Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, quarto

comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a

carico di Tanfani Ivo, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 1990, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 409, quarto comma,

del codice di procedura penale "laddove non sancisce esplicitamente

il carattere ordinatorio e vincolante per il pubblico ministero

dell'indicazione di ulteriori indagini in quanto ritenute necessarie

e laddove non contempla e prevede esplicite conseguenze procedurali

quali l'avocazione delle indagini preliminari da parte del

procuratore generale presso la Corte di appello, nell'ipotesi in cui

il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento delle

ulteriori indagini preliminari come indicate", e dell'art. 412,

secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui "la detta

avocazione ha carattere facoltativo (contrariamente al primo comma)"

anche nel caso di inottemperanza all'ordine pronunciato dal giudice

per le indagini preliminari;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che questa Corte (v. sentenza n. 88 del 1991) ha

già avuto modo di affermare che "il problema dell'archiviazione sta

nell'evitare il processo superfluo senza escludere il principio di

obbligatorietà ed anzi controllando caso per caso la legalità della

inazione", riconoscendosi come adeguati strumenti volti a garantire

la tendenziale completezza delle indagini e scongiurare l'eventuale

inerzia del pubblico ministero proprio gli istituti previsti dagli

artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, c.p.p., entrambi

oggetto di denuncia;

che se, da un lato, il pubblico ministero ha l'obbligo di

compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409,

quarto comma, c.p.p., tale obbligo non è avulso né autonomo

rispetto a quello di compiere "ogni attività necessaria" per

assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale

(art. 358 in relazione all'art. 326 c.p.p.), di talché l'indicazione

del giudice opera come devoluzione di un tema di indagine che il

pubblico ministero è chiamato a sviluppare in piena autonomia e

libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di

assunzione dei singoli atti che ritenga necessari ai fini suddetti;

che pertanto è un errore il ritenere che il giudice, allorché

indica al pubblico ministero ulteriori indagini, "le dispone e le

commissiona", procedendo a formulare una tassativa elencazione di

specifici atti rispetto ai quali si prefigura una sorta di "delega"

al pubblico ministero circa il relativo espletamento; giacché, per

questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico

ministero di gestire e dirigere l'attività di indagine che, al

contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attività stessa

sia svolta su "indicazione" del giudice;

che le considerazioni che precedono valgono anche per la

questione relativa all'art. 412, secondo comma, c.p.p., in ordine

alla quale il rimettente ritiene sia da configurare alla stregua di

scelta costituzionalmente imposta quella di prevedere come

"obbligatoria" l'avocazione del procuratore generale nell'ipotesi in

cui il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento

delle ulteriori indagini indicate a norma dell'art. 409, quarto

comma, c.p.p., e ciò perché, al contrario, l'intervento sostitutivo

del procuratore generale previsto dalla norma denunciata non è in

sé destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o

a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione

ovvero, ancora, a dirimere patologiche - e perciò stesso non

disciplinabili - situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad

un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto

l'attività di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono

istituzionalmente imposti al pubblico ministero;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.

2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte