cost. dalla Commissione tributaria di

primo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto

già decisa con la sentenza n. 63 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte