Sentenza n. 258/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice
penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 15 luglio
1992 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a
carico di Marangi Antonio, iscritta al n. 653 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale militare di Padova, dopo aver premesso che nei
confronti di un graduato, imputato di lesione personale grave
continuata, il pubblico ministero ha chiesto la condanna alla pena di
un anno e quindici giorni di reclusione militare, pena che, ad avviso
dello stesso Tribunale "appare congrua", osserva che, a norma
dell'art. 29 del codice penale militare di pace la condanna alla pena
della reclusione militare per durata superiore ad un anno comporta,
se il condannato riveste un grado diverso da quello di ufficiale o
sottufficiale, la pena accessoria della rimozione del grado; nei
confronti dell'ufficiale o sottufficiale, invece, la stessa pena
accessoria si applica quando la reclusione militare è stata inflitta
per una durata superiore a tre anni. Tale previsione, afferma il
giudice a quo, vulnera il principio di uguaglianza "per l'automatismo
che la caratterizza, che poi ineluttabilmente porta sul piano
amministrativo alla cessazione dal servizio", senza che a ciò sia di
ostacolo il potere del giudice di graduare la pena ai sensi dell'art.
133 del codice penale, posto che i relativi parametri non coincidono
con quelli che dovrebbero operare nella valutazione se applicare o
meno una pena accessoria. Ma il principio di uguaglianza - sostiene
il rimettente - riceve violazione ancor più grave in dipendenza del
diverso trattamento sanzionatorio riservato ai graduati di truppa,
rispetto a quello che opera per gli ufficiali e sottufficiali,
giacché, anzi, proprio per questi ultimi si imporrebbe un regime di
maggior rigore "in considerazione della presumibile maggior
pericolosità derivante dal grado più elevato, e quindi dalla
posizione di maggior responsabilità nell'ambito delle Forze Armate".
Ove, invece, la segnalata disparità si giustifichi in funzione del
fatto che per gli ufficiali e sottufficiali il grado si collega al
permanere del rapporto di servizio e di pubblico impiego, alla
posizione di questi avrebbe dovuto essere equiparata quella dei
graduati di truppa che, come l'imputato (caporalmaggiore volontario
in ferma prolungata), prestano "servizio militare per scelta
professionale, con la prospettiva di conseguire il grado di
sottufficiale".
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Osserva
l'Avvocatura che l'automatismo è caratteristica tipica delle pene
accessorie che, per alcuni, dovrebbe estendersi anche alle pene
principali al fine di eliminare o contenere il potere discrezionale
del giudice: il che, evidentemente, non viola il principio di
uguaglianza. Quanto al secondo rilievo mosso dal giudice a quo, la
difesa dello Stato osserva che nel sistema gerarchico
dell'ordinamento militare, le due categorie poste a raffronto sono
fra loro profondamente diverse: d'altra parte, il diverso trattamento
appare ragionevole "in relazione alla più elevata responsabilità -
e quindi possibilità di 'errori' - posta a carico degli ufficiali e
sottufficiali". Considerato in diritto Il Tribunale Militare di Padova denuncia, perché "priva di
giustificazioni razionali", la disciplina dettata dall'art. 29 del
codice penale militare di pace, nella parte in cui stabilisce che la
condanna alla reclusione militare importa la rimozione dal grado
quando è inflitta per la durata superiore a tre anni, nei confronti
degli ufficiali e sottufficiali, e per durata superiore ad un anno,
nei confronti degli altri militari. Dopo aver accennato, senza
ulteriore sviluppo argomentativo, alla violazione che il principio di
uguaglianza verrebbe a subire in rapporto al meccanismo automatico
con cui deve applicarsi tale pena accessoria, essendo al riguardo
esclusa qualsiasi valutazione discrezionale sull' an da parte del
giudice, il Tribunale rimettente ritiene che una lesione "ancor più
grave" del medesimo principio debba rinvenirsi nella ingiustificata
disparità di trattamento sanzionatorio che la norma impugnata
stabilisce a seconda che il condannato rivesta il grado di ufficiale
o sottufficiale, ovvero di graduato di truppa. A rigor di logica, ha
osservato il giudice a quo, se una distinzione meritasse di essere
operata tra la posizione dell'ufficiale o del sottufficiale rispetto
a quella del graduato di truppa, dovrebbe valere il criterio opposto
a quello stabilito nella disposizione censurata, giacché, proprio
"in considerazione della presumibile maggior pericolosità derivante
dal grado più elevato" e tenuto conto, quindi, del maggior livello
di responsabilità che gli ufficiali e sottufficiali sono chiamati ad
assumere, si imporrebbe per essi un trattamento più rigoroso di
quello riservato ai graduati di truppa.
2. - L'assunto del giudice a quo è contestato dall'Avvocatura
sulla base di un duplice ordine di considerazioni. Per un verso,
infatti, il "sistema gerarchico" che caratterizza l'ordinamento
militare, consente di intravedere una "profonda diversità" tra le
categorie degli ufficiali e dei sottufficiali, da un lato, e dei
graduati di truppa dall'altro; sicché, afferma l'Avvocatura, già
tale rilievo basterebbe a giustificare il differente regime che la
norma impugnata stabilisce in ordine alla pena accessoria della
rimozione. D'altro canto, soggiunge l'Avvocatura, il diverso
trattamento che forma oggetto di censura rinviene una sua ragionevole
spiegazione nel fatto che alla maggiore responsabilità dei compiti
che gli ufficiali ed i sottufficiali sono chiamati ad assolvere
corrisponde una più ampia possibilità di "errori".
Nessuno degli argomenti addotti dalla difesa dello Stato può
essere condiviso. Resta infatti apodittico l'assunto secondo il quale
un ordinamento gerarchicamente strutturato postulerebbe, per ciò
solo, la legittimità di un differenziato regime nel trattamento
penale di condotte identiche in funzione del grado rivestito, ove
questo non sia riguardato dalla legge come elemento tipizzante che
qualifica l'illecito. Se, dunque, tra le categorie poste a raffronto
si invocano genericamente "profonde diversità", senza che peraltro
delle stesse siano individuati gli esatti confini e la natura, o tali
diversità valgono a separare fra loro la posizione degli ufficiali,
dei sottufficiali e dei graduati di truppa e raggiungono una
specificità tale da giustificare, per ciascuna categoria, un
differente trattamento sul piano sanzionatorio, oppure, all'inverso,
il rilievo dell'inquadramento gerarchico sfuma per tutti, imponendo
un paritetico regime. Inaccettabile è inoltre la tesi secondo la
quale il diverso e più favorevole trattamento riservato agli
ufficiali e sottufficiali, rinverrebbe un suo "ragionevole"
fondamento nel fatto che alla maggiore responsabilità di questi
corrisponde una più ampia "possibilità di "errori": a smentire la
fondatezza di un simile argomento, infatti, è sufficiente il rilievo
che l'"errore" di cui fa cenno l'Avvocatura si realizza attraverso
una condotta penalmente sanzionata, cosicché sarebbe davvero
paradossale ipotizzare che maggiormente esposti al "rischio" del
delitto siano proprio quei soggetti che, rivestendo i gradi più
elevati nell'ordinamento militare, presuppongono, al contrario, il
possesso di qualità specifiche del tutto antagoniste rispetto alla
eventualità che quei soggetti pongano in essere comportamenti
illeciti che addirittura integrano ipotesi previste dalla legge come
reato.
3. - L'assunto della Avvocatura, dunque, lungi dal rivelarsi
foriero di appaganti risposte circa la "ragionevolezza" della norma,
finisce, a ben guardare, per rendere evidente come qualsiasi
argomento che si intendesse addurre per giustificare la disparità di
trattamento che il giudice a quo censura, può essere agevolmente
impiegato per dimostrare l'esatto contrario, rendendo così
contraddittoria ed evanescente la ratio posta a base della indicata
disparità di regime e, per l'effetto, fondato il dubbio di
legittimità costituzionale. Una fedele testimonianza di quanto
appena osservato è d'altra parte offerta, a parere di questa Corte,
dagli stessi lavori preparatori che hanno accompagnato la stesura del
codice penale militare di pace.
Nello stabilire i limiti delle condanne dalle quali far derivare
l'applicazione della pena accessoria della rimozione, la Commissione
ministeriale che curò il progetto definitivo ritenne, infatti, di
doversi "notevolmente discostare" da quanto era stato al riguardo
stabilito in sede di progetto preliminare, ove si disponeva che la
rimozione dovesse conseguire alla condanna alla reclusione militare
per un tempo superiore a tre anni per gli ufficiali, e alla condanna
alla stessa pena per un tempo superiore a un anno per i
sottufficiali. Nell'esplicitare le ragioni della nuova scelta,
rimasta poi inalterata nel testo definitivo del codice, la
Commissione ministeriale ebbe puntualmente a rilevare che "se è da
tener presente che, nel caso della rimozione, la perdita del grado
può apparire sanzione tanto più grave quanto più quello è
elevato, ugualmente è da considerare che il reato militare può
apparire tanto più grave quanto più è elevato il grado di chi lo
commette. E per queste considerazioni, la Commissione, pur non
ritenendo di dover aderire ad alcune proposte di invertire per gli
ufficiali e i sottufficiali i limiti della pena principale, quali
sono posti nel progetto, per farne derivare l'effetto della
rimozione," decise "di stabilire il limite di tre anni tanto per gli
ufficiali quanto per i sottufficiali, non aggravandosi la posizione
dei primi, ma migliorandosi quella dei secondi, così da eliminare
l'ingiustificata disparità di trattamento" (relazione della
Commissione ministeriale al progetto definitivo, n. 31).
Il legislatore dell'epoca precedente alla Costituzione ha dunque
avvertito come fonte di "ingiustificata disparità di trattamento" il
differenziato regime che il progetto preliminare stabiliva tra
ufficiali e sottufficiali, sul presupposto che il diverso tasso di
afflittività che la pena accessoria presenta in ragione del grado
rivestito non potesse essere riguardato come criterio idoneo a
fondare un trattamento di maggior favore per una categoria a scapito
dell'altra. E ciò perché, come ha osservato anche il giudice
rimettente, ben potrebbe ipotizzarsi un regime addirittura inverso,
qualora si ritenesse di dover correlare la maggiore severità del
trattamento sanzionatorio al più elevato grado che il militare
ricopre.
Se, quindi, la scelta del legislatore è stata quella di
equiparare fra loro la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali,
e se, ancora, al nucleo di tale opzione sta la constatata
impossibilità di rinvenire elementi tali da poter adeguatamente
sostenere una disciplina differenziata fra le due categorie, è
evidente, allora, che il diverso e meno favorevole limite di pena che
il codice prevede per i graduati di truppa è, per le stesse ragioni,
idoneo a generare quella "ingiustificata disparità di trattamento"
che la Commissione ministeriale intese sanare attraverso
l'equiparazione di cui si è detto. In tale contesto, pertanto, le
condivisibili censure che il giudice a quo partitamente svolge per
contestare ciascuna delle possibili "ragioni" che sosterrebbero
l'impugnata normativa, si rivelano indicative di come, in realtà,
nessuna "ragione" possa ritenersi univocamente enucleabile dal
sistema, con l'ovvia conclusione di rendere la disposizione
confliggente, in parte qua, con il principio sancito dall'art. 3
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del codice
penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri
militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione
militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli
ufficiali e sottufficiali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte