Sentenza n. 259/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 6/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma
quinto, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di
previdenza per gli ingegneri e gli architetti), promosso con
ordinanza emessa il 20 novembre 1991 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Bursi Romano ed altri e Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli
architetti liberi professionisti, iscritta al n. 31 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Bursi Romano ed altri, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'avvocato Mattia Persiani per Bursi Romano ed altri e
l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing. Romano
Bursi e altri contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza
per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Modena, con
ordinanza del 20 novembre 1991, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3
gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui non esclude dall'obbligo di
iscrizione alla Cassa, oltre agli ingegneri e architetti iscritti a
forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di altra attività di
lavoro subordinato o autonomo, anche coloro che esercitano la libera
professione essendo già titolari di un trattamento pensionistico
derivante dalla pregressa iscrizione a una forma di previdenza
obbligatoria.
Ad avviso del giudice remittente la disposizione impugnata viola
l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del principio di eguaglianza
perché discrimina ingiustificatamente i liberi professonisti in base
alla circostanza che siano o no titolari di trattamenti pensionistici
erogati da una forma di previdenza obbligatoria, imponendo ai primi
un onere non previsto da nessun altro sistema previdenziale per i
lavoratori autonomi, sia sotto il profilo del principio di
ragionevolezza perché fa sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa
(fino a questo momento vietata) proprio quando ne viene meno
qualsiasi finalità previdenziale per effetto della materiale
impossibilità di maturare il diritto alle prestazioni della Cassa, e
in assenza di uno stato di bisogno, stante il godimento di altro
trattamento pensionistico.
Sarebbe conseguentemente violato anche l'art. 38 Cost. perché la
norma in esame impone un obbligo di contribuzione previdenziale sine
causa, non correlato con le situazioni di bisogno prese in
considerazione dal legislatore costituente. La mancanza di
corrispettività si sarebbe aggravata in seguito alla legge 11
ottobre 1990, n. 290, che ha fortemente ridotto la possibilità di
ottenere il rimborso dei contributi.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i
ricorrenti sostenendo la fondatezza della questione con
argomentazioni che riprendono, sviluppandoli e integrandoli, i motivi
dell'ordinanza di rimessione. La posizione delle parti private è
stata ulteriormente illustrata in un'ampia memoria depositata
nell'imminenza dell'udienza di discussione.
In particolare si fa osservare che qualsiasi confronto con la
legge sulla previdenza forense, al fine di argomentare la natura
solidaristica, piuttosto che mutualistica, della previdenza per gli
ingegneri e gli architetti, è precluso dal rilievo che la questione
investe una norma del tutto estranea al sistema previdenziale
forense, nel quale vige la regola dell'iscrizione obbligatoria alla
Cassa di tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione, soprattutto sul riflesso
dell'erroneità della premessa di fondo da cui muove il giudice a
quo, il quale attribuisce natura mutualistica al sistema
previdenziale per gli ingegneri e gli architetti, malgrado la chiara
omogeneità della legge n. 6 del 1981 col modello della legge n. 576
del 1980 sulla previdenza forense. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio
1981, n. 6, "nella parte in cui non esclude, quanto meno a partire
dalla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 290,
l'iscrizione alla loro Cassa di previdenza degli ingegneri e degli
architetti liberi professionisti che, per essere stati iscritti ad
altra forma di previdenza obbligatoria, siano titolari di pensione, o
quanto meno di quelli che, per essere stati collocati a riposo per
raggiunti limiti di età o comunque per raggiungimento dell'età
pensionabile, godano di pensione di vecchiaia o di altro analogo
trattamento di quiescenza".
2. - La questione non è fondata.
Secondo la premessa di fondo, da cui muove il giudice a quo, le
sentenze nn. 132 e 133 del 1984 di questa Corte, dopo avere
qualificato il sistema previdenziale forense come appartenente al
tipo solidaristico, avrebbero "espressamente affermato che opposta
soluzione è stata adottata dal legislatore per la previdenza degli
ingegneri e degli architetti, da ricondursi dunque ad un sistema di
tipo essenzialmente mutualistico". Da tale premessa viene argomentato
un giudizio di irrazionalità della norma impugnata, in quanto impone
un obbligo di contribuzione non correlato a un rischio proprio
dell'iscritto alla Cassa.
Va rilevato in contrario che l'"opposta soluzione" constatata
dalla sentenza n. 133 nella legge n. 6 del 1981, confrontata con la
legge n. 576 del 1980, non riguarda la scelta tra l'uno o l'altro
tipo di sistema previdenziale, ma soltanto la questione particolare
dell'obbligatorietà o meno di iscrizione alla rispettiva Cassa di
previdenza dei professionisti iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria. La regola di obbligatorietà incondizionata, stabilita
dalla sola legge sulla previdenza forense (mentre per i
professionisti delle altre categorie l'iscrizione alla Cassa, nella
detta situazione, è facoltativa o addirittura vietata), non ha
impedito alla sentenza n. 132 di "negare risolutamente che le altre
previdenze concernenti professioni intellettuali possano qualificarsi
di tipo mutualistico" (cfr. pure ord. n. 667 del 1988).
Invero la distinzione tra sistema "mutualistico" e sistema
"solidaristico" contrappone due tipi ideali, i cui elementi si
trovano mescolati in gradazioni diverse nella realtà normativa. Come
hanno precisato le sentenze nn. 1008 del 1988 e 99 del 1990, nei
sistemi previdenziali per i liberi professionisti il principio di
solidarietà non si sovrappone al principio mutualistico, ma funge da
correttivo mitigando il criterio di proporzionalità delle
prestazioni ai contributi versati nella misura occorrente per
assicurare a tutti gli appartenenti alla categoria mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38 Cost.
La sentenza n. 108 del 1989 ha poi chiarito che, secondo la ratio
peculiare sottesa all'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del
1981, il senso del divieto di iscrizione alla Cassa degli ingegneri e
architetti affiliati ad altre forme di previdenza obbligatoria non è
tanto quello di esonerare questi professionisti dal vincolo della
solidarietà di categoria, quanto l'intendimento di impedirne
un'applicazione distorta con pregiudizio per gli equilibri finanziari
della Cassa.
D'altra parte, più che confronti con i sistemi previdenziali di
altre categorie professionali, dei quali questa Corte ha
ripetutamente riconosciuto la reciproca autonomia, conviene
istituire, all'interno del sistema di previdenza in esame, un
confronto tra la condizione dei ricorrenti e quella dei
professionisti titolari di pensione a carico della Cassa. La pretesa
dei primi di essere esentati dall'obbligo di iscrizione alla Cassa
implica una discriminazione, di cui non si vede una ragione
giustificatrice, a sfavore dei secondi, ai quali l'art. 9, secondo
comma, della legge impone l'obbligo di rimanere iscritti continuando
a versare il contributo di cui al primo comma.
3. - Il giudice a quo obietta che i primi si trovano gravati da un
obbligo di contribuzione di cui è "certa l'assoluta inutilità e
gratuità", essendo praticamente esclusa, a ragione dell'età, "la
possibilità di acquisire il diritto alle prestazioni della Cassa", e
senza nemmeno la certezza di poter ottenere - essi o i loro eredi -
la restituzione dei contributi versati, atteso che l'art. 20 della
legge n. 6 del 1981, nel nuovo testo sostituito dall'art. 15 della
legge 11 ottobre 1990, n. 290, ha limitato il diritto al rimborso a
coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa avendo compiuto almeno
sessantacinque anni e, in caso di morte, ai soli superstiti indicati
all'art. 7 (coniuge o, in sua mancanza, figli minorenni o maggiorenni
inabili a lavoro).
L'obiezione non è proponibile dopo la legge ora citata del 1990,
il cui art. 6 qualifica il rapporto assicurativo di iscritto che goda
di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale
come titolo "a liquidazione di supplemento di pensione mediante
ricongiunzione presso l'ente erogatore". La disposizione - avente
natura di lex specialis rispetto alla norma generale dell'art. 1,
comma 5, della legge 5 marzo 1990, n. 45 - non ripete la
specificazione che in quest'ultima restringe il diritto a supplemento
ai professionisti titolari di una pensione di anzianità, né
contiene alcun rinvio ad essa. Si deve ritenere perciò che l'art. 6,
della legge n. 290 del 1990 sia applicabile anche ai ricorrenti,
titolari di pensione di vecchiaia a carico di altro istituto
previdenziale. Non solo essi possono utilizzare il periodo
assicurativo successivamente maturato presso la Cassa per chiedere un
supplemento di pensione, analogamente ai pensionati della Cassa
ingegneri che continuano l'esercizio della professione, ma - come è
stato osservato in sede di votazione dell'art. 6 della legge n. 290
del 1990 (Camera dei deputati, X legislatura, Commissione XI, seduta
del 25 luglio 1990, pag. 129) - questa norma, diversamente dall'art.
2, ultimo comma, della legge n. 6 del 1981, relativo ai pensionati a
carico della Cassa, prevede la liquidazione del supplemento mediante
ricongiunzione presso l'ente erogatore, sebbene non sia più in atto
una posizione assicurativa presso tale ente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme
in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte