Sentenza n. 257/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 24 ottobre 1995 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di
Eboli, nel procedimento civile vertente tra Carmelina Parisi ed
Esterina Volpe Salute, iscritta al n. 935 del registro ordinanze del
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio nel quale la parte attrice aveva
chiesto che venisse disposto con urgenza accertamento tecnico
medico-legale per verificare lo stato bio-psichico della parte
convenuta, alla quale aveva fatto offerta reale di prestazioni
assistenziali in adempimento di obblighi derivanti da una donazione
gravata da tale onere, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di
Eboli, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo e secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o
ispezione giudiziale anche sulla persona della controparte rispetto a
quella richiedente, qualora la prima vi consenta.
La disposizione denunciata prevede che chi ha urgenza di far
verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose,
può chiedere al giudice che sarebbe competente per la causa di
merito che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione
giudiziale. L'interpretazione dominante dell'art. 696 cod. proc. civ.
ha escluso l'ammissibilità dell'accertamento tecnico o
dell'ispezione giudiziale preventiva sulla persona umana. Ma questa
disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella
parte in cui non consente di disporre l'accertamento o l'ispezione
sulla persona dell'istante, che ne abbia fatto volontariamente
richiesta (sentenza n. 471 del 1990).
Il pretore ritiene che lo stesso principio debba valere anche per
l'esperibilità dell'accertamento tecnico sulla persona della
controparte, rispetto a quella istante. Anch'essa, difatti, può
autodeterminarsi in ordine ad interventi sul proprio corpo, sempre
che il mezzo istruttorio sia assunto salvaguardando la dignità della
persona umana, in relazione a quanto prevede l'art. 32, secondo
comma, della Costituzione.
L'estensione dell'ammissibilità dell'accertamento tecnico
garantirebbe il rispetto del diritto di agire in giudizio e del
principio, compreso nella garanzia del diritto di difesa, di "parità
delle armi" tra le parti nel processo (art. 24, primo e secondo
comma, della Costituzione).
La questione di legittimità costituzionale è considerata dal
pretore di Salerno pregiudiziale rispetto al giudizio principale,
giacché dalla soluzione di essa dipende l'ammissibilità
dell'istanza proposta per l'accertamento tecnico preventivo, da
effettuare sulla persona della controparte.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
L'Avvocatura richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n.
471 del 1990) che ammette l'accertamento tecnico preventivo sulla
persona, ma sul presupposto dell'adesione dell'istante, che è
condizione per l'adozione del provvedimento. Non risultando che la
parte convenuta nel giudizio principale, che si chiede di sottoporre
ad accertamento tecnico preventivo, abbia manifestato la propria
adesione, vale a dire il consenso espresso in modo non equivoco,
mancherebbe un presupposto necessario per disporre questo mezzo
istruttorio e, quindi, difetterebbe la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale.
In subordine l'Avvocatura chiede che la questione sia dichiarata
infondata. Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 696,
primo comma, del codice di procedura civile, che disciplina
l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale come mezzi di
istruzione preventiva. Il giudice rimettente ritiene che tale
disposizione - nella parte in cui non consente di disporre tale mezzo
di prova anche sulla persona della controparte, rispetto a quella che
ne fa richiesta, qualora la prima vi consenta - sia in contrasto con
il diritto di agire e con la parità delle parti nel processo (art.
24, primo e secondo comma, della Costituzione), essendo invece tale
prova ammessa sulla persona di chi ne fa istanza.
2. - L'eccezione di inammissibilità, proposta dall'Avvocatura
dello Stato, non è fondata.
Non è difatti necessario, perché la questione sia rilevante nel
giudizio principale, che la parte nei cui confronti è stata proposta
l'istanza di accertamento tecnico preventivo abbia già manifestato
adesione all'accertamento da effettuare sulla propria persona.
Nell'ordine logico che il giudice ritiene di dover dare alle
questioni sottoposte al suo giudizio - e che, in quanto plausibile,
non è suscettibile di sindacato in questa sede (da ultimo sentenze
n. 412 del 1995 e n. 213 del 1994) - l'esperibilità di tale atto di
istruzione preventiva su persona diversa da chi lo richiede, e quindi
la valutazione della proponibilità della relativa istanza, precede
la verifica delle condizioni necessarie perché il richiesto
accertamento tecnico possa essere disposto o eseguito.
3. - Nel merito la questione è fondata.
L'interpretazione consolidata escludeva che l'art. 696 cod. proc.
civ. consentisse l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale
oltre che su cose e luoghi, come è espressamente previsto, anche su
persone. Secondo questo orientamento, per un verso, sarebbe
incompatibile con la natura del provvedimento sottoporre la persona
ad un accertamento possibile solo attraverso l'esercizio di
un'azione; per altro verso, la persona umana non potrebbe essere in
alcun modo assimilata alle cose ed ai luoghi, menzionati dall'art.
696 cod. proc. civ. Non sono, tuttavia,
mancate interpretazioni diverse da parte autorevole della dottrina,
orientata ad ammettere che anche la persona possa, ricorrendone le
condizioni, essere sottoposta, anticipatamente rispetto al giudizio,
a quelle osservazioni che più tardi non sarebbero utili o possibili.
Ma di fronte alla norma, quale si è effettivamente affermata
nell'esperienza giuridica, che non ammetteva l'accertamento tecnico
preventivo sulla persona, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella
parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione
giudiziale sulla persona dell'istante (sentenza n. 471 del 1990).
Difatti, se non si riconoscesse il diritto del soggetto
all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico
(allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), si
limiterebbe la possibilità di soddisfare l'onere della prova,
ledendo il diritto di azione garantito dall'art. 24, primo comma,
della Costituzione. Né l'ammissione dell'accertamento sul proprio
corpo, non basato su atti coercitivi bensì volontariamente richiesto
dalla persona, configura in alcun modo una lesione della libertà
personale, la cui inviolabilità è garantita dall'art. 13 della
Costituzione.
Gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento
sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo
anche in questo caso in gioco la possibilità di esercitare il
diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del
giudizio. Tuttavia, perché possa essere adottato dal giudice il
provvedimento che dispone l'accertamento o l'ispezione, è necessaria
la libera manifestazione di volontà della parte che consente di
sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione. Tale
volontà non può essere, in questo caso, dedotta dalla presentazione
dell'istanza, che è formulata da persona diversa da quella da
sottoporre all'accertamento. Il consenso liberamente manifestato
rispetto a questo atto di istruzione sulla persona, deve essere
quindi acquisito dal giudice prima dell'emissione del provvedimento,
condizionandone l'adozione e non la sola esecuzione, sicché
dall'eventuale diniego, manifestato in questa fase cautelare ed
anticipata rispetto all'eventuale giudizio, non può essere tratto
alcun elemento di valutazione probatoria.
Ammessa la possibilità di accertamento o di ispezione sul corpo
della persona, il contenuto dell'attività da porre in essere non si
sottrae agli altri limiti ad essa propri, necessari per rispettare la
dignità e l'inviolabilità della persona umana (sentenza n. 238 del
1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo
comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione
giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è
proposta, dopo averne acquisito il consenso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte