Sentenza n. 258/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10r.d.l. 636/1939
- art. 10legge 636/1939
usata come parametro
citata
- art. 8d.l. 463/1983
- art. 8legge 463/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la
vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e
sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito nella
legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,
n. 638, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1991 dalla Corte
di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e
Buccelli Luigi ed altri, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto dall'INPS contro
Luigi Buccelli e altri per l'annullamento della sentenza del
Tribunale di Napoli 3/17 luglio 1989, n. 1585, la Corte di
cassazione, con ordinanza del 20 maggio 1991, pervenuta alla Corte
costituzionale il 9 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella
legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.
638, nella parte in cui non esclude dalla determinazione del reddito
annuo lordo, ai fini del diritto alla pensione di invalidità, le
somme percepite dall'assicurato a titolo di arretrati da lavoro
dipendente o da prestazioni previdenziali e non ne dispone, invece,
il computo, mediante ricalcolo, nell'anno di maturazione del credito.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata crea disparità
di trattamento tra soggetti in identica situazione, in quanto i
lavoratori che percepiscono con ritardo emolumenti afferenti ad anni
anteriori al periodo di paga in corso ricevono un trattamento
deteriore rispetto ad altri lavoratori che, nella stessa situazione,
hanno percepito tempestivamente gli stessi emolumenti.
Sarebbe violato anche l'art. 38, secondo comma, Cost. perché, pur
in presenza dei presupposti fissati in generale dalla legge per il
diritto alla pensione, esclude tale diritto in considerazione di un
fatto del tutto estrinseco alla situazione soggettiva
dell'assicurato, quale la percezione degli arretrati.
Gli argomenti con cui analoga questione è stata ritenuta
infondata da questa Corte, con sentenza n. 1067 del 1988 in relazione
alla prestazione degli assegni familiari non sarebbero estensibili
alla pensione di invalidità a ragione sia della diversa natura, sia
della diversità di situazione soggettiva presupposta dalla
prestazione previdenziale di cui ora si tratta.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata per i medesimi
motivi svolti nella citata sentenza n. 1067 del 1988, attesa
l'inconsistenza della disparità di natura e di presupposti postulata
nell'ordinanza di rimessione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione.
In particolare, a sostegno della razionalità del criterio di
cassa adottato dalla legge, l'Avvocatura osserva che la mancata
percezione di un reddito in un certo anno non consente di ritenere
effettiva e realizzata, in quell'anno, la capacità economica
corrispondente a quel reddito, con la conseguenza che l'opposto
criterio di competenza porterebbe contraddittoriamente a considerare
"non dovuta", per il fatto sopravvenuto del pagamento di arretrati, e
quindi soggetta a recupero con i relativi oneri, una pensione erogata
proprio in ragione di una verificata non differibile situazione di
bisogno. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione ritiene contrastante con gli artt. 3 e
38 Cost. l'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in
legge 6 luglio 1939, n. 1272, nel testo sostituito dall'art. 8 del
d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983,
n. 638, nella parte in cui include nel computo del reddito annuo
lordo, ai fini del diritto alla pensione di invalidità, le somme
percepite dall'assicurato a titolo di arretrati da lavoro dipendente
o da rapporti previdenziali, anziché escluderle disponendo il
ricalcolo del reddito afferente all'anno di maturazione del credito.
2. - La questione non è fondata.
Essa ripropone l'alternativa tra criterio di cassa e criterio di
competenza, ai fini della valutazione della posizione reddituale
dell'assicurato, già esaminata da questa Corte (sent. n. 1067 del
1988) con riguardo agli assegni familiari, la cui prestazione è pure
subordinata a un limite di reddito.
Secondo il giudice remittente, gli argomenti con cui sono state
respinte le censure rivolte contro la scelta del criterio di cassa
non possono riproporsi nel presente giudizio, dato "il divario
concettuale esistente tra la maggiorazione degli assegni familiari e
la pensione di invalidità": questa presuppone già in atto uno stato
di bisogno dell'assicurato, quelli, invece, tendono a impedire
l'insorgere di uno stato di bisogno per effetto del mancato
adeguamento del reddito del lavoratore ai carichi familiari.
L'asserito divario concettuale, quale che ne sia in astratto la
consistenza logica, è privo di fondamento nel diritto positivo. Sia
gli assegni familiari sia la pensione di invalidità sono prestazioni
previdenziali, erogate mediante un sistema assicurativo sul
presupposto della sopravvenienza di uno stato di bisogno prodotto
dalla presenza di familiari a carico o, rispettivamente, di una
menomazione della capacità di guadagno. Ne consegue che, anche ai
fini del diritto alla pensione di invalidità, come in ogni altro
caso in cui la legge subordina l'intervento della tutela
previdenziale a un limite di reddito, tale limite va inteso - giusta
il concetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di
condizione effettiva, di concreta, attuale disponibilità di mezzi
economici, mentre è irrilevante che una somma percepita nell'anno
considerato si riferisca anziché allo stesso anno, ad anni
precedenti, cioè che si tratti di un arretrato soggetto a tassazione
separata.
Con questo concetto è coerente la scelta del criterio di cassa,
mentre il criterio di competenza determinerebbe il limite in base a
una capacità patrimoniale potenziale, realizzata successivamente al
periodo di riferimento del computo e quindi inidonea a prevenire, nel
corso di tale periodo, lo stato di bisogno dell'assicurato.
L'altro argomento addotto a giustificazione del criterio di cassa
è svalutato dal giudice a quo muovendo da una premessa che riduce il
principio di economicità alla sola esigenza di risparmiare
operazioni di ricalcolo incidenti sui costi di gestione (esigenza
reputata meno pressante in ragione del grado elevato di
informatizzazione raggiunto dalla gestione dell'INPS), mentre questo
principio deve essere salvaguardato soprattutto sotto il profilo
dell'esigenza di evitare all'Istituto l'alea del recupero di somme
risultanti indebitamente corrisposte e agli assicurati la pena
dell'obbligo di restituirle.
3. - L'art. 3 Cost. non è violato nemmeno sotto specie del
principio di eguaglianza. La situazione degli assicurati che
percepiscono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al
periodo paga in corso non è confrontabile con quella di coloro che
hanno ricevuto tempestivamente il pagamento: solo per i primi si pone
il problema circa il metodo di computo del limite di capacità
economica cui la legge subordina l'intervento di misure sociali a
sostegno del reddito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la
vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e
sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito nella
legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte