Sentenza n. 256/1989
Altra decisione · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 5 novembre 1988, depositato in Cancelleria il
7 novembre 1988 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1988, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della dichiarazione 10
ottobre 1988 dell'Ufficio regionale del Referendum della Regione
Sardegna e del decreto 19 ottobre 1988 del Presidente della Giunta
della Regione Sardegna, nonché ogni altro atto o deliberazione
relativi ai referendum;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto del 19 ottobre 1988, n. 161 il Presidente della
Giunta regionale della Sardegna, vista la deliberazione di
ammissibilità in data 10 ottobre 1988 dell'Ufficio Regionale per il
referendum, ha indetto la relativa consultazione popolare sui
seguenti quesiti:
a) se gli elettori siano contrari alla presenza in Sardegna di
basi militari straniere istituite a seguito di atti internazionali
non sottoposti al prescritto controllo del Parlamento e diretti ad
offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e
sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare;
b) se siano favorevoli a che il Consiglio regionale della
Sardegna presenti alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma,
della Costituzione, e 51 dello Statuto sardo, una proposta di legge
per vietare, esperendo le necessarie iniziative internazionali, il
transito e l'approdo, nelle acque territoriali italiane, di naviglio
a propulsione nucleare o con a bordo armi atomiche;
c) se vogliano che lo stesso consiglio, ai sensi della testé
citata normativa, presenti una proposta di legge di revisione
dell'art. 80 della Costituzione, per consentire l'accertamento della
volontà popolare, tramite referendum consultivo, sui trattati
internazionali di natura politica la cui ratifica è sottoposta
all'autorizzazione del Parlamento;
Con il suddetto decreto sono stati, altresì, convocati i comizi
elettorali per l'11 dicembre 1988, quanto ai primi due quesiti, e per
il 16 aprile 1989, quanto al terzo;
2. - A seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri
ha sollevato conflitto di attribuzione, in relazione agli atti
menzionati in epigrafe, chiedendo che l'adita Corte dichiari che non
spetta alla Regione Sardegna ammettere ed indire referendum,
ancorché consultivi, per quesiti relativi alle materie non comprese
nelle competenze della Regione stessa e, in particolare, per quesiti
relativi ai rapporti internazionali e/o alla difesa della Patria; e
che, viceversa, compete allo Stato ogni attribuzione relativa a tali
particolari materie; annulli gli atti in relazione ai quali il
conflitto è stato sollevato e, preliminarmente, in via cautelare,
sospenda l'esecuzione del ripetuto decreto 19 ottobre 1988.
3. - Resiste al ricorso la Regione Sardegna, la quale ha
depositato due memorie, deducendo l'inammissibilità del conflitto e,
comunque, la sua infondatezza, instando per la sollecita trattazione
della richiesta di sospensione e facendo all'uopo espressa rinunzia
ai termini processuali.
4. - Hanno proposto intervento i sigg.ri Dessì Antonio ed altri
nella loro qualità di componenti del comitato promotore dei
referendum in questione, sostenendo preliminarmente l'ammissibilità
di tale atto, opponendosi alla richiesta di sospensione formulata dal
ricorrente e deducendo l'inammissibilità del ricorso oltre che la
sua infondatezza nel merito.
5.1 - La difesa del ricorrente, rilevando che i referendum in
contestazione sono stati indetti alla stregua della legge regionale
17 maggio 1957, n. 20 e, precisamente, dell'art. 1 della stessa, nel
testo sostituito dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48, ha
osservato che tale sostituzione ha profondamente turbato l'assetto
dell'istituto referendario, quale era stato anteriormente regolato in
conformità di specifiche previsioni statutarie (artt. 32, 43 e 54
dello statuto della Regione Sardegna): essa ha, infatti, aggiunto ai
tipi originariamente previsti nuovi modelli di consultazione della
volontà popolare, fra i quali si collocano anche quelli in
contestazione (riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 3, lett. f,
della "novella" del 1986).
Ad avviso del ricorrente, siffatte "addizioni" alterano
l'equilibrio tracciato dallo statuto regionale tra le attribuzioni
legislative del consiglio e le espressioni politiche dirette del
corpo elettorale e danno luogo al riconoscimento, in capo al
presidente della giunta, di competenze che potrebbero essere reputate
esorbitanti rispetto all'ambito segnato dall'art. 34 dello statuto
stesso.
In particolare, i referendum consultivi, caratterizzandosi per il
fatto che il "parere" ad essi conseguente non è richiesto da organi
istituzionali della Regione, ma a questa "imposto" dagli elettori che
sottoscrivono la relativa richiesta, snaturano i connotati essenziali
di qualsiasi funzione consultiva e, prevedibilmente, possono causare
turbamento nell'assetto istituzionale della Regione medesima, quale
risulta definito da norme di rilievo costituzionale: donde la
possibilità che la Corte, ritenendola non manifestamente infondata,
sollevi incidentalmente la questione di costituzionalità, in
riferimento agli artt. 3, 4, 5, 32, 43 e 54 dello statuto regionale,
dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1957, nel testo sostituito
dall'art. 3, lett. f, della legge regionale n. 48/1986, che prevede
la possibilità di indire referendum popolari per esprimere parere su
questioni di particolare interesse sia regionale che locale.
E nello stesso ordine di idee, ad avviso del ricorrente, potrebbe
la Corte sollevare questione di costituzionalità degli artt. 6, 7, 8
della citata legge n. 20 del 1957, come sostituiti dagli artt. 2, 3 e
4 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, in riferimento ai
"principi organizzatori" desumibili dall'art. 87, sesto comma, della
Costituzione, dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1, e dalla legge ordinaria statale 25 maggio 1970, n. 352 (ed
anche in relazione all'art. 1, ove si menzionano i "principi della
Costituzione" nonché agli artt. 2, 3 e 4 dello statuto regionale).
5.2 - Quanto al merito del sollevato conflitto, la difesa del
ricorrente ha osservato che gli atti in contestazione sono invasivi
di competenze statali (violando gli artt. 1, 3, 4, 5, 14, 32, quarto
comma, 34 e 51, primo comma, dello statuto della Regione Sardegna
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché i
"principi della Costituzione", stabiliti dagli artt. 5, 11, 52, primo
comma, 72, quarto comma, 75, secondo comma, 87, sesto, ottavo e nono
comma, 95, primo e secondo comma, e 115 della Costituzione), oltre
che viziati per sviamento di potere.
Alla Regione ed agli organi che per essa agiscono non è
consentito indire o dichiarare ammissibili referendum popolari,
ancorché consultivi, in relazione alla materia dei rapporti
internazionali ed alla difesa che sono di esclusiva competenza
statale ed anche alle disposizioni in essa ricadenti per le quali la
Regione difetta anche di competenza.
L'interesse nazionale non tollera frammentazioni e riduzioni a
livello regionale o locale e necessita di gestione unitaria idonea a
garantire le fondamentali esigenze della collettività.
Non ha rilievo il riferimento, contenuto nei quesiti referendari,
al potere di iniziativa legislativa spettante al consiglio regionale
ex art. 51, primo comma, dello statuto, per la emanazione di una
legge ordinaria statale o per una revisione della Costituzione.
E ciò perché:
a) la funzione legislativa nella menzionata materia è e rimane
statale anche quando è sollecitata da un consiglio regionale;
b) il potere del consiglio regionale è limitato alle sole
materie che interessano la Regione onde il rinvio alle norme che
fissano l'ambito delle competenze regionali e statali;
c) l'esercizio del potere, previo ausilio del parere favorevole
ottenuto attraverso la consultazione referendaria, privilegia
l'iniziativa regionale onde il rischio che diventi uno strumento
surrettizio per scardinare la prefissata distribuzione di competenze
tra Stato e Regione.
5.3 - Il ricorrente ha chiesto la sospensione del decreto in
contestazione per il grave turbamento che potrebbe verificarsi.
Ha anche denunciato vizi di sviamento di potere, di manifesta
illogicità e di contraddittorietà di motivazione.
6. - Il comitato dei promotori del referendum ha sostenuto
l'ammissibilità del proprio intervento sia perché essi sarebbero i
veri contraddittori, sia in base alla sentenza n. 70 del 1978 di
questa Corte.
Nel merito ha eccepito la inammissibilità o la infondatezza del
ricorso, alla stregua della sentenza n. 829 del 1988.
7. - Alla udienza del 22 novembre 1988 la Corte ha ritenuto che,
secondo quanto più volte da essa affermato, del giudizio per
conflitto di attribuzioni sono parti solo i soggetti titolari dei
poteri in contestazione e non sono ammessi né interventori né
controinteressati né cointeressati, con la conseguenza che, nella
specie, le parti sono esclusivamente lo Stato e la Regione Sardegna.
Con ordinanza n. 1040 del 1988, la Corte ha, poi, disposto la
sospensione del decreto impugnato limitatamente ai due referendum
indetti per l'11 dicembre 1988 in quanto il loro svolgimento prima
della decisione di merito potrebbe pregiudicare gli effetti della
medesima. Ha poi fissato l'udienza di merito.
8. - Con ordinanza del 25 gennaio 1989, la Corte ha richiesto le
informazioni necessarie e la copia del provvedimento di
autorizzazione alla proposizione del conflitto, al fine di chiarire i
termini della contestazione, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri che ha depositato l'estratto del verbale delle deliberazioni
del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 1988.
9. - La difesa della Regione ha presentato tre memorie. Con esse
ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso perché
tenderebbe a reiterare il giudizio di ammissibilità del referendum
già effettuato dall'ufficio competente: l'inammissibilità
dell'istanza diretta a far sollevare di ufficio due questioni di
legittimità della legge n. 20 del 1957 perché è stata già
sottoposta al controllo del Governo.
Ha eccepito la mancanza di autorizzazione del Consiglio dei
ministri al Presidente del Consiglio di proporre conflitto di
attribuzione in ordine al terzo referendum, quello da tenersi il 16
aprile 1989, in quanto non compresa nel telex inviato all'Avvocatura
Generale dello Stato. E dopo l'acquisizione dell'estratto della
deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 1988, pur
ribadendo quanto innanzi dedotto, ha aggiunto che nel documento
esibito non sarebbero stati individuati con certezza né l'oggetto
dell'impugnativa riguardo a tutti e tre i quesiti referendari, né le
attribuzioni lese, né le norme costituzionali violate.
Nel merito ha insistito nel rilevare che, ai fini del referendum
consultivi, la Regione ha competenze più ampie, dovendosi
considerare gli interessi e non le materie e che nella specie è
indubbia l'esistenza di interessi regionali. Ha affermato, infine,
che si deve tenere conto della peculiarità dei referendum consultivi
diretti solo alla formulazione di voti ed ha ribadito che il terzo
referendum non riguarda la materia dei trattati internazionali ma
solo una proposta di revisione di una norma costituzionale (l'art.
80). Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato nei
confronti della Regione Sardegna, conflitto di attribuzione in
relazione agli atti preparatori e al decreto del 19 ottobre 1988, n.
161, del presidente della giunta regionale della Sardegna con il
quale, a seguito della deliberazione di ammissibilità dell'ufficio
regionale per il referendum, sono state indette consultazioni
popolari sui seguenti quesiti:
a) se gli elettori siano contrari alla presenza in Sardegna di
basi militari straniere istituite a seguito di atti internazionali
non sottoposti al prescritto controllo del Parlamento e diretti ad
offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e
sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare;
b) se siano favorevoli a che il consiglio regionale della
Sardegna presenti alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma,
della Costituzione, e 51 dello statuto sardo, una proposta di legge
per vietare, esperendo le necessarie iniziative internazionali, il
transito e l'approdo, nelle acque territoriali italiane, di naviglio
a propulsione nucleare o con a bordo armi atomiche;
c) se vogliano che lo stesso consiglio, ai sensi delle citate
normative, presenti una proposta di legge di revisione dell'art. 80
della Costituzione, per consentire l'accertamento della volontà
popolare, a mezzo referendum consultivo, sui trattati internazionali
di natura politica la cui ratifica è sottoposta all'autorizzazione
del Parlamento.
Il presidente suindicato ha chiesto che sia dichiarato che non
spetti alla Regione Sardegna ammettere ed indire referendum,
ancorché consultivi, con quesiti relativi a materie non comprese
nella sua competenza ed, in particolare, con quesiti relativi a
rapporti internazionali ed alla difesa della Patria e che, invece,
compete allo Stato ogni attribuzione relativa alle dette materie e,
di conseguenza, siano annullati gli atti in relazione ai quali è
sollevato il conflitto.
2. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del
ricorso sollevata dalla Regione resistente secondo cui, in realtà,
dinanzi alla Corte si sarebbe proposto un nuovo giudizio di
ammissibilità dei referendum già effettuato dagli organi a ciò
deputati ed estraneo alla competenza della Corte medesima.
L'eccezione non è fondata.
Come già rilevato in precedenti decisioni (sentenza n. 43 del
1982), esula dai compiti di questa Corte giudicare
dell'ammissibilità dei referendum regionali mentre rientra fra i
suoi poteri stabilire, come si richiede nel caso di specie, se l'atto
di ammissione di referendum regionali leda la sfera di competenza
costituzionalmente garantita allo Stato.
Nella specie, la sola lettura del ricorso introduttivo convince
che trattasi di un vero e proprio conflitto di attribuzione. Invero,
non è posto in discussione l'operato dell'ufficio preposto
all'accertamento dell'ammissibilità dei referendum ed, inoltre, è
specificamente contestato il decreto del presidente della giunta
regionale di indizione e di effettuazione dei referendum stessi,
quale atto produttivo della lesione della sfera delle attribuzioni
che lo Stato rivendica: ne emerge, perciò, chiaramente che la
materia referendaria viene in rilievo esclusivamente in relazione
alla specifica rivendicazione di una propria sfera di attribuzioni da
parte del ricorrente.
3. - Non è fondata nemmeno l'altra eccezione di inammissibilità
del terzo referendum.
La difesa della Regione ha rilevato che il telex del 31 ottobre
1988, con il quale il Ministro per gli affari regionali ha comunicato
all'Avvocatura Generale dello Stato la decisione della proposizione
del conflitto di attribuzioni di cui trattasi, non si riferisce al
terzo referendum, ma riguarda solo i referendum che hanno per oggetto
gli insediamenti militari stranieri nell'isola.
Dall'estratto delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del
28 ottobre 1988, rimesso a questa Corte a seguito dell'ordinanza del
25 gennaio 1989, si evince che la decisione di proporre il conflitto
riguarda tutti e tre i referendum, sia quelli da effettuarsi il 18
dicembre 1988, sia quello (cioè il terzo) da effettuarsi il 16
aprile 1989.
Trattasi di atto sicuramente sufficiente, in quanto sono indicati
gli elementi essenziali e necessari per la individuazione
dell'oggetto di detta decisione.
4. - Sono fondate le ragioni che sorreggono nel merito il ricorso.
Lo statuto speciale per la Regione Sardegna prevede tre referendum
regionali: un referendum abrogativo (art. 32); un referendum interno
al procedimento legislativo regionale di modifica delle
circoscrizioni e delle funzioni delle province (art. 43); un
referendum consultivo, inserito nel procedimento di modifica dello
statuto se il progetto di modifica sia stato approvato, in prima
deliberazione, da una delle Camere ed il parere del Consiglio
regionale sia contrario (art. 54).
I tre referendum sono stati disciplinati, anche per la procedura,
dalla legge 17 maggio 1957, n. 20, e poi con la legge 24 maggio 1984,
n. 25, per adeguare alcune norme procedimentali alle statuizioni di
questa Corte (sentenza n. 43 del 1982).
Successivamente, la legge regionale 15 luglio 1986, n. 48, ha
previsto sei ipotesi di referendum:
a) per deliberare l'abrogazione di una legge regionale o di un
atto avente valore di legge, fatta eccezione per le leggi tributarie
e di approvazione dei bilanci;
b) per deliberare l'abrogazione di un regolamento o di un atto
o provvedimento amministrativo regionale;
c) per modificare le circoscrizioni e le funzioni delle
province, ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale per la
Sardegna;
d) per esprimere il parere su un progetto di modificazione
dello statuto ai sensi dell'art. 54 dello statuto speciale;
e) per esprimere il parere, prima della loro approvazione, su
progetti di legge ovvero di regolamenti o atti o provvedimenti
amministrativi di competenza del consiglio o della giunta regionale;
f) per esprimere il parere su questioni di particolare
interesse sia regionale che locale.
I referendum indetti con il decreto impugnato ricadono nella
previsione di cui alla lettera f).
5. - I referendum consultivi, anche se sul piano giuridico formale
non sono vincolanti e non concorrono a formare la volontà degli
organi che li hanno indetti, restano, però, espressione di una
partecipazione politica popolare che trova fondamento negli artt. 2 e
3 della Costituzione: manifestazione che ha una spiccata valenza
politica ed ha rilievo sul piano della consonanza tra la comunità e
l'organo pubblico nonché della connessa responsabilità politica,
quale espressione di orientamenti e di valutazioni in ordine ad atti
che l'organo predetto intende compiere.
Il loro esito potrebbe condizionare gli atti da compiersi in
futuro e le scelte discrezionali che spettano a determinati organi
centrali.
Comunque, nel rapporto con le istituzioni statali, sulle grandi
questioni di interesse generale deve esprimersi, e nello stesso
momento, l'intero corpo elettorale. Al referendum consultivo
regionale, anche attesa la partecipazione della sola popolazione
regionale, non può certamente darsi quello stesso spazio che
potrebbe avere il referendum consultivo nazionale.
Rispetto ai referendum consultivi regionali, si pongono
necessariamente dei limiti, proprio per evitare il rischio di
influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello
Stato.
5.1 - Alla stregua delle considerazioni fatte, si deve cogliere,
quindi, il significato dell'interesse regionale e locale che
qualifica i quesiti referendari e il conseguente potere dell'organo
che li indice. Ha certamente rilievo la distinzione, sostenuta dalla
difesa della Regione, tra materia ed interesse sotteso, ma non può
giungersi alla conseguenza che possa risultare incisa la sfera delle
attribuzioni riservate allo Stato.
Vi sono interessi la cui cura e la cui realizzazione spetta
esclusivamente allo Stato in base ai principi costituzionali e ai
principi fondamentali dell'ordinamento. Vi sono scelte affidate alla
esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato che non
possono essere assolutamente condizionate o, comunque, influenzate
dall'esito di detti referendum consultivi.
La stessa difesa della Regione riconosce che vi sono materie
fondamentali per gli interessi dello Stato.
Questa Corte ha affermato (sentenza n. 286 del 1985) che le
Regioni curano materie di loro competenza; sono enti esponenziali di
interessi propri anche se essi non si debbano vagliare secondo il
rigido metro delle competenze attribuite alle stesse, mentre vi sono
posizioni che, intrinsecamente e indivisibilmente, fanno capo
all'intera collettività nazionale.
E sotto altro profilo, di recente ha rilevato anche (sentenza n.
829 del 1988), che le Regioni hanno un ruolo di presenza politica, ma
sempre per questioni di interesse regionale, eventualmente
concernenti settori estranei alle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione, talché vi sia possibilità di una proiezione di detto
interesse al di là dell'ambito regionale. Va, cioè, riconosciuto un
ruolo di rappresentanza generale della collettività regionale e di
prospettazione istituzionale delle sue esigenze ed aspettative. Ma vi
sono interessi che riguardano, nella loro essenza unitaria, la
collettività nazionale, come tali affidati alla cura dello Stato,
che i mezzi a disposizione delle Regioni non possono intaccare. Ove
vi sia intreccio di interessi nazionali e regionali e sempre che sia
possibile, possono farsi intese tra Stato e Regione nella funzione di
cooperazione e di collaborazione.
5.2 - Ciò posto, per quanto riguarda l'attività politica
internazionale, il compimento delle relative scelte e la stipulazione
di accordi e di trattati, questa Corte ha già ritenuto (sentenze n.
179 del 1987; n. 187 del 1985) che rientra nella esclusiva competenza
degli organi centrali dello Stato il potere di determinare gli
indirizzi di politica estera.
Il carattere unitario ed indivisibile della Repubblica condiziona
e subordina le autonomie regionali (art. 5 della Costituzione), nelle
quali non può essere compresa la potestà di decidere la
instaurazione e la gestione dei rapporti internazionali e anche solo
di condizionare le scelte di politica estera.
Né può distinguersi fra trattati già stipulati e ratificati e
trattati da stipulare poiché anche questi sono frutto di scelte di
politica internazionale e sono di competenza degli organi centrali
dello Stato sottratti, comunque, alla ingerenza di qualsiasi altro
soggetto.
Ciò è comprovato dall'art. 12 della legge n. 400 del 1988, che
nell'istituire la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, ha espressamente escluso che i
"compiti di informazione, consultazione e raccordo" ad essa imputati
possano concernere "gli indirizzi generali relativi alla politica
estera" oltre a quelli relativi alla difesa, alla sicurezza e alla
giustizia.
Non mancano certo casi in cui la Regione è abilitata a svolgere
attività di rilievo internazionale (sentenze n. 179 del 1987 e n.
924 del 1988), come pure sussistono casi in cui si prevede la
rappresentanza regionale nell'elaborazione di progetti di trattati di
commercio che il Governo intende stipulare con Stati esteri per
scambi di specifico interesse della Regione (art. 52, statuto Regione
Sardegna): ma si tratta chiaramente di ipotesi che non ricorrono nel
caso dei referendum consultivi in discussione e che non sono
suscettibili di interpretazione estensiva.
5.3 - Anche la difesa militare è prerogativa degli organi statali
(artt. 11 e 52 della Costituzione). È esclusivo interesse, con
carattere unitario ed indivisibile, dello Stato la difesa della
integrità territoriale, della indipendenza e della sopravvivenza.
L'accertamento e la realizzazione di siffatto interesse, che assicura
la salvaguardia del territorio nazionale, spetta, dunque, unicamente
allo Stato.
In particolare, la difesa del territorio nazionale è oggetto di
accordi di cooperazione e di trattati con la conseguente
responsabilità dello Stato in sede internazionale. Così è oggetto
di accordi internazionali tra Stati la installazione di opere
difensive, di basi militari terrestri, marittime e aeronautiche.
Coinvolgono anche scelte esclusivamente statali la individuazione dei
mezzi di difesa, delle linee generali di conservazione, di sviluppo e
di capacità difensiva delle forze armate e tutto quanto ciò che,
nei piani strategici, è diretto a garantire la sicurezza interna ed
esterna dello Stato.
La dislocazione di dispositivi militari nelle varie parti del
territorio nazionale è il risultato di una strategia concordata tra
Stati alleati che tiene conto di situazioni complessive di
schieramenti e di nuove tecnologie che spesso esigono anche il
segreto militare. Ovviamente, data la conformazione del territorio
nazionale, può accadere che alcune Regioni siano, a causa delle
ricordate installazioni, più sacrificate di altre: ma di ciò
sussiste una adeguata giustificazione nei preminenti fini da
realizzare che interessano l'intera popolazione per la tutela degli
indivisibili interessi supremi della Repubblica.
Tuttavia, v'è anche una previsione normativa (legge n. 898 del
1976), secondo cui lo Stato tiene conto degli interessi regionali ed
agisce sentite anche le Regioni interessate (sentenza n. 1065 del
1988).
6. - Ciò detto in linea generale, rileva la Corte che i primi due
referendum hanno per oggetto la installazione di basi militari, il
transito e l'approdo di navi estere da guerra in porti italiani per
esigenze difensive. Sono il risultato di accordi politici presi in un
quadro internazionale relativo all'attuazione dei piani di difesa del
territorio nazionale. Trattasi di scelte effettuate dagli organi
centrali dello Stato nell'esercizio del potere di indirizzo politico
che ad essi compete.
Per quanto riguarda il terzo quesito, osserva che la Regione
Sardegna, sia in base alla Costituzione (art. 121, secondo comma),
sia in base al suo statuto speciale (art. 51), può presentare alle
Camere, attraverso il suo consiglio regionale, voti e proposte di
legge, anche di revisione costituzionale. Ma la sussistenza di un
interesse unitario come sopra definito impedisce di affermare la
spettanza alla Regione del potere di promuovere proposte di leggi
dello Stato dalle quali esulano del tutto interessi di carattere
regionale. Di conseguenza, la stessa indizione del referendum in
questione viene ad incidere su interessi estranei a quelli sui quali
la Regione può adottare propri provvedimenti.
7. - Perdono, quindi, consistenza processuale le questioni di
legittimità costituzionale, il cui esame viene sollecitato
dall'Avvocatura Generale dello Stato. L'una concernente l'art. 1
della legge n. 20 del 1957, nel testo sostituito dall'art. 3, lettera
f), della legge n. 48 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 4, 5,
32, 43 e 54 dello statuto della Regione Sardegna, sotto il profilo
che, aggiungendo detta norma, a quelli previsti dallo statuto, nuovi
modelli di referendum, come quelli in esame, avrebbe alterato
l'equilibrio tracciato dallo statuto stesso in ordine alle
attribuzioni legislative del consiglio ed avrebbe conferito al
presidente della giunta competenze esorbitanti rispetto a quelle
segnate dalla norma costituzionale, con la possibilità di causare
turbamento nell'assetto istituzionale della Regione così come
definito da norme di rilievo costituzionale. L'altra, concernente gli
artt. 6, 7 e 8 della medesima legge n. 20 del 1957, come sostituiti
dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 25 del 1984 (Norme regolatrici
della procedura referendaria), in riferimento ai principi
organizzatori desumibili dagli artt. 87, sesto comma, della
Costituzione, 2 della legge 11 marzo 1953, n. 1, dalla legge
ordinaria 25 maggio 1970, n. 352, e dagli artt. 1, 2, 3 e 4 dello
statuto speciale della Regione: ciò tenuto anche conto del fatto che
le censurate norme regolano il procedimento referendario, sicché
appaiono estranee all'attuale conflitto.
8. - Pertanto, va dichiarato che non spetta alla Regione Sardegna
indire i referendum in esame e, quindi, va annullato il decreto del
19 ottobre 1988 con il quale il presidente della giunta della Regione
Sardegna ha indetto i tre referendum consultivi che si sarebbero
dovuti tenere rispettivamente due l'11 dicembre 1988 ed il terzo il
16 aprile 1989.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che non spetta alla Regione indire referendum di
cui al decreto del presidente della giunta della Regione Sardegna del
19 ottobre 1988, n. 161;
b) annulla il detto decreto di indizione di tre referendum
consultivi che si sarebbero dovuti tenere rispettivamente due l'11
dicembre 1988 ed il terzo il 16 aprile 1989;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte