Sentenza n. 26/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1958 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7r.d.l. 456/1924
- art. 7d.l. 456/1924
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto
comma, del decreto legge 25 febbraio 1924, n. 456, promosso con
ordinanza 12 dicembre 1956 del Tribunale regionale della acque di
Torino, emessa nel procedimento civile vertente tra il Consorzio
irriguo della Grangia di Gazzo e l'Amministrazione generale dei canali
demaniali di irrigazione (Canali Cavour), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 64 del 9 marzo 1957 ed iscritta al n. 29
del Registro ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1958 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Arturo Colonna per il Consorzio irriguo della Grangia
di Gazzo ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi per l'Amministrazione generale dei canali demaniali di
irrigazione (Canali Cavour).
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto anteriore alla unificazione del Regno d'Italia, le Finanze
dello Stato di Sardegna vendettero al signor Bartolomeo Oddone un vasto
tenimento in territorio di Casale Monferrato, denominato Gazzo e
Rosolino, e nel relativo atto (rogito Barnato del 13 dicembre 1855)
venne stabilito, fra l'altro, che l'acquirente assumeva l'obbligo di
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e
degli edifici demaniali, siti sul tenimento venduto, e che
l'amministrazione avrebbe erogato gratuitamente da detti canali una
certa quantità d'acqua per l'irrigazione del fondo.
Frazionatasi l'originaria proprietà Oddone, si costituì fra gli
aventi causa il Consorzio irriguo della Grangia di Gazzo. I canali
considerati nel rogito Barnato passarono sotto la gestione
dell'Amministrazione generale dei canali demaniali di irrigazione
(Canali Cavour).
Narra la difesa del Consorzio che una prima controversia insorse
fra le parti sul punto se l'obbligo di manutenzione dei cavi di
proprietà delle Finanze, esistenti entro il perimetro dei detti
poderi, importasse anche l'obbligo del Consorzio di concorrere nelle
spese per opere idrauliche di difesa eseguite fuori del perimetro dei
poderi; controversia definitivamente decisa con la sentenza 26 giugno
1947 della Corte d'appello di Torino, la quale affermò la sussistenza
di tale obbligo del Consorzio.
Altra controversia fra le stesse parti nacque allorché
l'Amministrazione dei canali provvide ad imporre, per l'acqua che essa
doveva erogare al tenimento, il pagamento del canone, assumendo di
essere a ciò legittimata in virtù dell'art. 7, quarto comma, del
decreto legge 25 febbraio 1924, n. 456. Il Consorzio promosse azione
giudiziale per far dichiarare che, essendosi l'Amministrazione dei
canali demaniali resa, di fatto, inadempiente al suo obbligo
contrattuale della erogazione gratuita dell'acqua, era perciò venuto
meno, ai sensi dell'art. 1563 Codice civile, l'obbligo del Consorzio di
provvedere alla manutenzione dei canali e degli edifici demaniali.
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino, con
sentenza del 20 ottobre 1950 accolse la domanda del Consorzio, ma, in
sede di appello, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con
sentenza del 28 aprile 1951, la respinse. La Corte di cassazione, a sua
volta investita dell'esame della questione, con decisione del 14 agosto
1953, respinse il ricorso, confermando così la decisione del Tribunale
superiore.
Successivamente, avverso l'avviso di pagamento del 1 dicembre 1954
con cui l'Amministrazione dei canali demaniali richiedeva al Consorzio
il pagamento del canone relativo all'annata irrigua 1954 - 55, il
Consorzio propose ricorso al Tribunale regionale delle acque pubbliche
di Torino, eccependo l'illegittimità costituzionale del quarto comma
dell'art. 7 del decreto del 1924, n. 456, ed assumendo che la citata
norma non poteva trovare applicazione nel caso di specie, riferendosi
essa alle utenze che originano da atti dei cessati Stati anteriori
all'unificazione, mentre il Regno di Sardegna, la cui amministrazione
stipulò il rogito Barnato, non poteva equipararsi ad alcun cessato
Stato, costituendo esso, invece, l'antecedente diretto del Regno
d'Italia.
Il Tribunale regionale delle acque di Torino, con ordinanza del 12
dicembre 1956, rilevava che questa ultima questione era coperta dal
giudicato formatosi tra le parti nel precedente giudizio di merito;
riteneva, poi, che la questione di legittimità costituzionale fosse
influente ai fini del decidere e non manifestamente infondata, potendo
ravvisarsi un contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione,
e pertanto, sospeso il giudizio in corso, rimetteva gli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 9 marzo 1957, n. 64, e ritualmente notificata alle parti il 19
gennaio 1957 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 dello
stesso mese, veniva comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento in data 24 gennaio 1957.
Nel presente giudizio si è costituito il Consorzio della Grangia
di Gazzo, la cui difesa, nella comparsa e nella memoria, depositate in
cancelleria, rispettivamente, il 13 marzo 1957 e il 30 gennaio 1958, ha
concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del
quarto comma dell'art. 7 del decreto legge del 1924, n. 456, in
relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, deducendo
quanto segue:
1) Osserva preliminarmente il Consorzio che non può dubitarsi
dell'ammissibilità della sollevata eccezione, in quanto, avendo
l'Amministrazione demaniale posto a base della sua domanda di pagamento
del canone proprio l'impugnato art. 7, comma quarto, del decreto del
1924, non si può ora sostenere, da parte della stessa Amministrazione,
ai fini di una eventuale declaratoria d'inammissibilità, che la norma
ha ormai esaurito la sua funzione e che non è più suscettibile di
applicazione. Sta di fatto, invece, che la norma impugnata,
assoggettando al pagamento del canone le utenze già gratuite, ha posto
in essere un'espropriazione sui generis, il cui vero e più grave
effetto è la creazione di un diritto di credito a favore
dell'Amministrazione, ed a carico del Consorzio, di carattere
continuativo, in quanto durerà fino a quando si riscuoteranno i
canoni.
Né è lecito - continua il Consorzio - distinguere i canoni ed i
titoli giuridici in forza dei quali sono richiesti e riscossi, a
seconda che si tratti del primo periodo di utenza o del secondo, così
detto di "rinnovazione", perché, come si è pronunziata la Corte di
cassazione, la temporaneità delle utenze non va confusa con la loro
gratuità, e mentre la prima fu disciplinata con i decreti 20 novembre
1916, n. 1664, e 9 ottobre 1919, n. 2161, la seconda fu soppressa con
il decreto legge 1924, n. 456.
2) Quanto al merito, premette anzitutto il Consorzio che non si è
mai dubitato, né in dottrina né in giurisprudenza, che quando le
leggi sulle acque pubbliche del 1884, n. 2644, 1919, n. 2161, 1933, n.
1775, parlano di titoli legittimi, originati da leggi anteriori,
intendono riferirsi a tutti gli atti emanati in precedenza e così
anche agli atti dei cessati Stati. Il che dimostra che lo Stato
italiano, lungi dal non essersi considerato tenuto a rispettare i
diritti di utenza preesistenti alla unificazione del Regno, ha invece
(implicitamente con l'art. 615 del Codice civile del 1865,
esplicitamente con l'art. 29 delle disposizioni transitorie dello
stesso Codice, e poi con l'art. 132 della legge 20 marzo 1865,
riprodotto nelle successive leggi del 1884, del 1919 e nel T.U. del
1933) riconosciuto l'attuale e persistente efficacia degli atti e dei
contratti compiuti e stipulati in materia dagli Stati cessati.
3) A sostegno poi della sua impugnazione, rileva il Consorzio che
il citato art. 7, quarto comma, del decreto del 1924, n. 456, sottopone
al pagamento del canone tutte indistintamente le utenze dei canali
demaniali, anche quando, come nel caso che ne occupa, il diritto
all'uso gratuito dell'acqua fu costituito come condizione della
compravendita del fondo. Ora, nel disporre l'imposizione del canone per
gli usi e le derivazioni d'acqua costituiti prima dell'unificazione del
Regno d'Italia, l'intenzione del legislatore, come si evince dalla
stessa relazione ministeriale sul provvedimento in parola, fu quella di
addivenire ad un'espropriazione del diritto dell'utente con esclusione
di qualsiasi indennizzo. Vero è - continua il Consorzio - che anche i
diritti d'uso gratuito d'acqua dei canali demaniali possono essere
oggetto di espropriazione per pubblica utilità, ma è anche vero che
la espropriazione non può aver luogo senza la corresponsione di
un'indennità, a norma dell'art. 29 dello Statuto albertino e
dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
La norma in esame, invece, avendo disposto l'espropriazione senza
indennizzo dei diritti d'uso gratuito d'acqua, costituiti anteriormente
all'unificazione del Regno d'Italia, ha violato entrambe le
disposizioni. E la violazione fu nota allo stesso legislatore del 1924
e fu da esso espressamente voluta, tanto che nella relazione
ministeriale che accompagna il decreto del 1924, è riconosciuto che
esso non era perfettamente legittimo e che appunto per questo si
provvedeva a modificare il diritto. Anzi il legislatore giustificò
l'emanazione della norma con le "necessità delle finanze che sono
forse il primo dei bisogni pubblici" e con il vantaggio finanziario che
ne derivava per l'erario.
Ora, si sostiene dal Consorzio, è vero che la dottrina più
recente ha esteso il concetto di causa dell'espropriazione anche ai
bisogni pubblici diversi da quelli che derivano dalla costruzione di
una nuova opera, ma è opinione costante che fra gli interessi
pubblici, in considerazione dei quali la espropriazione può essere
consentita, non può annoverarsi anche l'interesse fiscale e
finanziario dello Stato.
Né può dirsi che una specie di indennizzo può ravvisarsi nella
rinnovazione trentennale dell'utenza già perpetua, perché, a parte
ogni altra considerazione, quando il legislatore ha voluto attribuire
un indennizzo, lo ha detto espressamente, come si evince dal comma
quinto dello stesso art. 7.
Esclusione di indennizzo e mancanza di un pubblico interesse
sarebbero quindi i due vizi dell'art. 7, quarto comma, del decreto
legge 25 febbraio 1924, n. 456, del quale il Consorzio chiede che sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale, perché in contrasto con
l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
L'Amministrazione generale dei canali demaniali di irrigazione
(Canali Cavour), rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, si è anch'essa costituita in giudizio; con le deduzioni e con
le note aggiuntive depositate in cancelleria, rispettivamente, addì 8
febbraio 1957 e 24 gennaio 1958, ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. E ciò per i seguenti
motivi:
1) In ordine all'eccepita inammissibilità, l'Avvocatura generale
dello Stato sostiene, anzitutto, che la questione sollevata sarebbe
irrilevante ai fini del giudizio di merito, essendosi già formato il
giudicato per effetto delle sentenze intervenute nei precedenti giudizi
tra le stesse parti. L'Avvocatura osserva, poi, che il sindacato di
legittimità costituzionale demandato alla Corte è inammissibile non
solo nei riguardi di leggi abrogate, ma anche relativamente a quelle
leggi che, sebbene non abrogate, abbiano tuttavia esaurito la loro
funzione anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana e non siano più suscettibili di applicazione.
Infatti, la sentenza della Corte costituzionale che dichiarasse
illegittima una legge non più applicabile, sarebbe, per ciò,
inutiliter data, né potrebbe influire sui fatti già compiuti e sui
rapporti già esauriti sotto l'imperio della legge impugnata.
Ora, il decreto legge del 1924, n. 456, sopprimendo, senza
indennizzo, i preesistenti diritti perpetui e gratuiti sui canali
demaniali, e convertendoli, o meglio consentendone la conversione, in
interessi legittimi, temporanei ed onerosi, esaurì i suoi effetti
espropriativi - se di espropriazione può parlarsi - all'atto stesso
della sua entrata in vigore.
Se dunque la citata conversione di diritti integra una
espropriazione ex lege, questa si è verificata nel 1924 ed i suoi
effetti si sono esauriti nel 1947, con la scadenza dell'utenza,
trasformata da perpetua in temporanea. Successivamente a tale data, il
canone è dovuto, non in forza del denunziato art. 7, quarto comma,
bensì in forza dei principi generali e per il fatto della concessa
rinnovazione. Pertanto, un'eventuale dichiarazione di illegittimità
dell'impugnata norma non farebbe rivivere i soppressi diritti perpetui
sulle acque fluenti nei canali demaniali, ma farebbe venire meno
l'attuale rapporto di concessione. E ciò esorbita dai limiti della
presente questione, che si riferisce ad una presunta violazione
dell'art. 42 della Costituzione, e non ad un eventuale contrasto con
l'art. 23 della Costituzione medesima.
2) Quanto al merito, rileva l'Avvocatura dello Stato che la
questione è manifestamente infondata. E ciò per molteplici ragioni.
Anzitutto - si sostiene - qui si verte in materia di rapporti
giuridici sorti per effetto dei cessati Stati anteriori
all'unificazione del Regno d'Italia; ed è noto che, secondo i principi
generali del diritto internazionale, lo Stato successore, come può
recepire nel proprio ordinamento gli atti dello Stato cui succede,
così può non recepirli o recepirli con modificazioni. E ciò è tanto
più legittimo quando gli atti preesistenti non siano, in tutto o in
parte, conformi al suo ordinamento giuridico.
Ora, poiché il principio della temporaneità e dell'onerosità
delle utenze di acque pubbliche può dirsi un principio fondamentale
dell'ordinamento italiano, sancito nella legge 10 agosto 1884, n.
2644, e nel R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, legittimamente il decreto del
1924, n. 456, nel recepire gli atti di costituzione di utenze d'acqua
dei cessati Stati anteriori all'unificazione italiana, ne esclude la
perpetuità e la gratuità.
Né, così operando, essa effettuò alcuna espropriazione,
trattandosi di situazioni giuridiche sorte in ordinamenti diversi e che
nell'ordinamento giuridico italiano non avevano piena tutela, e tanto
meno potevano equipararsi al diritto di proprietà.
In secondo luogo - osserva l'Avvocatura dello Stato - nella specie
non può invocarsi l'applicazione dell'art. 42, terzo comma, della
Costituzione: questa, infatti, parla di espropriazione in senso
tecnico e, sancendo che questa deve essere giustificata da motivi di
interesse generale, mira a tutelare il diritto di proprietà, inteso
nella sua tradizionale e tipica espressione, nella quale non possono
comprendersi tutti i diritti soggettivi, reali e personali, mobiliari e
immobiliari. L'art. 7, quarto comma, del decreto del 1924, n. 456,
invece, non pone in essere un'espropriazione della proprietà privata,
ma, escludendo che le acque fluenti nei canali demaniali dello Stato
possano formare oggetto di proprietà privata, pone fuori commercio
l'oggetto della utenza, ossia le qualifica demaniali, con la
conseguente caducazione di ogni diritto privato costituito sopra di
esse, o meglio convertendo i diritti d'uso privato in interessi
legittimi all'uso fondati su un rapporto di concessione.
Infine, prosegue l'Avvocatura, anche a voler ammettere che l'arr. 7
del decreto del 1924 abbia posto in essere un'espropriazione dei
diritti perpetui d'uso delle acque demaniali, non può dirsi che abbia
negato ogni indennizzo. Infatti, avendo concesso ai titolari di diritti
perpetui di utilizzare l'acqua per trent'anni, sia pure verso il
pagamento di un canone, che è ben lontano dal rappresentare il
corrispettivo dell'acqua fornita, è appunto nella concessione che deve
ravvisarsi una specie di indennizzo.
Per queste considerazioni, l'Avvocatura dello Stato chiede che la
questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, quarto
comma, del decreto - legge 25 febbraio 1924, n. 456, sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto nel
giudizio.
All'udienza, i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive
deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato, che difende l'Amministrazione generale
dei canali demaniali d'irrigazione, ha eccepito che la questione di
legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale regionale delle
acque di Torino, sarebbe irrilevante ai fini del giudizio ivi pendente,
in quanto, a causa delle sentenze indicate nell'esposizione di fatto,
si sarebbe formato il giudicato sull'obbligo di corrispondere il
canone, obbligo che il Consorzio non aveva mai creduto di poter
contestare e che ha regolarmente adempiuto fino al dicembre 1953. Tale
giudicato precluderebbe l'esame di merito.
L'eccezione è palesemente priva di fondamento. La stessa
Avvocatura dello Stato enuncia che trattasi di un giudizio di
rilevanza. Difatti, è un aspetto di tale giudizio lo stabilire se un
giudicato precluda l'esame di merito di una causa e quindi renda
inutile la decisione di una questione di legittimità costituzionale.
Nel caso in oggetto, il Tribunale regionale si è dato carico
dell'eccezione di cosa giudicata, sulla quale le parti avevano a lungo
discusso, e mentre ha ritenuto che sotto un certo aspetto - e
precisamente sul punto se il Regno di Sardegna si potesse considerare,
di fronte allo Stato italiano, uno Stato cessato - tale eccezione
avesse fondamento, ha giudicato che, ammessa l'applicabilità del
quarto comma dell'art. 7 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, nella
causa ivi pendente, la questione di legittimità costituzionale di
detta norma fosse influente ai fini della decisione della causa stessa.
Questo giudizio, emesso dal giudice a quo e sorretto da congrua
motivazione, esatto o inesatto che sia il suo contenuto, non può
essere sindacato dalla Corte costituzionale.
Con l'altra eccezione di inammissibilità, sollevata dalla stessa
difesa, si deduce che non sarebbe ammissibile un giudizio di
legittimità costituzionale sulle leggi che, sebbene non abrogate,
abbiano tuttavia esaurito la loro funzione anteriormente all'entrata in
vigore della Costituzione repubblicana. E questo sarebbe il caso della
norma denunziata.
Per quanto, come meglio si vedrà in seguito, la tesi presenti,
sotto altro aspetto, elementi meritevoli di molta considerazione, la
tesi stessa, prospettata sul piano dell'inammissibilità, non può
essere accolta.
Se si vuol sostenere la incompetenza della Corte a giudicare della
legittimità di una norma che, pur essendo ancora vigente, abbia
esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, si sostiene cosa inesatta. Se, come la stessa Avvocatura
dello Stato ammette, la norma è ancora vigente nell'ordinamento
giuridico e se forma oggetto di discussione la efficacia della norma
stessa nei confronti della causa di merito, non si vede come si possa
fondatamente dubitare della competenza di questa Corte, dopo le
reiterate affermazioni che ne ha fatto il Collegio fin dalla prima
delle sue sentenze.
Se, poi, si volesse sostenere che l'applicazione della norma, della
cui legittimità si discute non sia idonea alla risoluzione della
controversia tra le parti per essersi esauriti, nei riguardi di detta
controversia, gli effetti della norma stessa, allora si rientrerebbe
nel campo del giudizio di rilevanza riservata al giudice a quo, cui
spetta di decidere se e fino a qual segno una norma sia valevole ai
fini di quella risoluzione.
Entrando nel merito della questione, la Corte ricorda che il
procedimento logico, attraverso cui si svolge il relativo giudizio,
consta di due momenti, l'uno dei quali deve necessariamente precedere
l'altro: prima di riscontrare se la norma denunziata sia non conforme
alla Costituzione, la norma stessa deve essere interpretata. A tal
fine, nel caso in oggetto, occorre vedere quale è l'attuale portata
della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 7 del R.D.L. 25
febbraio 1924.
Il valore attuale della norma è che gli utenti dell'acqua sono
tenuti al pagamento di un canone. Il presupposto di quest'obbligo si
pose, con effetto istantaneo, nel momento in cui la legge predetta
entrò in vigore. Da quel momento venne meno qualsiasi diritto all'uso
gratuito dell'acqua. Anche se i provvedimenti di attuazione della norma
(determinazione concreta della misura del canone, liquidazione
dell'ammontare dei canoni arretrati, ingiunzione di pagamento) saranno
differiti nel tempo, la data di decorrenza dell'obbligo di pagare il
canone risalirà sempre al 1 luglio 1924, data stabilita dalla stessa
legge.
Potrebbe dirsi che l'art. 7 della legge in esame contenga, nella
parte che interessa questa controversia, due disposizioni: una ad
effetto istantaneo, che ebbe attuazione nel momento stesso in cui la
legge entrò in vigore, e l'altra ad effetto permanente. La prima
disposizione determinò, con effetto immediato, la modificazione di
situazioni precedenti: alcune categorie di utenze d'acqua, che erano
gratuite, perdettero tale caratteristica. Raggiunto questo effetto, la
norma assunse una portata di carattere permanente, imponendo agli
utenti l'obbligo di corrispondere il canone ad ogni sua scadenza.
Non è inutile notare che situazioni siffatte non sono inconsuete.
Ad un certo momento una legge dichiarò che le acque, che avessero
determinate caratteristiche, non erano suscettibili di proprietà
privata; successivamente un'altra legge dettò una analoga disposizione
nei riguardi di tutte le miniere. Leggi precedenti, fra cui alcune di
grande importanza storica, avevano operato eversioni o trasferimenti
coattivi di proprietà o imposto pesi e limiti alla proprietà privata.
Queste leggi costituiscono il presupposto e la base dell'attuale
assetto di vasti ed importanti settori amministrativi ed economici ed
il presupposto del giusto titolo di cui godono tante persone, pubbliche
o private, cui oggi appartengono moltissimi beni. La Costituzione
repubblicana trovò queste situazioni, già ben consolidate al momento
della sua entrata in vigore. E superfluo avvertire che se disposizioni
del genere fossero intervenute o intervenissero dopo l'entrata in
vigore della Costituzione, nessun fatto compiuto potrebbe impedire che
tali disposizioni siano sottoposte a raffronto con la Costituzione
stessa.
Per parlare in concreto della disposizione in esame, anche ammesso
che con l'art. 7 del R.D.L. del 1924 si sia posta in essere
un'espropriazione, è da dire che quella disposizione diede luogo ad
una situazione che ha tutte le caratteristiche del fatto compiuto in
epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione del 1948. La
disposizione che la Costituzione trovò operante nel 1948, e che è
operante ancora oggi, è quella secondo la quale gli utenti dell'acqua
sono tenuti al pagamento del canone. Ed è questa la disposizione che
può essere esaminata ai fini della sua conformità alla Costituzione.
Poiché la questione di legittimità costituzionale deve essere
assunta nei termini in cui essa è stata prospettata con l'ordinanza di
rinvio degli atti alla Corte, non potendosi esaminare d'ufficio se la
norma denunziata possa eventualmente essere, sotto altri aspetti, in
contrasto con l'art. 42 della Costituzione o con qualche altra norma
della Costituzione stessa, l'unica indagine demandata oggi al Collegio
è quella di riscontrare se la disposizione contenuta nel quarto comma
dell'art. 7 sia o non in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della
Carta costituzionale, in tanto in quanto con tale disposizione si
sarebbe imposta una espropriazione senza indennità. Ora, se, come si
è già detto, la disposizione tuttora operante non è quella che nel
1924 abolì, con effetto istantaneo, il carattere gratuito delle
utenze, ma è quella che stabilisce, in via permanente, l'obbligo per
l'utente del pagamento di un canone, non si vede come codesta
disposizione possa essere contraria alla ricordata norma della
Costituzione. Non solo non è contrario alla norma predetta ma è
conforme ai principi generali l'obbligo di corrispondere un canone per
l'uso di acqua pubblica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura
dello Stato
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, quarto comma, del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, in
riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sollevata
con l'ordinanza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino
del 12 dicembre 1956.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte