Ordinanza n. 252/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,
39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) promossi con ordinanza emessa
dal Pretore di Caltanissetta il 12 aprile 1984 (n. sei ordinanze), dal
Pretore di Venezia il 6 maggio 1982 e dal Pretore di Caltanissetta il
16 maggio 1984 e il 7 luglio 1984 (n. due ordinanze) rispettivamente
iscritte ai nn. da 914 a 919, 1005, 1007, 1079 e 1080 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 348 del 1984 e nn. 13 bis, 32 bis e 34 bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto che durante la pendenza di un procedimento davanti alla
Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta, avente ad
oggetto accertamenti irpef ed ilor, il contribuente Falzone Angelo
chiedeva al Pretore della stessa città di sospendere ex art. 700 cod.
proc. civ. la procedura di riscossione;
che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con
ordinanza del 12 aprile 1984 (reg. ord. n. 914 del 1984), sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, rispettivamente, disponendo
che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto
nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato
dall'ufficio, e attribuendo solo all'intendente di finanza di
sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorità
giudiziaria;
che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24 e
113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione
ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;
che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con
le ordinanze nn. da 915 a 919, 1007, 1009 e 1080 del 1984, meglio
indicate in epigrafe;
che la Commissione tributaria di primo grado di Venezia sollevava
la stessa questione, lamentando l'assenza del proprio potere di
sospensione e limitando l'impugnativa al solo art. 15 d.P.R. cit., in
riferimento agli artt. 25 (rectius: 24), 53 e 113 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte
le cause, eccepiva l'inammissibilità della questione sollevata dal
Pretore, il quale, avendo confermato ex artt. 702 e 690 cod. proc.
civ. i provvedimenti d'urgenza già emanati, si era spogliato delle
cause; nel merito l'interveniente sosteneva la manifesta infondatezza
delle questioni stesse, riportandosi alla sentenza della Corte n. 63
del 1982 ed alle successive ordinanze n. 80, 168 e 198 del 1983.
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni,
vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;
che la questione di cui alle ordinanze del Pretore di Caltanissetta
è stata sollevata dopo che il medesimo aveva emanato i provvedimenti
d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. (e li aveva addirittura
confermati nelle successive udienze di comparizione), e di conseguenza
manca il prescritto requisito di rilevanza;
che, pertanto, essa deve essere dichiarata inammissibile alla
stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult.
ordd. nn. 8 e 146 del 1984);
che la stessa questione sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Venezia è manifestamente infondata in quanto
sostanzialmente coincidente con quelle già decise da questa Corte con
sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza
nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una
componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate
norme della Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente
regolata dal legislatore ordinario;
che l'art. 53 Cost. riguarda la disciplina sostanziale dei tributi
e non la tutela giurisdizionale del contribuente, risultando perciò
manifestamente estraneo alle questioni qui esaminate (v. ord. n. 367
del 1983).
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n.
602, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. dal Pretore di
Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 d.P.R. cit., sollevata in riferimento agli
artt. 25 (rectius: 24), 53 e 113 Cost. dalla Commissione tributaria di
primo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto
già decisa con la sentenza n. 63 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte