Ordinanza n. 258/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato"), promosso con ordinanza
emessa il 5 giugno 1980 dal T.A.R. per il Veneto, iscritta al n. 767
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione del Ministro delle Poste e
Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con
ordinanza in data 5 giugno 1980, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957
n. 3, nella parte in cui dispone, mediante rinvio all'art. 82 dello
stesso t.u., che all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio è
concesso, in luogo della retribuzione, un assegno alimentare in
misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni
per carichi di famiglia;
che la questione è stata sollevata sotto il profilo del
contrasto con l'art. 3 Cost., per essere identico il trattamento
riservato all'impiegato sospeso dalla qualifica ai sensi dell'art. 81
del t.u. n. 3/57 ed all'impiegato sospeso cautelarmente, nonché del
contrasto con l'art. 36 Cost., per la possibilità che i mezzi di
sussistenza dell'impiegato così ridotti siano insufficienti ad
assicurare a questi ed alla sua famiglia un'esistenza libera e
dignitosa;
Considerato che appare ragionevole l'attribuzione all'impiegato
sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non
superiore a metà dello stipendio, tenuto conto della sospensione
della prestazione lavorativa disposta cautelarmente nell'interesse
pubblico;
che il precetto costituzionale posto dall'art. 36 Cost. ha
riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari
situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio
di corrispettività fra le prestazioni delle parti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte