Sentenza n. 26/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1979 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 186legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, primo
comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 10 luglio 1975 dal Tribunale militare territoriale di
Padova, nel procedimento penale a carico di Sandri Ivan Alessandro
Francesco, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 10 luglio 1975, emessa nel corso di un
procedimento a carico di Ivan Alessandro Francesco Sandri, imputato di
aver tentato di investire con la propria automobile (e dunque di
uccidere) una guardia di pubblica sicurezza, che in divisa gli aveva
intimato di arrestarsi, il tribunale militare di Padova ha impugnato -
per violazione degli artt. 3 e 27 terzo comma Cost. - quella parte
dell'articolo 186 primo comma del codice penale militare di pace, che
prevede la pena dell'ergastolo per la violenza consistente
nell'omicidio "ancorché tentato", contro un superiore.
Sanzionando con l'identica pena, un tempo della morte ed ora
dell'ergastolo, l'omicidio commesso e quello tentato, il legislatore
avrebbe arbitrariamente equiparato - secondo il giudice a quo -
ipotesi affatto diverse, che le stesse norme penali militari mantengono
generalmente ben distinte. Né i giudici potrebbero adeguare le pene
alla gravità dei singoli comportamenti, mediante il ricorso alle
circostanze attenuanti: poiché, in ogni caso, l'art. 52 c.p.m.p.
vieterebbe - nel numero 1 dell'ultimo comma - di infliggere una pena
inferiore a quindici anni di reclusione.
A parte la violazione del principio di eguaglianza, la norma
impugnata sarebbe d'altronde in contrasto con le finalità di
"rieducazione" che l'art. 27 terzo comma Cost. assegna alla pena, per
il fatto stesso di prevedere una sanzione sproporzionata all'entità
del fatto-reato.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, replica che il giudice a
quo avrebbe preso le mosse da una inesatta valutazione delle norme del
codice penale militare di pace. Infatti, tali norme prevederebbero la
pena dell'ergastolo là dove la lesione della disciplina militare si
associ ad una rilevante offesa dell'incolumità individuale del
superiore; mentre, per le minori offese di quest'ultimo bene, in luogo
dell'ergastolo dovrebbero venire inflitte pene assai meno severe.
Inoltre, pur quando sia prescritta la pena edittale dell'ergastolo,
l'Avvocatura dello Stato ritiene che la sanzione da infliggere in
concreto possa essere commisurata all'effettiva gravità dei singoli
casi, attraverso il gioco delle circostanze attenuanti, che il giudice
a quo non avrebbe adeguatamente considerato.
Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 27 terzo comma Cost.,
il giudice a quo confonderebbe i problemi di legittimità
costituzionale con i problemi di politica legislativa; dimenticando -
oltre tutto - che la Corte ha già dichiarato infondata la questione di
legittimità della pena dell'ergastolo, con la sentenza n. 264 del
1974. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Padova prospetta anzitutto la violazione del
principio costituzionale di eguaglianza, per effetto di quel disposto
dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, che
stabilisce la pena edittale dell'ergastolo per la violenza consistente
nell'omicidio tentato contro un superiore: in ciò completamente
equiparato all'insubordinazione costituita dall'omicidio
volontariamente commesso. Il giudice a quo rileva infatti, nella parte
iniziale dell'ordinanza di rinvio, l'irragionevolezza della previsione
di un medesimo trattamento per fatti cosi diseguali, che il
legislatore considera - di regola - ben diversamente gravi ai fini
della repressione penale.
Esaminata sotto questo aspetto, l'impugnativa dev'essere accolta.
È giurisprudenza costante della Corte che la configurazione delle
fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza fra i reati e
le pene appartengono alla politica legislativa; salvo però il
sindacato giurisdizionale sugli arbitri del legislatore, cioè sulle
sperequazioni che assumano una tale gravità da risultare radicalmente
ingiustificate. Ma questo è appunto il caso della norma impugnata,
là dove essa commina, per l'omicidio tentato ai danni di un superiore,
la massima fra le sanzioni penali previste in tempo di pace.
Nell'ordinamento vigente si riscontra più volte che taluni eventi
lesivi di determinati beni giuridicamente protetti siano equiparati,
quoad poenam, ad eventi di pericolo anziché di danno effettivo: sino
al punto di venir fatti rientrare nell'ambito di una comune ed unitaria
ipotesi normativa. Ma le norme che assoggettano il tentativo e la
consumazione allo stesso regime penale costituiscono pur sempre
alcunché di eccezionale rispetto ai principi ispiratori del diritto
italiano.
Il nostro sistema normativo s'informa invece al criterio, espresso
nell'art. 56 cod. pen., della disciplina autonoma del tentativo nei
confronti del corrispondente reato consumato: con la conseguenza che
il primo è sottoposto a quelle sanzioni più miti, che il legislatore
ha ritenuto adeguate alla mancata verificazione dell'evento peculiare
del secondo. Questo criterio è stato seguito - nell'art. 46 - anche
dal codice penale militare di pace. La stessa regola in particolar modo
si osserva, nel diritto penale comune, quanto al delitto consistente
nel tentativo di omicidio.
Certo è che l'art. 186 c.p.m.p. - nel primo e, in parte, nel
secondo comma - ricomprende ed appiattisce in un'unica ipotesi
delittuosa (quella dell'insubordinazione con violenza) distinte
condotte tipiche, nettamente differenziate nei loro elementi oggettivi
e soggettivi. Queste differenze sostanziali vengono annullate,
assumendosi che la violenza contro il superiore, quale che sia la
condotta dell'agente e indipendentemente dall'entità dell'offesa,
consumata o anche soltanto tentata, alla vita o all'integrità del
superiore stesso, comporterebbe una eguale lesione del rapporto di
subordinazione gerarchica.
Tra i due ordini di beni della cui tutela si tratta, la vita o
l'integrità fisica del superiore gerarchico, da un lato, e la
disciplina militare, dall'altro, il legislatore, definendo questa
figura di reato plurioffensivo nel quale i vari delitti contro la
persona del superiore rappresentano l'elemento costitutivo dell'unico
delitto contro la disciplina, ha operato una assoluta equiparazione di
condotte diversissime: quali l'omicidio volontario, il tentato
omicidio, l'omicidio preterintenzionale e, se la violenza è portata
contro un superiore ufficiale, le lesioni gravissime o gravi. Siffatta
equiparazione di condotte diverse - e diversamente valutate dalla
legge penale comune con la previsione di pene fortemente differenziate
- non può sfuggire alle censure di irragionevolezza.
Chiaro che nel bilanciare i due tipi di beni, lesi dal delitto in
questione, il legislatore ha operato uno stravolgimento dell'ordine
dei valori messi in gioco: anteponendo la disciplina militare in
tempo di pace, intesa nel senso riduttivo di obbedienza e di rispetto
dell'inferiore verso il superiore, a quel bene supremo
dell'ordinamento costituzionale e penale, premessa naturale di
qualsiasi altra situazione soggettiva giuridicamente protetta, che è
il diritto alla vita. Non a caso, la violenza commessa dall'inferiore
viene egualmente sanzionata con la pena edittale dell'ergastolo, sia
che si tratti di omicidio (ancorché tentato o preterintenzionale),
sia che il reato consista - secondo l'art. 186 cpv. - in lesioni
personali gravissime o gravi. Ne segue che il codice penale militare
di pace prescinde sia dalla concreta intenzione lesiva dell'agente,
sia dalla ben diversa gravità degli effetti delle varie condotte
criminose, per quanto riguarda la persona del soggetto offeso: quasi
che la tutela dell'esistenza o dell'incolumità del superiore fossero
semplicemente in funzione dell'ossequio da prestare alla divisa ed al
grado.
Del resto, l'incoerenza del legislatore è confermata, all'interno
dello stesso codice penale militare di pace, dal confronto fra ciò
che la norma impugnata stabilisce in tema di insubordinazione con
violenza e ciò che risulta, per converso, in tema di violenza
esercitata contro l'inferiore. Anche in questo ultimo caso, l'art. 195
secondo comma c.p.m.p. considera unitariamente l'omicidio, volontario
o tentato o preterintenzionale, e le lesioni personali gravissime o
gravi; ma non per sottoporli alla medesima pena, bensì per rinviare
alle differenziate sanzioni disposte dalle norme penali comuni, sebbene
aumentate fino a un terzo. Eppure è pacifico che in queste stesse
ipotesi l'offesa riguarda, oltre che la vita o l'incolumità
dell'inferiore, i doveri inerenti al rapporto gerarchico ed alla
disciplina in genere: poiché la gerarchia non va considerata a senso
unico, ma implica una serie di obblighi gravanti sul superiore verso
l'inferiore; mentre l'ordinamento delle forze armate deve sempre
garantire nei rapporti personali "la pari dignità di tutti i
militari", come oggi dispone l'art. 4 terzo comma della legge 11
luglio 1978, n. 382 (contenente le "Norme di principio sulla disciplina
militare").
Per questo complesso di ragioni, la norma impugnata rappresenta
pertanto una deroga così ingiustificata rispetto ai principi del
diritto penale vigente, da ledere l'eguaglianza dei cittadini davanti
alla legge (sicché non occorre esaminare l'ulteriore censura sollevata
in vista dell'art. 27 terzo comma Cost.). Ma l'annullamento dell'art.
186 primo comma c.p.m.p., nella parte riguardante il tentato omicidio
del superiore, non determina affatto la depenalizzazione di tale
fattispecie. Valgono invece, per colmare transitoriamente la lacuna,
le norme penali comuni in materia di delitto tentato. E nulla esclude
che il legislatore riestenda al tentativo di omicidio l'autonoma
figura dell'insubordinazione con violenza: purché la più grave
sanzione di questo reato, in quanto commesso dall'inferiore contro il
superiore, sia contenuta in limiti tali da non compromettere la
necessaria razionalità delle scelte di politica legislativa.
2. - La dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art.
186 primo comma c.p.m.p., relativamente al tentativo di omicidio del
superiore, dev'essere estesa - in base all'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 - al passo concernente l'omicidio preterintenzionale.
Di per se stessa, l'equiparazione dell'omicidio preterintenzionale
all'omicidio volontario, entrambi sanzionati con la pena edittale
dell'ergastolo malgrado il profondo divario che separa l'elemento
psicologico dell'uno da quello dell'altro reato, non sarebbe
conciliabile con i criteri ispiratori dell'ordinamento penale. Ma una
volta annullata la parte della disposizione normativa riguardante
l'omicidio tentato, il contestuale riferimento all'omicidio
preterintenzionale si rivela ancor più sbilanciato - come suol dirsi
nel linguaggio dottrinale - di quanto già non fosse in precedenza.
Considerazioni analoghe valgono anche per ciò che attiene all'art.
186 secondo comma, nella parte in cui commina la pena dell'ergastolo
per l'insubordinazione violenta consistente in lesioni personali
gravissime o gravi, se commesse in danno di un ufficiale. Parificando
le lesioni stesse all'omicidio, la norma in questione aggrava in
maniera arbitraria il trattamento del primo reato, rispetto a quanto
è previsto per la generalità delle altre condotte del medesimo
genere, sia dal codice penale comune che dal codice penale militare di
pace; per cui la incostituzionalità deriva in tal caso, a più forte
ragione, dagli stessi motivi sui quali si fonda la decisione di
accoglimento dell'impugnativa proposta dal giudice a quo.
Vero è che l'illegittimità conseguenziale non coinvolge la parte
residua dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p.: sicché le lesioni
gravissime o gravi, se commesse in danno di un superiore non
ufficiale, continuano ad esser sanzionate con la reclusione da sette a
quindici anni; laddove il medesimo tipo di offesa rimane sottoposto
alle meno severe sanzioni penali comuni, proprio nell'ipotesi che il
soggetto passivo sia un ufficiale. Ma la sfasatura che
transitoriamente ne discende potrà trovare rimedio in occasione della
prevista riforma del codice penale militare di pace: sia nel senso di
"eliminare la distinzione tra insubordinazione verso superiore
ufficiale ed insubordinazione verso superiore non ufficiale" secondo
l'espresso disposto dell'art. 2 n. 9 del disegno di legge n. 1255,
comunicato dal Governo alla Presidenza del Senato il 13 giugno 1978;
sia anche nel senso di ristabilire la distinzione già in atto, nella
misura consentita dall'esigenza della ragionevolezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo
comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole
"tentato o";
b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo
comma, limitatamente alle parole " ancorché... preterintenzionale";
c) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art 186 secondo
comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la
pena di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte