Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 422, primo e

secondo comma, e 425 del codice di procedura penale, e dell'art. 125

del testo delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale (testo approvato con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con n. 4 ordinanze

emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Ancona iscritte ai nn. 85, 94, 109 e 110 del registro ordinanze 1991

e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 9 e 10,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona, nel corso di udienze preliminari nelle quali la

difesa degli imputati aveva richiesto prova per testi e "consulenza

tecnica d'ufficio", ha sollevato, con tre ordinanze di identico

contenuto del 12 e 13 novembre 1990 (reg. ord. nn. 85, 109 e 110 del

1991), questione di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo

e secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui

non sembra consentire alle parti di prospettare al giudice per le

indagini preliminari temi nuovi o incompleti sui quali si rende

necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione,

vincolando l'attivazione del meccanismo di cui al primo comma alla

propulsione da parte del giudice stesso, e nella parte in cui non

comprende nella dizione 'consulenti tecnici' anche la nomina di

c.t.u. da parte del giudice stesso";

che, ad avviso del remittente, la impugnata normativa

contrasterebbe, da un lato, con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, per violazione del principio dell'accertamento della

verità materiale, e, dall'altro, con l'art. 97 della Costituzione,

in quanto non consente all'udienza preliminare di svolgere la

funzione di autentico filtro selettore diretto ad evitare

l'inflazione dei dibattimenti;

che lo stesso giudice, nel corso di un'altra udienza preliminare

nella quale la difesa degli imputati aveva richiesto prova per testi,

ha sollevato, con ordinanza del 5 dicembre 1990 (reg. ord. n. 94 del

1991), questione di legittimità costituzionale "relativa alla

disparità di trattamento fra l'art. 125 disp. att. del nuovo codice

di procedura penale laddove comprende nella formula 'idonei a

sostenere l'accusa in giudizio' anche l'insufficienza di prove e

l'art. 425 n. 1 del codice di procedura penale laddove afferma il

concetto di evidenza ai fini del non luogo a procedere in modo

generico anziché circostanziato, senza un sufficiente meccanismo di

raccordo con l'art. 422 nn. 1 e 2 stesso codice, laddove consente la

ricerca della prova dell'evidenza sotto ogni profilo"; nonché

questione concernente lo stesso "art. 422 nn. 1 e 2 laddove non

sembra consentire alle parti la prospettazione al giudice della

necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire

l'acquisizione di ulteriori informazioni...... rispetto alla ipotesi

in cui sia il giudice stesso, terminata la discussione, ad effettuare

detta prospettazione nei confronti delle parti";

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate

violerebbero gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, quest'ultimo per

"l'inevitabile inflazione dei dibattimenti" dovuta

all'"obbligatorietà scontata del rinvio a giudizio" che deriverebbe

dalle norme medesime;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità della

questione relativa agli artt. 125 delle norme di attuazione del

codice di procedura penale e 425 del codice stesso (sollevata con

l'ordinanza del 5 dicembre 1990), in quanto prospettante una

disparità di trattamento tra norme irrilevante ai fini dell'art. 3

della Costituzione, e per l'infondatezza di tutte le altre questioni;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o,

comunque, strettamente connesse, vanno riuniti e decisi

congiuntamente;

che, in ordine alla questione - sollevata con tutte le ordinanze

di rimessione - relativa all'art. 422, primo e secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui, ad avviso del giudice

a quo, non consente alle parti di prospettare al giudice dell'udienza

preliminare temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario

acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione (ovvero di

prospettare la necessità di non dichiarare chiusa la discussione

agli stessi fini), subordinando tale meccanismo all'impulso da parte

del giudice stesso, la questione è stata già esaminata da questa

Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 64 del 1991;

che in detta pronuncia si è, in sintesi, affermato che

l'udienza preliminare è stata congegnata come un procedimento allo

stato degli atti e non come strumento di accertamento della verità

materiale, cioè come una fase processuale e non di cognizione piena,

nella quale la funzione del giudice non consiste in una valutazione

di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione

dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimità della domanda di

giudizio avanzata dal pubblico ministero: con la conseguenza che deve

ritenersi coerente a tale impostazione il fatto che spetti al

giudice, al solo fine di evitare situazioni di stallo decisorio,

individuare "temi nuovi o incompleti" il cui accertamento risulti

decisivo a detti fini;

che, peraltro, si è altresì sottolineato che indicazioni o

sollecitazioni in tal senso possono certamente provenire dalle parti

nel corso della discussione prevista nell'art. 421 (anche mediante

presentazione di memorie e richieste scritte, ai sensi dell'art.

121), fermo rimanendo però che non si può prescindere dalla previa

valutazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e

dalla previa indicazione da parte sua dei temi, nuovi o incompleti,

sui quali promuovere il "supplemento istruttorio";

che le anzidette considerazioni valgono non soltanto ad

escludere la violazione dell'art. 24 della Costituzione (invocato

nell'ordinanza introduttiva del giudizio deciso con la citata

sentenza n. 64 del 1991), in quanto i modi di esercizio e di

fruizione del diritto di difesa possono diversamente atteggiarsi in

relazione alle caratteristiche strutturali e funzionali dei singoli

procedimenti, ma altresì la lesione degli altri parametri ora

indicati (artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, la cui violazione non

risulta peraltro sempre sorretta da adeguata motivazione);

che le medesime argomentazioni valgono, poi, anche ad escludere

la fondatezza della questione - sollevata in riferimento agli artt.

24 e 97 della Costituzione - relativa alla mancata previsione

nell'art. 422 del codice di procedura penale della possibilità di

nomina di un consulente tecnico d'ufficio (recte, perito) da parte

del giudice (anche su sollecitazione delle parti), non potendo tale

scelta ritenersi irragionevole, tenuto conto della natura e della

funzione dell'udienza preliminare dianzi evidenziate, le quali hanno

indotto il legislatore delegato a limitare il "supplemento

istruttorio" solo a taluni mezzi di prova, con esclusioni di altri

(tra cui, appunto, le perizie, i confronti ecc.);

che in relazione, infine, alla questione, sollevata con

l'ordinanza del 5 dicembre 1990, relativa alla pretesa "disparità di

trattamento fra l'art. 125 disp. att. del codice di procedura penale

e l'art. 425 dello stesso codice" in ordine alla diversità delle

regole da dette norme adottate ai fini, rispettivamente,

dell'archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere, va,

innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato, dovendosi ritenere che con l'ordinanza

di rimessione - non senza uno sforzo interpretativo dovuto alla

formulazione non certo felice - il giudice a quo abbia inteso

censurare non la diversità delle due disposizioni in sé, bensì la

disparità di trattamento in cui verrebbe a trovarsi, pur in presenza

di vicende analoghe, l'imputato in ordine al quale il giudice,

all'esito dell'udienza preliminare, deve decidere se pronunciare

sentenza di non luogo a procedere ovvero decreto che dispone il

giudizio, rispetto alla persona sottoposta alle indagini per la quale

il giudice deve decidere se accogliere o meno la richiesta di

archiviazione presentata dal pubblico ministero: nel senso che le

condizioni per ottenere il non luogo a procedere (art. 425 del codice

di procedura penale) sarebbero più gravose (evidenza della prova

della non responsabilità) rispetto a quelle - assunte come tertium

comparationis - richieste per ottenere l'archiviazione (inidoneità

degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio: art. 125

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271);

che, così interpretata la proposta questione, questa Corte ha

già avuto modo di rilevare, nella sentenza n. 88 del 1991, come la

formula adoperata nel citato art. 125 delle norme di attuazione del

codice di procedura penale - elementi "non idonei a sostenere

l'accusa" - vada intesa, tanto più se raffrontata a quella contenuta

nell'art. 115 del progetto preliminare ('elementi non sufficienti..

.. .. al fine della condanna'), nel senso che sulla base degli

elementi acquisiti l'accusa deve essere chiaramente insostenibile e

quindi la notitia criminis inequivocamente infondata, coerentemente a

quanto stabilito nella direttiva n. 50 della legge-delega: con la

conseguenza che la differenza rispetto alla regola adottata per il

non luogo a procedere, seppur persistente, si attenua sensibilmente,

non potendosi negare un certo accostamento - anche se in prospettive

diverse - tra insostenibilità dell'accusa ed evidenza

dell'innocenza;

che, inoltre, come pure si è affermato nella predetta

pronuncia, la differenza è giustificata dalla diversa funzione che

le due discipline assolvono nel sistema del codice, attinendo la

prima ad una fase in cui il controllo del giudice è volto sì a non

dar ingresso ad accuse insostenibili, ma ancor più a far fronte

all'eventuale inerzia del pubblico ministero ed a garantire, in

definitiva, l'obbligatorietà dell'azione penale, mentre la seconda

concerne una fase in cui il controllo stesso si svolge in chiave

essenzialmente garantistica, al fine cioè di tutelare l'imputato nei

confronti di accuse rivelatesi palesemente infondate;

che, in ogni caso, la situazione dell'imputato nell'udienza

preliminare non è certamente identica a quella della persona

sottoposta alle indagini, in quanto basta osservare che nei confronti

del primo è stata esercitata l'azione penale, mediante la richiesta

di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, e quindi si è

in una fase in cui si è instaurato un tipico rapporto processuale

tra le parti e il giudice, del tutto diversa da quella assunta come

termine di raffronto, e pertanto ad essa non paragonabile ai fini

dell'art. 3 della Costituzione;

che, in conclusione, tutte le sollevate questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2,

3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della

Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza del 5 dicembre

1990 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte