Sentenza n. 257/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/06/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno
1990 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana sul ricorso proposto da Zingale Pino contro il Ministero
del Tesoro, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento promosso da Zingale Pino nei
confronti del Ministero del Tesoro, avente a oggetto la pretesa del
ricorrente di conseguire il riscatto ai fini pensionistici del
periodo di durata del corso di reclutamento per funzionari direttivi
dello Stato cui aveva partecipato presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, la Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, sollevò, con ordinanza del
15 novembre 1988, questione di legittimità costituzionale dell'art.
13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella
parte in cui non disponeva l'ammissibilità a riscatto del periodo di
durata di detti corsi.
Questa Corte, con sentenza n. 104 del 1990, dichiarò non fondata
la questione.
Con ordinanza del 12 giugno 1990 (pervenuta a questa Corte il 22
febbraio 1991), la stessa Corte dei conti, nell'ambito del medesimo
giudizio, ha nuovamente sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato
art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, a seguito
dell'entrata in vigore del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, il cui art.
5, nono comma, dispone che: "Ai fini di quanto richiesto dai
requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di
ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di
reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e
2 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e
integrazioni, è considerato equivalente al superamento di un corso
di specializzazione post-laurea".
Il giudice a quo osserva che la normativa sopravvenuta dispone
l'equivalenza dei titoli al limitato effetto dell'accesso
dall'esterno ai profili professionali di ottava qualifica funzionale,
mantenendo, a tutti gli altri effetti legali, distinta la loro
entità e il loro valore giuridico. Tuttavia, la normativa stessa introduce nuovi elementi di giudizio che fanno sorgere dubbi di
legittimità costituzionale della norma impugnata sotto profili nuovi
e diversi rispetto a quelli prospettati nella precedente ordinanza di
rimessione.
In primo luogo, la citata nuova disposizione contiene una
dichiarazione di equivalenza del corso in discussione con un corso di
specializzazione post-laurea, che costituisce una chiara ed esplicita
ammissione ex lege della loro sostanziale uguaglianza a determinati
fini. In secondo luogo, ove si consideri che ai sensi del d.P.R. 29
dicembre 1984, n. 1219 (emanato in attuazione dell'art. 3 della legge
11 luglio 1980, n. 312) il possesso di un corso di specializzazione
post-laurea è richiesto, tra gli altri requisiti, come titolo
imprescindibile per l'accesso dall'esterno al profilo di funzionario
amministrativo contabile della ottava qualifica funzionale, il
superamento del corso-reclutamento costituisce ora anch'esso, per
effetto dell'art. 5 del d.P.R. n. 44 del 1990, alla stessa stregua
del corso di specializzazione post-laurea, titolo e requisito
indispensabile per l'ammissione in servizio per posti appartenenti
alla predetta qualifica.
Alla luce delle anzidette considerazioni e dei principi elaborati
in materia dalla Corte costituzionale, il giudice remittente ritiene,
in conclusione, che la norma impugnata discrimini irragionevolmente,
in presenza di corsi legislativamente dichiarati equivalenti ai fini
dell'ammissione in servizio e di attività sostanzialmente
assimilabili, i funzionari statali appartenenti all'ottava qualifica
funzionale che abbiano superato il corso della Scuola superiore della
pubblica amministrazione (categoria cui apparterrebbe il ricorrente),
rispetto a quelli che siano in possesso del titolo di
specializzazione post-laurea.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la inammissibilità o, in subordine,
l'infondatezza della questione.
L'inammissibilità deriverebbe, ad avviso dell'Avvocatura, dal
fatto che la questione viene sollevata una seconda volta sulla base
di legislazione già vigente all'atto della precedente pronuncia
della Corte.
La questione sarebbe, comunque, infondata per le stesse ragioni
già esposte in detta pronuncia e che rimangono ferme anche di fronte
alla nuove argomentazioni del giudice a quo. Rileva in proposito
l'Avvocatura che l'equivalenza stabilita dall'ar. 5, nono comma, del
d.P.R. n. 44 del 1990 non comporta l'inclusione dei corsi-concorsi in
esame nel novero dei servizi ammessi a riscatto dall'art. 14 del
d.P.R. n. 1092/73, né sussiste disparità di trattamento nei
confronti dei dipendenti assunti ab externo, in base ai concorsi
ordinari, nel profilo professionale dell'ottava qualifica funzionale.
L'accesso a tale profilo è subordinato al possesso di requisiti
culturali, tra i quali il superamento del corso di specializzazione
universitaria post-laurea; l'art. 5 citato ha inteso esclusivamente
parificare, ai fini dell'accesso suddetto, il superamento del corso-concorso di reclutamento tenuto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione al superamento del corso di specializzazione, proprio
per evitare disparità di trattamento in rapporto al diverso sistema
di reclutamento.
Pertanto, conclude l'Avvocatura, rimangono valide le
considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 104 del 1990
nel senso della infondatezza della questione, in particolare in
ordine al fatto che il sistema in esame resta alternativo rispetto al
concorso ordinario e il titolo finale non costituisce, in assoluto,
condizione imprescindibile di ammissione al servizio. Considerato in diritto
1. - Viene riproposta a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
nella parte in cui non comprende tra i periodi di tempo riscattabili
ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello
Stato quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per
il reclutamento di impiegati ai fini dell'accesso alla settima ed
ottava qualifica funzionale delle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
Come detto in narrativa, la Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, aveva già sollevato la
anzidetta questione nel corso del medesimo giudizio, sottolineando in
particolare la sostanziale equipollenza del livello didattico dei
corsi in esame rispetto a quelli di laurea o di perfezionamento (il
cui periodo di durata è riscattabile): ma questa Corte, con sent. n.
104 del 1990, ha dichiarato l'infondatezza della questione (allora
proposta in riferimento anche all'art. 97 della Costituzione), sulla
base del principale rilievo che detti corsi costituiscono una forma
di reclutamento di pubblici impiegati alternativa all'ordinario
concorso, con la conseguenza che essi non possono annoverarsi fra
quelli il cui titolo finale è richiesto come imprescindibile
condizione per l'accesso in servizio, solo riguardo ai quali questa
Corte aveva costantemente riconosciuto l'illegittimità della
esclusione della facoltà di riscatto.
Nel riproporre la questione, il giudice remittente si fonda sul
sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (recante "Regolamento per
il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del
comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5
marzo 1986, n. 68"), il cui art. 5, nono comma, stabilendo
l'equivalenza del superamento dei corsi in discussione a quello dei
corsi di specializzazione post-laurea, "ai fini di quanto richiesto
dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di
ottava qualifica funzionale", avrebbe introdotto nuovi elementi di
dubbio in ordine alla legittimità della norma impugnata, in quanto
attualmente i corsi della Scuola superiore avrebbero acquisito, in
forza di tale ius superveniens, quel requisito della
imprescindibilità per l'accesso in servizio cui aveva fatto
riferimento questa Corte nella citata sentenza n. 104 del 1990.
2. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha,
innanzitutto, sollevato un'eccezione di inammissibilità, rilevando
che la questione risulterebbe proposta una seconda volta sulla base
di legislazione già vigente all'atto della precedente pronuncia di
questa Corte.
L'eccezione va respinta in quanto errata in punto di fatto,
poiché la sentenza n. 104 risulta depositata in cancelleria in data
2 marzo 1990, mentre il citato d.P.R. n. 44 del 1990 è stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54
del 6 marzo ed è entrato in vigore il giorno successivo (art. 25).
Al generale quesito, poi, della riproponibilità, nel corso del
medesimo giudizio, di questione già dichiarata non fondata, deve
darsi, nella fattispecie, risposta affermativa, in quanto la
preclusione a tale riproponibilità non si determina nel caso in cui,
come quello in esame, la questione, pur attinendo alla stessa norma e
facendo riferimento ad un parametro costituzionale già invocato,
risulta tuttavia formulata in termini nuovi, dato che si fonda su
argomentazioni diverse derivanti da un quid novi, costituito dal
citato ius superveniens (cfr., implicitamente, ordd. nn. 90 del
1964, 140 del 1973, 197 del 1983, 268 del 1990).
3. - La questione è fondata.
L'art. 5, nono comma, del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 dispone
che "ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso
dall'esterno per i profili professionali di ottava qualifica
funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche
in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive
modificazioni e integrazioni, è considerato equivalente al
superamento di un corso di specializzazione post-laurea".
Tale disposizione, contenuta in un d.P.R. di recepimento delle
norme risultanti dalla disciplina prevista da un accordo sindacale
relativo al personale dei ministeri, ed avente natura regolamentare,
muta il quadro normativo nel quale era intervenuta la precedente
citata pronuncia di questa Corte.
È indubbio, infatti, che attualmente, sia pur a seguito di una
norma non avente forza di legge, i corsi di preparazione tenuti dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione sono riconosciuti
equivalenti ai corsi di specializzazione post-laurea tra i requisiti
culturali di accesso ad una determinata qualifica funzionale. Sia
pure, pertanto, nei limiti di applicabilità dello ius superveniens,
il superamento dei corsi in esame ha ora acquisito la qualità di
condizione necessaria per l'accesso in servizio, in quanto, come
detto, parificato a quello di un corso di specializzazione post-universitario, ove il titolo finale di quest'ultimo (secondo la
normativa vigente) sia già richiesto come requisito per tale accesso
(né l'alternatività tra i due tipi di corsi esclude, per ciascuno,
la "necessarietà" dei relativi titoli, come già ritenuto da questa
Corte in un caso analogo: cfr. sent. n. 535 del 1990).
In conclusione, i corsi della Scuola superiore - sempre nei limiti
di operatività della citata norma del d.P.R. n. 44 del 1990 - non
sono alternativi all'ordinario concorso cui può partecipare il neo-laureato, bensì equivalgono a corsi di specializzazione, e il
superamento degli uni o degli altri è richiesto (in aggiunta al diploma di laurea e ad altri requisiti culturali) come condizione
necessaria per l'ammissione in servizio: ne deriva che ammettere a
riscatto il periodo di durata dei secondi e non quello dei primi non
può più, nell'attuale assetto normativo, ritenersi rispondente a
criteri di ragionevolezza.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 nella parte in cui non
comprende tra i periodi di tempo ammessi a riscatto quello
corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il
reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali organizzati e
tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione: ciò,
ovviamente, nelle sole ipotesi in cui il superamento di detti corsi
sia richiesto - come dispone in linea generale lo stesso art. 13,
primo comma - come "condizione necessaria per l'ammissione in
servizio".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra i
periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza,
quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il
reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati
e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte