Sentenza n. 26/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/03/1969 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 271
del Codice civile e dell'art. 123, terzo comma (ora primo), delle
disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, promossi
con due ordinanze emesse il 18 novembre 1966 dalla Corte d'appello di
Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Pelloni Ferdinando e
Zivieri Umberto e tra Marsigli Raffaele e Cantelli Leonarda, iscritte
ai nn. 62 e 63 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967.
Visti gli atti di costituzione di Zivieri Umberto, Cantelli
Leonarda e Marsigli Raffaele;
udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, per la Cantelli, ed
Enrico Allorio, per il Marsigli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Zivieri Umberto contro
Pelloni Ferdinando per sentir accertare ai sensi dell'art. 269, n. 2,
del Codice civile, la sua qualità di figlio naturale di costui, la
Corte di appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della norma, espressa dall'art. 271 del Codice civile e
del terzo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del Codice
civile, che stabilisce un termine di decadenza di due anni per la
proposizione dell'azione di accertamento della paternità.
Nell'ordinanza 18 novembre 1966 la Corte bolognese denuncia in primo
luogo il contrasto che sarebbe ravvisabile fra l'art. 271 del Codice e
l'art. 30, primo comma, della Costituzione, per il fatto che il dovere
dei genitori nei riguardi dei figli previste da detta norma non
potrebbe estinguersi in modo assoluto e definitivo con il decorso del
tempo, anche se alcune delle sue più evidenti manifestazioni concrete
riguardano, nei casi normali, le condizioni di bisogno in cui i figli
si trovano nei primi anni della loro vita.
Inoltre l'art. 271 sarebbe in contrasto con il terzo comma dello
stesso art. 30 giacché la compressione che ne deriva della tutela
giuridica dei figli nati fuori del matrimonio è stabilita prescindendo
completamente dalla esistenza di una famiglia legittima del padre, e
quindi per un motivo non previsto dalla disposizione costituzionale.
Il termine di due anni appare, d'altronde, secondo l'ordinanza
gravemente inadeguato rispetto alle oggettive esigenze di tempo imposte
dalla natura stessa dell'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità, ed in realtà tendente, più che a soddisfare esigenze di
certezza giuridica (cioè all'interesse sociale di definire in modo
sicuro e tempestivo lo status dei figli, non appena questi escono dalla
minore età), a contenere nel numero più ristretto possibile le azioni
per dichiarazione giudiziale di paternità, con conseguente ulteriore
motivo di contrasto con i principi costituzionali richiamati.
Si osserva inoltre che la costituzionalità dell'art. 271 non può
farsi derivare dalla norma di cui all'ultimo comma del citato art. 30,
non ritenendosi che tra "le norme e i limiti per la ricerca della
paternità" che il legislatore è in essa abilitato a stabilire rientri
la fissazione di un termine di decadenza (cosicché l'art. 271, lungi
dal trovare in quella norma costituzionale il suo legittimo fondamento,
sarebbe con essa in radicale contrasto).
L'articolo stesso si presenta poi lesivo del principio di
eguaglianza perché introduce una discriminazione per ragione di sesso
riguardando solo l'azione pel riconoscimento della paternità mentre
per quella relativa alla maternità l'art. 272 non appone alcun
termine.
Si osserva poi nell'ordinanza che le ragioni le quali inducono a
fare ritenere non manifestamente infondate le questioni relative
all'art. 271 del Codice sono tali da determinare analoghe conseguenze
sul terzo comma dell'originario testo dell'art. 123 disposizioni
transitorie, la cui costituzionalità appare peraltro dubbia anche per
motivi autonomi. Esso infatti determinerebbe una violazione dell'art. 3
della Costituzione per il fatto di porre senza valide ragioni i nati
prima del 1 luglio 1939 in una grave condizione di inferiorità
giuridica e pratica rispetto ai nati successivamente a quella data, e
di introdurre poi un'ulteriore discriminazione fra gli stessi nati
anteriormente al 1 luglio 1939, a seconda che essi abbiano o no
promosso entro il biennio del compimento della maggiore età
quell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, negata
dalle leggi in vigore all'epoca in cui il termine è scaduto.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 22 aprile 1967.
Avanti la Corte costituzionale si è costituito lo Zivieri con
l'assistenza degli avvocati Sbais, Giacomelli e Cavasola i quali, con
deduzioni depositate l'11 maggio 1967, danno atto che, avendo la Corte
nel frattempo rigettata la questione relativa all'art. 271 del Cod.
civ., che era stata proposta anche da altri giudici, si rimettono su
questo punto alla giustizia della Corte, mentre insistono per
l'accoglimento della questione relativa all'incostituzionalità del
terzo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie. In via
subordinata chiedono che la Corte voglia comunque pronunciarsi nel
senso di dichiarare che l'unica interpretazione che non renda
incostituzionale tale disposizione è quella che fa decorrere il dies a
quo per la proposizione dell'azione da un giorno non anteriore a quello
successivo alla pubblicazione della sentenza 16 febbraio 1963, della
Corte costituzionale.
In una successiva memoria depositata il 9 ottobre 1968, la difesa
dello Zivieri prende le mosse dalla sentenza n. 58 del 1967 per
dimostrare come in occasione di essa non sia stata affrontata la
questione relativa all'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di
attuazione.
La questione qui prospettata, infatti, non riguarderebbe tanto
l'apposizione del termine di decadenza, ma la disparità di trattamento
fra i nati prima e i nati dopo il 1 luglio 1939 che non troverebbe
congrua giustificazione obiettiva rispetto alla logica del sistema.
Solo dopo che l'eliminazione dei due primi commi dell'art. 123 ad
opera della sentenza n. 7 del 1963 ha reso proponibile l'azione ai nati
prima del 1, luglio 1939, si è presentato il problema in esame, che
avrebbe potuto essere risolto anche in via di mera interpretazione dal
giudice di merito nel senso di fissare la decorrenza del termine per
l'esercizio dell'azione dal momento in cui essa era concretamente
proponibile.
Pertanto la difesa dello Zivieri insiste perché la Corte voglia o
ritenere la insussistenza di una questione di incostituzionalità,
trattandosi di interpretazione ed applicazione delle norme e dei
principi di legge che regolano in materia il dies natae actionis o
invece pronunciare sul contrasto denunciato dell'art. 123, terzo comma,
con l'art. 3, dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
2. - Analoga questione è stata sollevata sulla base di identici
motivi dalla stessa Corte di appello nel corso di un giudizio promosso
avanti il tribunale di Bologna da Cantelli Leonarda contro Marsigli
Raffaele.
Anche questa seconda ordinanza, pronunciata nella stessa data della
prima, è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nello
stesso numero della Gazzetta Ufficiale ed in questo giudizio si sono
costituite ambedue le parti private.
Nelle deduzioni presentate dalla difesa della Cantelli il 12 maggio
1967, con l'assistenza degli avvocati Giannini e Grassetti, si mette in
rilievo il carattere paradossale della situazione determinatasi per i
figli naturali nati prima del 1 luglio 1939 in conseguenza della
sentenza n. 7 del 1963 della Corte costituzionale; tale sentenza
infatti, benché apparentemente diretta a consentire loro la
proposizione dell'azione entro gli stessi limiti previsti per i nati
dopo il 1 luglio 1939, avrebbe in realtà giovato ad una sola persona,
cioè a colui che promosse il giudizio nel corso del quale fu sollevato
l'incidente di costituzionalità che portò a tale pronuncia.
L'applicazione ai nati prima del 1 luglio 1939 del termine biennale di
cui agli artt. 271 del Cod. civ., e 123, terzo comma, delle disp.
trans., con decorrenza anteriore al giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza della Corte (essendo controverso nella
dottrina e giurisprudenza l'applicabilità alla categoria in esame
dell'art. 2935 del Codice civile, in relazione alla discussa efficacia
nel tempo della pronuncia della Corte) si risolverebbe nella
perpetuazione di quella anticostituzionale disparità di trattamento
che la sentenza stessa aveva inteso eliminare. Richiamato quindi il
precedente che deriverebbe dalla sentenza della Corte n. 63 del 1966
(nella quale è stato riconosciuto l'ostacolo alla decorrenza del
termine di prescrizione del diritto del lavoratore alla retribuzione,
costituito dal timore del licenziamento, ostacolo non diverso, ed anzi
meno consistente di quello costituito nella specie da un divieto di
legge efficace prima che la Corte lo facesse venir meno) la difesa
della Cantelli insiste per la dichiarazione di incostituzionalità
delle norme impugnate, nella parte in cui consentono che anche per i
figli naturali nati prima del 1 luglio 1939 il termine biennale decorra
da epoca anteriore al 24 febbraio 1963. In via subordinata essa deduce
altresì la totale incostituzionalità della norma regolatrice del
termine, richiamando ed illustrando gli argomenti esposti
nell'ordinanza della Corte d'appello.
Nelle deduzioni presentate il 12 maggio 1967 dagli avvocati Allorio
e Pacini a difesa del Marsigli si afferma invece l'infondatezza dei
motivi addotti a fondamento delle questioni sollevate.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 30, primo comma, della
Costituzione si pone in luce come si tratti di una norma espressa in
termini generalissimi e pertanto dotata di carattere programmatico,
più che precettivo, e come la possibilità che il potere ivi previsto
possa subire limiti risulti dal quarto comma dello stesso articolo. Nel
caso di specie, tuttavia, non tanto si tratta di limitare i doveri dei
genitori naturali verso i figli, quanto di stabilire chi possa essere
giuridicamente considerato come figlio. Argomento questo che viene
svolto anche con riferimento alla dedotta violazione del terzo comma
dello stesso art. 30, osservandosi che il problema dell'ampiezza della
tutela giuridica del figlio illegittimo, che fruisce del relativo
status, non ha nulla a che vedere col problema delle condizioni poste
per conseguire tale status.
Sull'adeguatezza del termine, la difesa stessa fa rilevare come
esso non sia in realtà di due, ma di ventitré anni, dovendosi
aggiungere al periodo durante il quale il figlio maggiorenne può
provvedere personalmente a proporre l'azione di dichiarazione di
paternità naturale quello durante il quale può esercitarla per lui il
genitore o tutore (art. 273, del Cod. civ.). In ogni modo le
valutazioni contenute nell'ordinanza di rimessione circa l'adeguatezza
del termine si risolverebbero in una critica alla legge più che in una
censura di costituzionalità. La funzione del termine, si osserva
altresì, non è tanto quella di far fronte ad un'esigenza di certezza
del diritto, quanto quella di assicurare la giustizia della decisione
relativa a controversie che divengono tanto più difficili quanto più
ci si allontana dall'epoca in cui sono avvenuti i fatti che ad esse
hanno dato luogo. Negato che la distinzione fra azione di paternità
naturale ed azione di maternità naturale, ai fini della soggezione e
decadenza, dia luogo ad una ingiustificata discriminazione per motivi
di sesso, la difesa del Marsigli riafferma come le norme impugnate
trovino il loro fondamento quarto comma dell'art. 30 della Costituzione
e contesta che l'art. 123, terzo comma, delle disposizioni transitorie
determini una ingiustificata discriminazione (che si avrebbe invece se
solo i nati prima del 1 luglio 1939 fossero sottratti all'impero della
norma che stabilisce il termine di decadenza).
Con successiva memoria depositata il 2 gennaio 1969 la difesa del
Marsigli fa osservare che la sentenza n. 58 del 1967 intervenuta dopo
l'emanazione dell'ordinanza di rimessione ha deciso la questione
relativa alla costituzionalità dell'art. 271 e che non sono stati
prospettati profili o argomenti nuovi, sicché l'esame da compiere nel
presente giudizio deve rimanere limitato alla legittimità
costituzionale dell'art. 123, primo comma (già terzo) disp. trans. in
relazione all'art. 3 della Costituzione.
Tuttavia a riprova dell'inesistenza di elementi che inducano a
riesaminare la costituzionalità dell'art. 271 ribadisce quanto già
osservato circa l'estraneità alla fattispecie del richiamo all'art.
30, primo comma, ed aggiunge come ciò risulti anche dalla
considerazione che l'art. 271 prevede un'azione promuovibile col
raggiungimento della maggiore età, cioè quando cessa l'obbligo
prescritto dal citato articolo della Costituzione, e come sia ribadito
dalla considerazione che l'articolo medesimo configura accanto
all'obbligo anche un correlativo diritto del genitore, ciò che fa
presupporre la sussistenza di un rapporto di patria potestà, mentre
nei confronti dei figli maggiorenni può sussistere non l'obbligo del
mantenimento, ma quello diverso degli alimenti. Riguardo al motivo
dedotto dal terzo comma dell'art. 30 osserva che ad esso non possa
farsi riferimento per stabilire l'ambito rilasciato al legislatore
nella disciplina della ricerca della paternità naturale dato che a
questa materia provvede specificamente il successivo quarto comma,
norma che sarebbe superflua se non si considerasse autonoma rispetto al
precedente che presuppone il possesso dello status di figlio naturale.
Dal che consegue l'erroneità dell'interpretazione secondo cui i limiti
alla ricerca della paternità siano da ammettere solo a tutela dei
diritti dei membri della famiglia legittima, essendo invece da ritenere
che essi possono essere diretti a tutelare anche gli interessi della
persona cui la ricerca si rivolge (sent. n. 70 del 1965) degli
ascendenti e dei collaterali nonché dei componenti la famiglia
legittima che potrà costituire in avvenire oltre che quelli più
generali della certezza (sent. n. 58 del 1967).
Sicché l'esigenza di limitare nel tempo la proponibilità
dell'azione di ricerca, lungi dal potersi ritenere incostituzionale
risponde ad esigenze costituzionalmente rilevanti. Né vale in
contrario richiamare i casi in cui l'azione è promuovibile oltre il
biennio dal compimento della maggiore età perché essi riguardano la
determinazione del dies a quo, che eccezionalmente viene spostato
quando anteriormente sussisteva un evento che impediva le ricerche.
L'assenza poi di ogni termine all'esperimento dell'azione di
riconoscimento della maternità (in nessun modo limitata dalla
Costituzione) lungi dal dare fondamento alla censura di violazione
dell'art. 3 Cost. fornisce una conferma di quanto prima asserito, sul
fine di tutela dell'esigenza della certezza voluta soddisfare
stabilendo un termine per la ricerca della paternità data la maggiore
difficoltà che, per evidenti diversità obiettive, questa presenta.
Quanto poi alla questione sollevata in confronto all'art. 123 la
difesa osserva che solo formalmente è nuova, poiché deve ritenersi
già risolta con la sentenza del 1967. Infatti le considerazioni che
stanno a base della questione stessa sono superate da quanto osservato
nella decisione secondo cui per i nati prima del luglio 1939 che
avessero già raggiunta la maggiore età anteriormente all'entrata in
vigore della Costituzione il termine avrebbe dovuto avere inizio da
questa data.
Ed analogamente nella stessa pronuncia della Corte trova risposta
l'altra censura di violazione del principio di eguaglianza pel diverso
trattamento fatto fra i nati prima della data predetta secondo che
abbiano o no promosso l'azione entro il termine.
Si tratta di diversità di situazioni di fatto irrilevanti ai fini
del giudizio di costituzionalità. Insiste nel richiedere la
dichiarazione di infondatezza della questione. Considerato in diritto :
Le due cause attengono alle stesse questioni e pertanto vanno
riunite e decise con unica sentenza.
1. - Le censure di incostituzionalità riguardanti il termine di
decadenza, stabilito dall'art. 271 del Codice civile per la
proponibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale della
paternità, sono da prendere in esame per prime, dato l'evidente loro
carattere di preliminarietà rispetto alle altre relative all'art. 123
delle disposizioni transitorie. Alcuni dei motivi dedotti in proposito
nelle ordinanze sono stati gia considerati nella precedente sentenza n.
58 del 1967, altri sono nuovi: ma poiché anche i primi appaiono
sorretti da più ampie e più specifiche argomentazioni rispetto a
quelle proposte nelle precedenti vertenze, la Corte, in conformità ai
principi altre volte affermati (sentenze nn. 7 e 73 del 1958, 45 del
1960) ritiene di dovere procedere al loro riesame.
La incostituzionalità del termine de quo viene anzitutto
prospettata sotto il profilo della violazione del primo comma dell'art.
30 della Costituzione, nella considerazione che i doveri ch'esso impone
ai genitori naturali sono di tale indole da non potere venir meno in
virtù del decorso del termine di decadenza. Non sembra sia necessario
soffermarsi sui dubbi che l'interpretazione del detto comma solleva
(come quello relativo all'ammissibilità di una pretesa all'adempimento
degli obblighi ivi sanciti anche a favore dei figli naturali non
riconosciuti o non riconoscibili, oppure l'altra circa la sua eventuale
estensione anche ai figli che abbiano superato la maggiore età, ed in
quest'ultima ipotesi, il rapporto fra la pretesa stessa e l'altra che
può farsi derivare dall'art. 279 allorché ricorrano gli estremi
necessari per richiedere gli alimenti), dato che la loro soluzione in
nessun modo potrebbe incidere sulla definizione della presente
controversia. Questa infatti ha diverso oggetto sicché, anche se si
dovesse concludere nel senso della fondatezza del motivo argomentato
dalla disposizione in esame, non se ne potrebbe far discendere come
conseguenza l'invalidità del termine apposto all'esperimento di
un'azione, quale quella per la ricerca della paternità, differente
dall'altra, nei presupposti e negli effetti.
2. - Una seconda censura è fatta derivare dalla violazione del
terzo comma dell'art. 30 medesimo, nella considerazione che il limite
da questo consentito alla piena tutela giuridica e sociale dei figli
nati fuori del matrimonio deve trarsi solo dalle esigenze della
famiglia legittima, mentre la legge denunciata impone l'osservanza del
termine anche quando la azione sia rivolta contro un genitore che non
abbia costituito una famiglia siffatta, e fa altresì valere un motivo
di decadenza non previsto dal costituente.
In ordine al primo punto la Corte ritiene che, pur dovendosi
ammettere che la funzione fondamentale dei limiti cui ha riguardo
l'ultimo comma dell'art. 30 sia quello di evitare pregiudizi alla
famiglia legittima non si possa tuttavia negare ogni peso ad altre
esigenze, come quelle connesse alla persona del genitore stesso ed alla
certezza dei rapporti, secondo quanto è stato già statuito con la
sentenza del 1967. Esigenze che non possono ritenersi contraddette,
come l'ordinanza ritiene, dalle disposizioni dello stesso art. 271 che,
nei casi ivi previsti, fanno decorrere il biennio per la proponibilità
dell'azione da un momento anche molto posteriore al compimento della
maggiore età, poiché ciò corrisponde al carattere stesso del
termine, cui non potrebbe darsi inizio prima del verificarsi degli
eventi che consentono l'esperimento dell'azione. Sicché la certezza
conseguibile è quella relativa, quale è consentita dalle circostanze
dei singoli casi.
Non ha pregio poi il rilievo che il decorso del tempo non sia stato
espressamente previsto dal costituente come valida giustificazione di
una riduzione della protezione da accordare ai figli naturali, poiché
risulta dai lavori preparatori che l'aggiunta di un ultimo comma
all'art. 24 del progetto (il quale non conteneva alcuna menzione della
ricerca della paternità) ubbidì all'intento di porre una direttiva
affinché la materia fosse oggetto di un '"oculata legislazione"; con
che si intese rilasciare al legislatore un margine di discrezionalità
nel disporre limiti all'esercizio dell'azione (non solo di carattere
sostanziale ma anche temporale), il cui esercizio si rende pertanto
possibile fino a quando non venga a confliggere con altre norme della
stessa Carta fondamentale. Si può anche convenire nell'opinione che
l'apposizione di un termine non sia, astrattamente considerata,
necessaria (ed infatti era sconosciuta alla nostra legislazione fino al
1942) alla salvaguardia dei valori cui la norma ha riguardo, ma non mai
ritenersi assolutamente con essa contrastante.
3. - Deve anche disattendersi l'altro motivo fatto derivare dalla
inadeguatezza del termine predetto rispetto alle effettive esigenze di
tempo imposte dalla natura dell'azione in discorso. Ciò non già per
la considerazione esposta dalla difesa attrice, secondo cui al periodo
di tempo utile a tenore dell'art. 271 deve aggiungersi quello
decorrente dalla nascita, dato che l'azione per conto del minore,
possibile al suo rappresentante legale nelle forme e con i limiti di
cui all'art. 273 del Codice civile, si rende ben difficile, o del tutto
impossibile in determinate situazioni, come per esempio nel caso di
minori dei quali non si conoscano i genitori, e la cui potestà
tutelare rimane affidata ad istituti di pubblica assistenza, ai sensi
degli artt. 354 e 402 del Codice civile; bensì per l'obiettiva
constatazione che il termine biennale non rende estremamente difficile
la tutela giudiziale e quindi, come già ritenuto nella precedente
sentenza, non è tale da indebolire gravemente la concreta
soddisfazione del bene costituito dall'assunzione della qualità di
figlio naturale.
4. - Maggiore rilievo riveste la censura rivolta all'art. 271 di
violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per quanto
attiene alla distinzione di sesso, fatta derivare dal rapporto Con
l'art. 272 che sancisce l'imprescrittibilità del riconoscimento
giudiziale di maternità. Si tratta di una questione nuova, poiché la
violazione dell'art. 3 era stata denunciata, in una sola delle cause
decise con la sentenza n. 58 del 1967, ma sotto il diverso aspetto
della diseguaglianza operata fra figli nati prima o dopo il 1939,
mentre l'accenno alla ricerca della maternità che si legge nella
sentenza stessa aveva soltanto la funzione di indicarla, a titolo
esemplificativo, come uno dei casi di imprescrittibilità delle azioni
di stato, dalla quale la difesa di parte traeva argomento a sostegno
della tesi patrocinata.
La soluzione della questione così formulata non può desumersi
dalla semplice considerazione che l'ultimo comma dell'art. 30 abbia
inteso sottoporre a particolari limiti la ricerca della paternità e
che, se altrimenti si pensasse, esso rimarrebbe sfornito di ogni valore
normativo. Infatti, pur convenendosi in tale interpretazione (per il
motivo prima esposto, della chiara ed univoca volontà di quella parte
dell'Assemblea costituente che ebbe a proporre ed approvare il
corrispondente emendamento aggiuntivo al progetto), e pur dovendosi in
conseguenza respingere l'opinione di coloro i quali attribuiscono al
comma stesso il solo scopo di imporre una riserva di legge, non si è
tuttavia dispensati dall'accertare se, nell'attuazione delle direttive
in esso consacrate, il legislatore non abbia violato altri principi
costituzionali, o esorbitato dai confini della ragionevolezza, entro i
quali deve essere contenuto l'esercizio del potere di attuazione dei
principi medesimi.
A tal fine, è da chiedere fino a che punto l'indubbia differenza
che la diversità del sesso induce in merito alla ricerca del padre e
della madre naturale giustifichi la differenza della disciplina
giuridica, nel duplice aspetto che secondo il vigente Codice assume a
favore del padre: di limitazione dei mezzi di prova della paternità,
e dell'apposizione di un termine per la proposizione della relativa
azione.
Dubbi non sorgono sulla prima, data l'impossibilità di un
accertamento diretto, quale quello che l'art. 272, secondo comma, del
Codice civile prevede per la madre, e la conseguente necessità del
ricorso a prove presuntive: sicché il fatto che il legislatore abbia
limitato l'ambito di tali prove appare incensurabile perché tende a
soddisfare la finalità di maggiore tutela cui ha riguardo l'ultimo
comma dell'art. 30.
A dubbi potrebbe dar luogo l'altro limite relativo alla decadenza,
e ciò in base alla considerazione che i motivi addotti a dar ragione
del limite temporale di cui all'art. 271 potrebbero venire invocati
anche in confronto alla dichiarazione giudiziale di maternità. È
chiaro infatti che quando quest'ultima sia stata emessa contro la madre
naturale che abbia, o al momento della procreazione della prole
naturale o successivamente costituito una famiglia legittima, è
suscettibile di compromettere i diritti dei membri di quest'ultima, ed
allo stesso modo, se emessa nei confronti della madre nubile, i diritti
al rispetto della sua personalità. Si può aggiungere che non diverso
né meno difficoltoso sia il grado di certezza raggiungibile nella
prova della maternità, dato che, a volte, come nei confronti degli
"esposti", e comunque allorché facciano difetto i dati anagrafici, si
può rendere impossibile l'accertamento del parto, ed anche quando
quest'ultima si ottenga, può rimanere incerta l'identità del figlio
con esso generato. E, ad aggravare ancora la difficoltà cui si accenna
può concorrere pure la disposizione dell'art. 9 del D.L. 8 maggio
1927, n. 798, che fa tassativo divieto alle amministrazioni dei
brefotrofi di rivelare a chiunque le indagini segrete da esse esperite
per l'identificazione della madre. Tuttavia, dato che i casi
prospettati sono non frequenti, ritiene la Corte di potere escludere
che la disposizione in esame urti contro l'esigenza della
ragionevolezza.
5. - Passando ora ad esaminare le censure sollevate, in via
subordinata, in confronto al terzo comma dell'art. 123 delle
disposizioni transitorie del Codice civile, è da osservare che la
prima è motivata per relationem rispetto all'altra con cui si
denunciava l'incostituzionalità del termine ex art. 271, sicché non
può non seguire la sorte di questa ultima.
Quanto alla seconda, che denuncia la violazione dell'art. 3 della
Costituzione per il fatto di assoggettare al termine predetto
l'esperimento dell'azione di dichiarazione anche per la ipotesi
prevista dall'art. 189 del Codice del 1865 (ratto o stupro violento nel
tempo corrispondente a quello del concepimento), che la consentiva nel
momento, è da osservare come (a parte il difetto di ogni rilevanza che
la soluzione della questione avrebbe per la definizione del giudizio di
merito, nel quale non si controverte su tale fattispecie) essa manchi
di fondamento. Infatti la norma denunciata ha voluto pareggiare il
trattamento giuridico delle azioni di riconoscimento in tutti i casi in
cui l'art. 269 del Codice del 1942 le ha ammesse, e ciò anche in
ordine al termine, nell'intento di eliminare i dubbi che sarebbero
potuti sorgere per i nati prima dell'entrata in vigore delle nuove
norme, dato che la precedente sottrazione al termine avrebbe potuto far
ritenere "quesito" il diritto dei soggetti di cui si parla alla
proposizione dell'azione senza limiti temporali, secondo i principi
regolanti la successione delle leggi nel tempo. Principi che però
possono cedere di fronte ad una contraria volontà legislativa,
sempreché non si incontrino, come nella specie avviene, ostacoli nella
Costituzione.
Non è esatta l'affermazione delle ordinanze che fa derivare
l'asserita invalidità degli stessi motivi indicati nella sentenza n. 7
del 1963 perché questi riguardavano la diversità di trattamento fra i
nati prima e dopo il luglio 1939 disposta dai primi commi dell'art.
123, per quanto atteneva al diritto di proposizione dell'azione, e non
già al termine, che non veniva allora in considerazione perché non
dedotto, né rilevante.
Egualmente infondato la Corte ritiene l'ultimo motivo prospettato,
che fa derivare il contrasto con l'art. 3 del fatto della sperequazione
che l'articolo in contestazione determinerebbe fra i nati anteriormente
alla detta data, secondo che abbiano o no promosso entro il biennio dal
compimento della maggiore età l'azione che risultava negata dalle
leggi allora in vigore. È agevole osservare, con riferimento a quanto
prima esposto, che tale risultato discende non dalla superstite parte
del citato art. 123, bensì dai principi regolativi dell'efficacia
delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale rispetto ai
rapporti anteriori alla loro emanazione. In virtù dei medesimi tale
efficacia si estende ad essi, salvo che non siano nel frattempo
intervenuti eventi che li abbiano sottratti ad ogni possibilità di
mutamento, secondo già statuito dalla precedente sentenza n. 58,
riguardante una censura del tutto analoga a quella in esame.
Si può convenire con il giudice a quo nel rilevare gli
"inconvenienti pratici" verificabili in conseguenza di tali effetti
preclusivi, ma essi, appunto perché di mero fatto, non possono
esercitare alcuna influenza. Allo stesso ordine di inconvenienti,
giuridicamente irrilevanti, apparterrebbero, se fossero veri, quelli
messi in rilievo dalla difesa di parte e fatti consistere nella
inapplicabilità dell'annullamento disposto con la sentenza n. 7 del
1963 a nessun altro caso all'infuori di quello che ebbe a promuoverlo.
Ma veri in tutti non sono, posto che dell'annullamento dei due primi
comma dell'art. 123 potranno beneficiare tutti i nati prima del 1939
per i quali la decorrenza del biennio non si sia iniziata, o sia ancora
in corso al momento dell'emanazione della sentenza, e ciò in
applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 271.
La tesi della difesa dei resistenti che vorrebbe si facesse
decorrere il termine di decadenza dal giorno della pubblicazione della
sentenza della Corte, argomentata dalla apparenza di validità
determinata dalla legge poi venuta meno in virtù della sentenza
stessa, deve respingersi non già come potrebbe sembrare, pel fatto che
conduca a negare l'efficacia retroattiva della medesima (perché anzi
importa l'attribuzione di un più intenso effetto retroattivo, qual'è
quella che renderebbe inoperante la decadenza verificatasi), ma per la
considerazione che, se fosse accolta, nell'assolutezza con cui è
formulata, travolgerebbe ogni specie di effetti dei rapporti già
esauriti, pregiudicando il bene, non rinunciabile, della certezza che
con il loro mantenimento in vita si vuole salvaguardare.
Nessun sostegno alla tesi ora confutata può farsi derivare,
secondo invece ritiene la difesa di parte, dalla sentenza n. 63 del
1966 perché essa non riguarda il problema dell'efficacia delle
pronuncie di annullamento, bensì la validità di una legge che,
fissando il termine della prescrizione dei crediti di lavoro in modo da
farlo decorrere anche durante il periodo di costanza del rapporto
lavorativo, avrebbe potuto avere per effetto di indurre il lavoratore,
per il suo stato di assoggettamento al datore di lavoro, a rinunciare
all'esperimento dell'azione contro quest'ultimo, relativa a crediti
insoddisfatti, con violazione del principio della irrinunciabilità dei
diritti costituzionalmente garantiti al prestatore d'opera.
Il diverso problema dell'efficacia retroattiva delle sentenze di
annullamento dev'essere affidato per la soluzione nei casi concreti ai
giudici di merito, secondo la Corte ha ripetutamente affermato, e per
ultimo nella citata sentenza n. 58 del 1967. Una competenza della
Corte al riguardo potrebbe sorgere solo ove siano invocabili principi,
consacrati nel testo costituzionale o in esse impliciti, dai quali si
argomenti l'esigenza di derogare al criterio generalissimo enunciato
della intangibilità degli effetti derivati da rapporti esauriti:
principi che nel caso in esame non possono ricavarsi, come si è detto,
dal solo art. 3 della Costituzione che è stato invocato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 271 del Codice civile e 123, terzo comma, delle
disposizioni transitorie al Codice civile, sollevato dalle ordinanze
della Corte di appello di Bologna in riferimento agli artt. 30 e 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte