Sentenza n. 26/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 264,
ultimo comma, e 135 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Lentini
Baldassarre e Parisi Maria Soccorsa iscritta al n. 170 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 151 del 16 giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1971 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Baldassarre
Lentini, in istato di detenzione, per il delitto di cui al n. 3
dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, essendosi l'imputato
rifiutato di rendere l'interrogatorio prima di aver conferito con il
proprio difensore, il giudice istruttore del tribunale di Milano, con
ordinanza del 15 febbraio 1971, riteneva rilevante e non manifestamente
infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 264,
ultimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art.
3, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 135 del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Sulla non manifesta infondatezza della questione, il giudice
istruttore osserva che l'imputato colpito da mandato di cattura e
ristretto nelle carceri non ha la possibilità di conferire con il
proprio legale né di predisporre una difesa tecnica prima
dell'interrogatorio. E ciò a differenza di quanto avviene nel caso di
contestazione del reato mediante mandato di comparizione, che concede
all'imputato un congruo intervallo di tempo, e di quanto è stato
recentemente stabilito dalla legge n. 932 del 1969 a favore
dell'indiziato, il cui interrogatorio deve essere rinviato per
consentirgli di nominare un difensore.
L'eventuale ostacolo che potrebbe derivare all'accertamento dei
fatti dal colloquio del detenuto con il suo difensore prima
dell'interrogatorio, non escluderebbe l'anzidetta discriminazione,
specialmente nell'ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, che la
polizia giudiziaria opera con diversità di criteri.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il dubbio sulla costituzionalità riguarda l'art. 264, ultimo
comma, del codice di procedura penale e l'art. 135 dello stesso codice,
con riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, in quanto, limitando all'imputato
non detenuto la possibilità di conferire col difensore prima
dell'interrogatorio, implicitamente la escludono per l'imputato in
stato di carcerazione.
2. - L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano
parte, evidentemente, dal presupposto implicito che l'interrogatorio
sia un mezzo di difesa, come questa Corte ha avuto occasione di
affermare nella sentenza n. 190 del 1970 (e, in effetti, serve
essenzialmente a contestare all'indiziato o all'imputato l'accusa e a
prendere atto delle sue eventuali discolpe), oltreché essere una fonte
di prova, da valutarsi liberamente e discrezionalmente dal giudice per
il suo convincimento (il che si evince dalla testuale dizione dell'art.
304, terzo comma, cod. proc. pen. nella nuova formulazione portata
dall'art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932).
Orbene, non può dirsi che l'art. 135 cod. proc. pen., che
subordina la concessione del colloquio col difensore professionale
all'espletamento dell'interrogatorio, violi l'art. 24, secondo comma,
della Costituzione. E, invero, la norma costituzionale garantisce,
bensì, la difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non
postula la presenza del difensore nella continuità dell'iter
processuale (vedi sentenza n. 190 del 1970 di questa Corte).
Né può parlarsi di limitazione al diritto di difesa allorquando
l'interrogatorio avvenga prima del colloquio col difensore: ché, anzi,
la carcerazione preventiva, prevista dalla Costituzione (artt. 13,
ultimo comma, e 68, secondo comma), ha, evidentemente, tra le sue
finalità, quella di evitare che l'inquisito o l'imputato distorca i
fatti o inquini le prove, cioè, in definitiva, cerchi di eludere
l'applicazione della proporzionata sanzione punitiva.
D'altronde, il problema sorge indifferentemente per chi sia colpito
da arresto in flagranza o da fermo da parte della polizia giudiziaria o
da ordine o mandato di arresto o di cattura e, altresì, per chi sia
colpito da mandato di accompagnamento e persino da mandato di
comparizione, se questo lasci all'imputato solo il tempo strettamente
necessario per presentarsi (come è consentito, per motivi di urgenza,
nell'ultimo comma dell'art. 264 cod. proc. pen.).
3. - Appaiono, del resto, sufficienti garanzie la nomina del
difensore (art. 225, terzo comma, cod. proc. pen., modificato
dall'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'art. 3 legge 18 marzo
1971, n. 62, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 23 gennaio
1971, n. 2; art. 366, secondo comma, cod. proc. pen.; art. 390 cod.
proc. pen., modificato dall'art. 9 legge n. 932 del 1969); l'avviso di
procedimento (artt.78, 304 e 390 cod. proc. pen., modificati dagli
artt. 1, 8 e 9 legge n. 932 del 1969); il diritto del difensore (non
l'obbligo) ad essere presente all'interrogatorio (art. 304 bis cod.
proc. pen., modificato dall'art. 1 legge n. 62 del 1971; vedi anche la
citata sentenza di questa Corte n. 190 del 1970) e il diritto che ha il
prevenuto di non rispondere all'interrogatorio stesso (il cui
esercizio, come è noto, è irrilevante ai fini dell'istruzione: art.
367, secondo comma, cod. proc. pen.).
Senza dire che il difensore, nel presenziare all'interrogatorio
dell'imputato, può sollecitare gli opportuni chiarimenti, sia pure per
il tramite dell'inquirente.
4. - Né è invocabile l'art. 3 Cost., quanto all'art. 264, ultimo
comma, cod. proc. pen. nella parte in cui soltanto per il mandato di
comparizione prevede un congruo termine per la presentazione dinanzi
all'inquirente (quando, però, non ricorrano motivi di urgenza), altra
essendo la posizione di chi sia in istato di custodia preventiva (o di
chi debba comparire illico et immediate dinanzi al giudice istruttore o
al pubblico ministero o al pretore), altra di chi non lo sia: una
differenza che la sua ragione d'essere nella gravità del reato (artt.
235, primo e terzo comma, 236, primo e quarto comma, 253 e 254 cod.
proc. pen.), nello status personale (artt. 235, secondo comma, e 236,
secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.) o nelle qualità
morali del pervenuto o nelle circostanze del fatto (art. 254, ultimo
comma, cod. proc. pen.) o in esigenze processuali di analoga natura.
Tutto ciò è sufficiente a ritenere priva di fondamento anche la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 264, ultimo comma,
del codice di procedura penale.
5. - V'è da aggiungere che l'eventualità di una più agevole
linea difensiva per chi si trova a piede libero non è che una diretta
conseguenza della previsione legislativa della facoltatività
dell'arresto (art. 236 cod. proc. pen.), riconosciuta
costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 1 del 1971 di questa
Corte; e, del pari, della previsione della facoltatività del fermo e
della cattura (artt. 238, primo comma, e 254 cod. proc. pen.).
Non è, infine, da trascurare che può tornare a vantaggio
dell'arresto (o fermato o catturato) essere sottoposto subito a
interrogatorio, per la pronta adozione dei provvedimenti di cui
all'art. 246 e all'art. 277 e seguenti cod. proc. pen. (vedi artt.
238, quarto comma, 245 e 365, primo comma, cod. proc. pen.).
6. - Va, tuttavia, precisato che, effettuati gli interrogatori, il
giudice, anche se l'imputato si sia avvalso del diritto di non
rispondere, ha facoltà, in base alla norma de qua, di consentirgli di
conferire col difensore. Sarebbe, infatti, assurdo che all'esercizio,
da parte dell'imputato, del diritto di non rispondere si connettesse
l'obbligo, per il giudice, di non concedere il colloquio prima del
deposito in cancelleria degli atti e dei documenti del processo con
istruzione formale (articolo 372 cod. proc. pen) o prima della notifica
della richiesta di citazione a giudizio nei processi con istruzione
sommaria (art. 397 in relazione all'art. 396 cod. proc. pen.) o,
infine, prima della notifica della data fissata per il dibattimento
pretorile, che non è preceduta da altro avviso e che può essere
vicinissima alla data del dibattimento (art. 409, ultimo comma, cod.
proc. pen.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 264, ultimo comma, del codice
di procedura penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, e dell'art. 135 del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevate,
con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di
Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte