Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo

comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo

unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la

cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle

Pubbliche Amministrazioni), promosso con Ordinanza emessa l'8 giugno

1999 dal Tribunale di Verona nel procedimento di esecuzione proposto

da Passante Spaccapietra Ernesto contro Barbieri Anna Maria ed altra,

iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione

presso terzi il Tribunale di Verona, in qualità di giudice

dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 68, secondo comma, della legge (recte:

d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella

parte in cui introduce, per i dipendenti pubblici, un trattamento

sfavorevole, e comunque differente rispetto all'omologo settore

privato, in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione

volontaria della retribuzione;

che la disposizione censurata prevederebbe che, qualora

all'eseguito pignoramento preesista una cessione del credito, si

possa pignorare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota

ceduta, mentre ciò non accadrebbe per i dipendenti privati, per i

quali si applica l'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. che limita

al quinto dello stipendio la percentuale massima che può essere

esecutata;

che, mentre per i lavoratori privati non sarebbe

specificatamente disciplinata la coesistenza tra cessione dello

stipendio e attribuzione di parte del medesimo al creditore in

executivis per il settore pubblico, invece, sono previsti particolari

effetti di tale coesistenza, con palese violazione dell'art. 3 della

Costituzione, non essendo fondata tale disparità di trattamento su

di un criterio di ragionevolezza;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

della disposizione censurata, in riferimento al medesimo parametro

costituzionale, soprattutto per il deteriore trattamento del

dipendente pubblico per il quale la pignorabilità si estenderebbe

fino al limite massimo corrispondente alla metà dello stipendio, non

riscontrabile nel settore privato;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto

di rilevanza;

che, ad avviso della difesa erariale, questa Corte, con

sentenza n. 220 del 1991, ha affermato che la disposizione censurata

regola l'ipotesi del pignoramento che segua ad una precedente

cessione, consentendolo solo nei limiti della differenza tra la metà

dello stipendio e la quota ceduta, e consistente in un limite

aggiuntivo a quello generale. Infatti il creditore procedente nei

confronti dell'ente datore di lavoro deve anzitutto rispettare i

limiti ex art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 (un quinto, un terzo o la

metà secondo la natura del credito) ed inoltre non può, in presenza

di una precedente cessione, pignorare più della differenza tra metà

dello stipendio e la quota ceduta, sicché la disposizione denunciata

opera come ulteriore norma di sbarramento, a vantaggio e non a danno

dei pubblici dipendenti;

Considerato che il rimettente ripropone la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R.

n. 180 del 1950, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

analoga a quella risolta da questa Corte con la sentenza n. 220 del

1991;

che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a

quo è erroneo, atteso che, come chiarito nella sentenza citata, la

"norma (denunciata) - la quale persegue la finalità di evitare che,

per il concorso di pignoramenti (nonché sequestri) e cessioni, il

pubblico dipendente risulti privo di un minimo di mezzi di

sussistenza - regola al primo comma l'ipotesi in cui la cessione

segua al pignoramento (o sequestro) e al secondo comma l'ipotesi

inversa, in cui il pignoramento (o sequestro) segua alla cessione. In

entrambi i casi la preesistenza del vincolo del pignoramento o della

cessione può incidere rispettivamente sulla cedibilità o

pignorabilità della residua quota dello stipendio";

che - secondo interpretazione data dalla predetta sentenza -

nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 68, "il

legislatore ha operato prevedendo un limite ulteriore a quello già

contemplato dall'art. 2". Il pignoramento dello stipendio - se segue

alla cessione di quota dello stesso - è possibile limitatamente alla

differenza tra la metà dello stipendio (sempre al netto delle

ritenute) e la quota ceduta. Questo limite (particolare) si aggiunge

a quello (generale) previsto dall'art. 2, come reso evidente dalla

lettera della norma nell'inciso "fermi restando i limiti di cui

all'art. 2", che è parallelo all'analogo inciso del primo comma, in

cui si fa salvo il limite di cui all'art. 5, primo comma. Detto

riferimento testuale e il parallelismo con il primo comma della

medesima norma fanno escludere che il secondo comma dell'art. 68

modifichi (e non integri) i limiti dell'art. 2, alterando la base di

computo della quota pignorabile;

che il secondo comma dell'art. 68 cit., così interpretato,

si pone come norma differenziata per il pubblico dipendente rispetto

al dipendente privato soltanto in quanto appresta al primo la

ulteriore garanzia dello sbarramento della somma massima pignorabile;

ma per il resto la disciplina corrisponde sostanzialmente a quella

relativa ai dipendenti privati, per la quale trovano applicazione sia

il disposto (processuale) dell'art. 547, secondo comma, cod. proc.

civ. (in base al quale il terzo che rende la dichiarazione deve

specificare le cessioni che gli siano state notificate o che abbia

accettato), sia quello (sostanziale) dell'art. 2914, numero 2), cod.

civ.;

che, essendo la norma denunziata suscettibile di ricevere una

interpretazione che la sottrae ai denunziati profili di

incostituzionalità, la questione, pertanto, va dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni) sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione dal Tribunale di Verona con l'ordinanza di cui in

epigrafe

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte