Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre

1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul

ricorso proposto da Marte Domenico Antonio contro il Ministero delle

Finanze, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento tra Marte Domenico Antonio e il

Ministero delle Finanze diretto ad ottenere il trattenimento in

servizio fino al settantesimo anno di età, il Tribunale

amministrativo regionale della Calabria, con ordinanza del 19

dicembre 1991 (R.O. n. 738 del 1992), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il diritto al

trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del

personale statale ultra-sessantacinquenne invalido civile che ha già

beneficiato della elevazione a cinquantacinque anni del limite

massimo per l'accesso all'impiego in base alla legge n. 482 del 1968

ma che ha già conseguito il diritto al minimo pensionistico;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per la disparità di

trattamento che si verificherebbe tra coloro che di tale elevazione

godono e coloro, invece, che sono collocati a riposo a sessantacinque

anni pur avendo raggiunto il minimo pensionabile e per l'evidente

mancato incremento del trattamento pensionistico;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della

questione;

Considerato che la questione è stata decisa (sentt. nn. 461 del

1989, 440 e 490 del 1991) nel senso che la regola è quella del

collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato a sessantacinque

anni ora elevato a sessantasette anni (decreto legislativo n. 503 del

1992);

che la deroga a tale regola, con l'elevazione dell'età

pensionabile a settanta anni, rientra nella discrezionalità del

legislatore, di fatto esercitata per specifiche categorie, tra cui

non rientrano gli invalidi civili e che detta deroga non può essere

estesa ad altre categorie a seguito di un giudizio di legittimità

costituzionale, attesa la natura della norma di previsione;

che, peraltro, la deroga è pienamente conforme a Costituzione

ed è insindacabile in questa sede (sent. n. 440 del 1991);

che i precedenti citati dal remittente (sentt. nn. 282 del 1991

e 461 del 1989) si riferiscono all'ipotesi in cui il dipendente non

ha raggiunto il minimo della pensione, il che non è nella specie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,

sollevata dal T.A.R. Calabria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte