Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità degli artt. 126 del d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato") e 42, terzo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 ("Testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso

con ordinanza emessa

l'8 luglio 1981 dal T.A.R. delle Marche, iscritta al n. 824 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche,

con ordinanza in data 8 luglio 1981, ha denunciato l'illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., degli

artt. 126 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e 42, terzo comma, del

d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui non prevedono per

i dipendenti dimissionari di sesso maschile coniugati o con prole a

carico un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque

anni, ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la

maturazione del diritto a pensione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è priva di motivazione

in ordine alla rilevanza della proposta questione che si dà

apoditticamente per scontata e che, d'altra parte, non si rinvengono

nella breve esposizione del fatto elementi che consentano di

accertare la rilevanza medesima, in quanto non risulta se il

ricorrente nel giudizio di merito avesse, alla data della domanda,

una anzianità di servizio effettivo non inferiore a 15 anni e non

superiore a 20 anni e fosse nella situazione di coniugato o con prole

a carico;

che la costante giurisprudenza di questa Corte esige che la

rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi

risultanti dalla stessa ordinanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 126 del d.P.R. 10 gennaio

1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili e militari dello Stato") e 42, terzo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 ("Testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte