Sentenza n. 26/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75,
comma secondo, della Costituzione, delle richieste di relerendam
popolare per l'abrogazione:
1) degli articoli: 1; 4; 5; 6, lettera b), limitatamente alle
parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni
del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: "alle
procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto limitatamente
alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7
e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli
5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle
circostanze previste dagli articoli 4 e 6,", nonché alle parole: "di
cui all'articolo 8", e comma terzo, limitatamente alle parole:
"secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo
comma dell'articolo 2"; 11, comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di
cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato
sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio
una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà
notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della
quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.);
12; 13; 14; 19, comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria
della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli
articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma
secondo (La donna è punita con la multa sino a lire centomila.),
comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza
delle modalità previste dallo articolo 7,", comma quinto (Quando
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna - minore
degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza
delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è
punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti
aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo
(Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la
lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.);
22, comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di
donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata
in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano
le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.), della legge 22 maggio
1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza" (n. 22 reg. ref.);
2) degli articoli: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19,
primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5 o 8", terzo comma (Se
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza
l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)
dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste
dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.), quarto comma (La donna è punita con la reclusione sino
a sei mesi.), quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della
gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta,
fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli
articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente
previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non
è punibile.), settimo comma (Le pene stabilite dal comma prece
dente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai
fatti previsti dal quinto comma.) e degli articoli 20 e 21 della legge
22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della
maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" (n. 23
reg. ref.);
3) degli articoli: 4; 5; 6, limitatamente alle parole "dopo i
primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o
malformazioni del nascituro", "e psichica"; 8; 12; 13; 14; 15; 19,
primo comma, limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8", terzo
comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza
l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)
dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste
dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.), quarto comma (La donna è punita con la reclusione
sino a sei mesi.), quinto comma (Quando l'interruzione volontaria
della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o
interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità
previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene
rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla
metà. La donna non è punibile.), settimo comma (Le pene stabilite
dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della
donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.), della legge 22
maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della
maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" (n. 24
reg. ref.).
Viste le ordinanze in data 15 dicembre 1980 con le quali l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittime le suddette richieste;
udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Mauro Mellini, Marcello Gallo e Francesco
Migliori per i comitati promotori e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tre ordinanze, emesse il 15 dicembre e comunicate a
questa Corte il 19 dicembre 1980, l'Ufficio centrale per il referendum,
istituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittime
altrettante richieste di referendum popolare, per la parziale
abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante" "Norme per la
tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della
gravidanza".
Precisamente, la prima di tali richieste (reg. ref. n. 22) -
presentata il 26 giugno 1980 dai promotori Rippa Giuseppe, Chernbini
Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Berger Franca -
concerne un referendum da indire sul seguente quesito: "Volete voi
l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6 lettera b) limitatamente alle
parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni
del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo, limitatamente alle parole: "alle
procedure di cui agli articoli 5 e 7 e", e comma quarto limitatamente
alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7
e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli
articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle
circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: di
"cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole:
"secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo
comma dell'articolo 7"; 11 comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di
cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato
sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio
una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà
notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della
quale è avvenuto senza fare menzione dell'identità della donna.);
12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria
della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli
articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma
secondo (La donna è punita con la multa fino a lire centomila.),
comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza
delle modalità previste dall'articolo 7,", comma quinto (Quando
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore
degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza
delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è
punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti
aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo
(Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la
lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22
comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente
chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della
presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni
previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194,
recante "Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza".
La seconda richiesta (reg. ref. n. 23) - presentata il 29
settembre 1980 dai promotori Cerletti Giovanni Battista, Achille
Antonio, De Marinis Pierluigi, Montaldo Corrado - mira invece
all'abrogazione degli articoli 4,5, 6, 7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 19,
primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5 o 8"; terzo comma "Se
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento
medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o
comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,
chi la cagiona è punito con la reclusione sino a sei mesi."; quinto
comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su
donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza
l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la
cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi
precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.";
settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate
se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal
quinto comma."; articoli 20,21.
Infine, la terza richiesta (reg. ref. n. 24) - anch'essa
presentata il 29 settembre 1980 dai promotori Verduchi Paolo Maria,
Scognamiglio Simona, Cecina Angelo, Monacchi Riccardo - ha per oggetto
gli articoli 4,5, 6, limitatamente alle parole "dopo i primi novanta
giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni
del nascituro", "o psichica"; 8,12,13,14,15,19, primo comma,
limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8"; terzo comma: "Se
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza
l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)
dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste
dallo articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a
quattro anni."; quarto comma: "La donna è punita con la reclusione
sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria
della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o
interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità
previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene
rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla
metà. La donna non è punibile."; settimo comma: "Le pene stabilite
dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della
donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma".
2. - In tutti e tre i casi, l'Ufficio centrale per il referendum
ha verificato in primo luogo che era stato raggiunto e superato il
numero di 500.000 sottoscrizioni, indicato dalla legge 25 maggio 1970,
n.352 (conformemente all'art.75 Cost.). Circa la seconda e la terza
richiesta, l'Ufficio ha anzi sospeso, "in quanto superflue", le
ulteriori operazioni di verifica delle firme raccolte.
L'Ufficio stesso, per stabilire a questo punto se occorresse
concentrare o mantenere distinte le tre richieste, ha quindi
affrontato una serie di questioni riguardanti l'interpretazione e la
legittimità costituzionale dell'art. 32, sesto comma, della legge n.
352 del 1970; ai sensi del quale si deve provvedere alla
concentrazione, allorché le richieste in esame "rivelano uniformità
o analogia di materia".
Quanto all'interpretazione, l'Ufficio ha ipotizzato - in base ad
"una prima possibile lettura della norma" - che per materia debba
intendersi in tal senso "la disciplina giuridica del settore
dell'ordinamento, investita dalla richiesta abrogatrice". Senonché la
constatazione che, a questa stregua, dovrebbero venire "accomunate in
un solo quesito richieste divergenti", il che concreterebbe un
risultato "inaccettabile" e verosimilmente incostituzionale, ha indotto
l'Ufficio ad accantonare la predetta ipotesi interpretativa,
concludendo piuttosto che "uniformità di materia" significa
sostanziale "identità della richiesta": con la conseguenza che in
casi come quello in esame, nell'impossibilità di esprimere un unico
quesito referendario secondo il criterio della "bipolarità" o della
"formulazione dilemmatica" non sarebbe dato procedere alla
concentrazione.
Quanto alla legittimità costituzionale dell'art. 32 sesto comma -
premesso che anche in un giudizio sulla legittimità delle richieste
referendarie potrebbero venire sollevate "questioni di
costituzionalità delle norme della legge n.352 del 1970 da applicare"
nei giudizi stessi - l'Ufficio ha rilevato che essa determina una
serie di dubbi, pur quando le varie richieste (concernenti una
medesima disciplina normativa) siano mantenute distinte. Infatti, "la
giustapposizione delle singole votazioni" sarebbe suscettibile di
produrre esiti "equivoci e incoerenti", risultando "di incerta
decifrazione e persino contraddittoria nel caso estremo, ma non
impossibile, di approvazione di proposte di segno contrario o comunque
non coincidenti"; né si potrebbero ignorare "le possibili distorsioni
o alterazioni della volontà popolare con riguardo al diverso
significato che le astensioni dal voto assumono in presenza di una
molteplicità di proposte referendarie relative alla medesima legge";
ed anzi andrebbe osservato, prima ancora, che "l'eventualità del
contemporaneo svolgimento di più referendum abrogativi "impedirebbe
al legislatore di rispondere adesivamente alla proposta e di evitare
la consultazione popolare, poiché sarebbe impossibile armonizzare il
diritto vigente con tutte le divergenti, o comunque non coincidenti,
proposte abrogatrici".
Tuttavia, le tre ordinanze hanno dato atto - aderendo agli scritti
difensivi presentati in tal senso da tutti i comitati promotori
interessati - "che le incoerenze sistematiche e le incongruenze di
risultati cui mette capo la vigente disciplina", pur assumendo rilievo
sullo stesso piano della legittimità costituzionale, "incidono su
fasi distinte ed ulteriori del procedimento referendario, il cui
controllo non ricade entro la sfera delle attribuzioni nel presente
momento esercitate dall'Ufficio centrale per il referendum" (salva
ovviamente restando "la potestà di altri organi competenti di
rilevare - ove del caso, anche di ufficio - eventuali sospetti di
incostituzionalità dei disposti della legge n. 352 del 1970, "in
rapporto alla situazione o fattispecie emergente dalla convergenza di
una stessa serie o ciclo referendario di proposte di segno opposto o
divergenti"). Con questo fondamento - una volta accertato "il
carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum" e
visto che al riguardo non erano "intervenuti atti di abrogazione, né
pronunce di illegittimità costituzionale" - è stata perciò
dichiarata la legittimità delle tre richieste referendarie,
distintamente prese in considerazione.
3. - Ricevuta comunicazione delle ordinanze, il Presidente di
questa Corte ha fissato per le conseguenti deliberzioni il giorno 14
gennaio 1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori delle
richieste ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. Si sono
avvalsi della facoltà di depositare memorie - prevista dall'art. 33,
terzo comma - tanto i comitati promotori dei tre referendum quanto
l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri.
a) La memoria relativa alla richiesta del 26 giugno 1980 premette
che la depenalizzazione dell'aborto nei termini sanciti dalla legge n.
194 del 1978, non violerebbe alcuna disposizione costituzionale. Con
la sentenza 18 febbraio 1975, n. 27, la Corte avrebbe in effetti
risolto la sola questione dei limiti di punibilità dell'aborto su
donna consenziente (non già dei limiti eventualmente frapposti alla
depenalizzazione dell'aborto stesso); ed anche la motivazione della
predetta pronuncia andrebbe riguardata in vista dello specifico
problema che la Corte era allora chiamata ad affrontare, per cui non si
potrebbe comunque desumerne la necessità di una qualche previsione
punitiva. In linea generale, del resto, la tutela del nascituro si
presterebbe a venire assicurata senza far ricorso a misure repressive
dell'aborto, che oltre tutto sarebbero solo simboliche (come già
risulterebbe dalla "sistematica disapplicazione dell'art. 546 C.P.").
Né sarebbe indispensabile che tutti i beni costituzionalmente
garantiti divengano oggetto di apposite sanzioni penali: -
specialmente qualora si tratti - come nel caso in esame - di "incidere
sempre più evidentemente in una sfera intima della vita della donna".
In ogni caso, secondo la legge n. 194, l'aborto non potrebbe dirsi
"libero", in quanto non sarebbe stato concepito come un "diritto
soggettivo" bensì come un mero "interesse legittimo", "solo
casualmente ed eventualmente protetto", allorché ricorrano tutti i
presupposti indicati dalla legge stessa. Proprio in tal senso, però,
una violazione delle norme costituzionali concernenti i diritti della
donna potrebbe se mai prospettarsi nella parte in cui la legge n. 194
priverebbe le interessate di ogni "utile e tempestiva forma di tutela
giurisdizionale", mettendo in dubbio finanche l'interesse legittimo ad
abortire e pregiudicando in vario senso "la praticabilità
dell'aborto": il quale verrebbe, pertanto, rigettato nella
clandestinità. Di conseguenza - si afferma - il referendum promosso
dal partito radicale rappresenterebbe "addirittura uno strumento per
l'eliminazione di norme incostituzionali".
A1 di là dei problemi specifici, la memoria in questione
sottolinea comunque la "tassatività delle materie" escluse dal
referendum ai sensi dell'art. 75 Cost.; e critica perciò
l'integrazione delle ipotesi costituzionalmente previste, che questa
Corte avrebbe operato con la sentenza n. 16 del 1978. La Corte, in
effetti, non potrebbe arrogarsi interventi che non fossero di pura e
semplice "verifica" sul piano giuridico, bensì di "accettazione"
delle iniziative referendarie; così procedendo, ne discenderebbe
l'autoattribuzione di poteri non previsti da alcuna norma, né
costituzionale né legislativa ordinaria, con il rischio di
trasformare il sindacato sull'ammissibilità delle richieste di
referendum in un sindacato preventivo sulla legittimità delle
abrogazioni cui potrebbero dar adito le richieste medesime.
D'altronde, proprio in tema di aborto, la sentenza n. 251 del 1975
avrebbe già escluso che, nell'accertare l'ammissibilità del
referendum, la Corte possa valutare la stessa legittimità delle
modifiche normative suscettibili di derivarne.
Dopo aver accennato alle ragioni della richiesta in esame, con
particolare riguardo agli artt. 1 e 12 della legge n. 194, la memoria
conclude insistendo nelle considerazioni - già svolte in occasione
del previo giudizio di legittimità, spettante all'Ufficio centrale
per il referendum - per cui nulla escluderebbe l'ammissibilità di
molteplici e contemporanee richieste referendarie, sebbene concernenti
una medesima legge.
b) Premesso che l'effettuazione di varie consultazioni referendarie
aventi per oggetto la legge n. 194 del 1978 non colliderebbe affatto
con il principio della sovranità popolare (e sarebbe in ogni caso
imposta dall'esigenza di non alterare le regole del procedimento già
in corso), il comitato promotore del referendum c.d. massimale del
"movimento per la vita", prospetta tuttavia, "per tuziorismo", una
serie di eccezioni riguardanti quello che viene definito il
"referendum radicale sull'aborto". In quanto ispirato ad una "totale
indifferenza ... rispetto all'aborto nei primi tre mesi", tale
referendum lederebbe il "fondamento costituzionale" della tutela del
concepito, già riconosciuto dalla sentenza n. 27 del 1975, con cui la
Corte avrebbe stabilito la necessità di un serio accertamento delle
condizioni atte a giustificare l'interruzione della gravidanza.
D'altra parte - si aggiunge - non si potrebbe richiamare, a favore
dell'ammissibilità di consultazioni del genere, la sentenza n. 251
del 1975, che dichiarò ammissibile il referendum per l'abrogazione
degli artt. 546 - 555 cod. pen.: in quel caso, difatti, il referendum
tendeva alla riforma del codice penale, mentre nel caso in esame lo
scopo consisterebbe nella "pura e semplice abrogazione" delle norme
vigenti.
Dopo aver insistito sull'indispensabile tutela del nascituro sin
dall'atto del concepimento, la memoria in esame sottolinea però che
la legge n. 194 non risponderebbe, nel complesso delle sue
disposizioni, ai precetti della Costituzione; ma ritiene pur sempre
inammissibile il referendum "radicale" - comunque la Corte risolva le
questioni di legittimità costituzionale della legge medesima,
attualmente sottoposte al suo giudizio - perché esso intenderebbe
abrogare le stesse disposizioni più fondamentali, a cominciare
dall'art. 1 della legge, che invece "sviluppano principi
costituzionali". Del resto, dovrebbe pur sempre concludersi che il
principio ispiratore di tale referendum "conflitto con la costituzione
più intensamente della legge" n. 194.
Per contro, la memoria afferma l'ammissibilità del referendum
"massimale": sia perché la Corte dovrebbe cogliere l'occasione per
rimeditare gli assunti della sentenza n. 27 del 1975, riconoscendo che
la vita del concepito non può "valere meno della salute della madre";
sia perché, in ogni caso, la legge n. 194, pur modificata nel senso
voluto dai promotori del referendum in questione, infliggerebbe "pene
estremamente miti, praticamente simboliche", e dunque ben diverse da
quelle già previste nel codice penale, in considerazione delle quali
la Corte avrebbe allora adottato quella decisione di parziale
accoglimento.
c) La memoria concernente il referendum c.d. minimale, proposto dal
"movimento per la vita", esordisce anch'essa valutando se i tre
referendum in esame siano ammissibili, nella ipotesi di una loro
"contemporanea esecuzione". Nella memoria si riafferma, da un lato,
l'inammissibilità del referendum "radicale" e, d'altro lato,
l'ammissibilità del referendum c.d. massimale. Tuttavia, si contesta
che la Corte possa, in sede di giudizio sull'ammissibilità - e dunque
in applicazione dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970 - ritenere
rilevanti questioni di legittimità costituzionale "attinenti alla
organizzazione della fase successiva" del procedimento referendario
(e, meno ancora, questioni relative alla fase precedente, vale a dire
all'art. 32 l. cit., già applicato dalla Corte di cassazione).
D'altronde, tali questioni potrebbero venire sollevate a suo tempo,
quando i loro presupposti "si fossero verificati", in conseguenza
dell'effettuazione dei tre referendum.
La memoria in esame esclude, comunque, che la legge n. 352 del
1970 abbia mancato di prevedere "la possibilità di più referendum
concorrenti"; il contrario sarebbe dimostrato dagli artt. 30, secondo
comma (quanto alle richieste parallelamente avanzate da vari Consigli
regionali), e 32 della legge medesima (quanto all'eventuale
concentrazione dei quesiti). Del resto, l'art. 34 della legge non
vieterebbe "un voto plurimo in più domeniche successive", malgrado
l'opportunità di svolgere le varie operazioni in un medesimo giorno,
anche per non introdurre nelle consultazioni "un elemento di
casualità" e per non determinare alcun "effetto preclusivo". Né
avrebbero peso gli inconvenienti prospettati dall'Ufficio centrale per
il referendum, altro essendo le "difficoltà politiche" inerenti alla
contemporanea effettuazione di più consultazioni, altro gli ostacoli
di ordine giuridico. Le ordinanze dell'Ufficio centrale
trascurerebbero, poi, "che il sistema democratico si fonda sulla
fiducia nelle capacità intellettive del popolo", la cui sovranità
verrebbe anzi esaltata da una pluralità di quesiti (e non terrebbero
conto dell'ovvio "elemento di distinzione", costituito dal diverso
colore delle schede). Concretamente, l'ipotesi di una "contemporanea
vittoria" di più referendum contrapposti sarebbe dunque "di pura
fantasia"; e la correzione di "eventuali anomalie" resterebbe pur
sempre affidata al Parlamento. Ciò sarebbe tanto più vero per i due
referendum proposti dal "movimento per la vita", in quanto il loro
sarebbe un rapporto di "coerenza logica", tale da escludere a priori
un "risultato indecifrabile" del voto.
Con riferimento specifico al referendum "minimale", la memoria ne
sostiene l'ammissibilità, in quanto esso non chiederebbe
"l'abrogazione delle norme che danno rilievo alla salute della madre".
Né si opporrebbe la considerazione che il referendum minimale incide
sulla tutela della "salute psichica", perché la legge n. 194 avrebbe
operato - in questa parte - uno "snaturamento del concetto di salute",
in vista di una "qualsiasi gravidanza non desiderata". Non a caso, il
dispositivo della sentenza n. 27 del 1975 tratterebbe di "salute" in
generale; e la salute "fisica" comprenderebbe pur sempre le "affezioni
attinenti alla sfera cerebrale".
Conclusivamente, la memoria dà atto che il referendum minimale si
riflette sulle stesse circostanze giustificative dell'aborto agli
effetti penali. Ma, anche in tal senso, essa afferma che "il potere
abrogativo del popolo non può ritenersi meno esteso del potere
abrogativo del Parlamento".
d) Quanto infine alla memoria depositata dall'Avvocatura dello
Stato, nella parte concernente le tre richieste in esame, essa rileva
- per un primo verso - che le ordinanze dell'Ufficio centrale per il
referendum farebbero chiaro riferimento a questa Corte, là dove si
ipotizza che venga sollevata questione di legittimità costituzionale
relativa alle carenze della legge n. 352 del 1970. Per un altro verso,
la memoria aggiunge che, nel valutare l'ammissibilità delle singole
richieste, dovrebbero farsi valere i principi già affermati dalla
Corte nella sentenza n. 27 del 1975, circa la necessaria tutela sia
del concepito sia della salute della madre e circa i "serii
accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che
potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella gestazione".
4. - Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto
dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 - nella camera
di consiglio del 14 gennaio 1981 sono stati uditi l'avv. Mauro
Mellini, per il comitato promotore del referendum c.d. radicale, gli
avv. Francesco Migliori e Marcello Gallo per i comitati promotori dei
referendum c.d. massimale e c.d. minimale promossi dal "movimento per
la vita", nonché il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio ministri. Considerato in diritto :
1. - I giudizi sull'ammissibilità delle tre richieste
referendarie ("radicale", "massimale" e "minimale" descritte in
narrativa nonché nel seguito della presente sentenza) vanno riuniti e
congiuntamente decisi, malgrado l'Ufficio centrale per il referendum
abbia dovuto mantenere distinte le richieste stesse, anziché
concentrarle. Oltre ad avere per oggetto l'abrogazione parziale di una
medesima fonte legislativa, coinvolgendo in più punti le medesime
disposizioni (come quelle contenute negli artt. 4, 5, 8, 12, 13, 14
della legge 22 maggio 1978, n. 194), le tre richieste suscitano infatti
una serie di problemi comuni o almeno interferenti: sia relativi al
procedimento referendario, in vista di un contemporaneo svolgimento
di vari referendum, miranti a realizzare - ma con finalità diverse o
addirittura opposte - effetti abrogativi suscettibili di sovrapporsi o
sommarsi; sia concernenti i peculiari limiti di ammissibilità, che
referendum del genere potrebbero in ipotesi incontrare.
2. - Nel dichiarare legittime le richieste in esame, le rispettive
ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum hanno tutte
insistito sugli inconvenienti e sui dubbi di legittimità
costituzionale, cui darebbe luogo la legge 25 maggio 1970, n. 352, non
avendo previsto l'ipotesi concretata dai tre referendum per la
parziale abrogazione della legge n. 194: là dove l'antitesi o il
divario comunque riscontrabili fra più richieste così concorrenti
non consentissero di provvedere alla concentrazione (in base all'art.
32, quarto e sesto comma, della legge n. 352 del 1970), rimarrebbe
cioè insoddisfatta l'esigenza di evitare che le consultazioni
referendarie determinino esiti incerti o contradittori o perfino
indecifrabili, compromettendo - prima ancora - la stessa libertà di
voto dei singoli elettori. Ora, la parte finale delle tre ordinanze,
riconosce l'irrilevanza di simili questioni ai fini dei giudizi
spettanti all'Ufficio centrale, ma lascia espressamente salva
l'eventualità "che norme diverse dall'art. 32 della legge n. 352 del
1970" vengano invece impugnate e sindacate - a questi effetti - da
parte di "altri organi competenti": con un riferimento che la memoria
dell'Avvocatura dello Stato, pur non sollevando alcuna formale
eccezione di legittimità, considera chiaramente rivolto a questa
Corte.
Nell'ambito degli attuali giudizi, tuttavia, la Corte è chiamata
a valutare la sola ammissibilità delle singole richieste
referendarie, come dichiarate legittime da parte dell'Ufficio
centrale, in applicazione del solo art. 33, quarto comma, della legge
n. 352 del 1970: verificando, cioè, se ognuna di tali richieste non
contrasti con le indicazioni dell'art. 75, secondo comma, Cost. o con
altri limiti impliciti del referendum abrogativo, già evidenziati
dalla sentenza n. 16 del 1978. Non soltanto dalla lettera dell'art.
33, quarto comma ("la Corte costituzionale ... decide con sentenza
... quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte ..."), ma
anche e soprattutto dalla stessa natura dei giudizi di ammissibilità
si desume con chiarezza che - non sarebbe possibile applicare in
blocco, costringendo in un'artificiosa unità quesiti referendari
autonomi ed inconfondibili, nessuno dei vari criteri di valutazione.
In particolar modo, le esigenze di omogeneità, di chiarezza, di non
contraddittorietà dei quesiti non avrebbero senso (o assumerebbero
significati completamente diversi da quelli che la Corte ha finora
tenuto presenti), qualora le richieste non fossero più sindacate una
per una, ma venissero prese in esame tutte assieme, in vista della
coerenza di questo o di quel risultato complessivo della
consultazione. In altre parole, richieste ritenute ammissibili di per
se stesse non potrebbero essere respinte dalla Corte per il solo fatto
di concorrere tra loro, proponendosi in vario senso od in varia misura
l'abrogazione parziale di una medesima legge. Conseguenze del genere
sarebbero comunque inaccettabili sul piano costituzionale: sia che si
decidesse di respingere tutte le richieste concorrenti, producendo in
tal modo un effetto di preclusione reciproca; sia che, viceversa,
venissero precluse le sole richieste presentate successivamente alla
prima, che diverrebbero dunque inammissibili a causa
dell'ammissibilità della richiesta precedente.
Certo, la coesistenza di più referendum aventi per oggetto la
medesima legge rischia di determinare inconvenienti, che sono
attenuati ma non eliminati dal loro necessario svolgimento nello
stesso giorno (da fissare in base all'art. 34, primo comma, della
legge n. 352 del 1970). Ma i rimedi si affidano, da un lato, alla
maturità degli elettori e, d'altro lato, ai futuri interventi del
legislatore. Quanto invece alla Corte, ad essa non compete di incidere
sulla vigente disciplina del procedimento referendario, là dove si
tratti - come nel caso in questione - di optare fra una serie di
riforme astrattamente ipotizzabili, nessuna delle quali si dimostri
costituzionalmente obbligata.
3. - Secondo l'ordine di presentazione, va presa anzitutto in
esame la richiesta "radicale" (reg. ref. n. 22).
Per questa come anche per le altre richieste concorrenti, il
quesito risulterebbe oscuro ed anzi incomprensibile, se l'elettore
dovesse apprezzarlo in vista della sola formula dichiarata legittima
dall'Ufficio centrale. Ma tali difficoltà di lettura non sono
imputabili ai promotori del referendum, bensì discendono dall'art.
27 della legge n. 352 del 1970, quale esso è stato costantemente
inteso ed applicato: per cui si è ritenuto che i "termini del
quesito" si riducano - nel caso di "abrogazione parziale" - alla sola
indicazione numerica degli articoli sottoposti al voto popolare,
mentre l'integrale trascrizione del "testo letterale" concerne
unicamente le più specifiche "disposizioni di legge" da abrogare,
comunque contenute in singoli commi degli articoli stessi. E la Corte
deve esprimere, anche a questo proposito, il rammarico che non sia
stato dato alcun seguito alle sollecitazioni fatte dalla sentenza n.
16 del 1978, circa "l'introduzione delle necessarie garanzie di
semplicità, di univocità, di completezza dei quesiti, presentemente
trascurate od ignorate dal legislatore".
Sostanzialmente e complessivamente, tuttavia, la richiesta in
questione corrisponde al requisito dell'omogeneità, ponendo agli
elettori - secondo la predetta sentenza - "un quesito comune e
razionalmente unitario". Le argomentazioni svolte nella memoria del
comitato promotore - per cui si tratterebbe di "depenalizzare
l'aborto" e, principalmente, di far cadere quello che viene definito
il "regime amministrativo monopolistico" caratterizzante la legge n.
194 del 1978 - trovano riscontro nella serie degli effetti abrogativi
che obiettivamente la richiesta mira a conseguire. Si chiede, infatti,
che il corpo elettorale abroghi le dichiarazioni di principio
enunciate dall'art. 1 e coerentemente renda inefficaci l'indicazione
delle "circostanze" in presenza delle quali l'art. 4 consente
l'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, le
corrispondenti "procedure" di cui all'art. 5 e le "modalità" di cui
all'art. 8; quanto invece al successivo periodo di gravidanza, la
richiesta non incide sulle "circostanze" indicate dall'art. 6 (salvo
lo specifico riferimento ai processi patologici "relativi a rilevanti
anomalie o malformazioni del nascituro"), ma investe anche in tal fase
le "procedure" di cui all'art. 7, nonché i richiami agli articoli dei
quali si prospetta l'abrogazione, contenuti negli artt. 9 e 10; del
pari, vengono coinvolti nel quesito i referti medici imposti dal primo
comma dell'art. 11, le "modalità" che gli artt. 12 e 13 prevedono per
le minori di diciotto anni e per le donne inferme di mente, le
informazioni che il medico è tenuto a fornire alla donna in virtù
dell'art. 14, le corrispondenti sanzioni penali disposte dall'art. 19,
nonché dal terzo comma dell'art. 22. In definitiva, dunque,
attraverso questa somma di effetti abrogativi il referendum "radicale"
si propone di sopprimere tutti i procedimenti, gli adempimenti e i
controlli di tipo amministrativo (od anche giurisdizionale), che
attualmente si riferiscono all'interruzione volontaria della
gravidanza, come pure tutte le sanzioni per l'inosservanza delle
"modalità configurate dalla legge n. 194".
Precisamente in tal senso, però, l'ammissibilità del referendum
"radicale" è stata variamente messa in dubbio, poiché l'abrogazione
così progettata risulterebbe costituzionalmente illegittima. Vero è
che la legge n. 194 del 1978 rientra fra le leggi ordinarie, non già
fra le leggi costituzionali o comunque rinforzate. Per altro, la
memoria dell'Avvocatura dello Stato osserva che la Corte dovrebbe
verificare la conformità degli effetti abrogativi, derivanti - in
ipotesi - dall'approvazione della richiesta in esame, con i principi
affermati dalla Corte stessa, nella sentenza n. 27 del 1975: vale a
dire, con il "fondamento costituzionale" spettante alla "tutela del
concepito" e con il conseguente obbligo che il legislatore predisponga
"le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato
senza serii accertamenti sulla realtà e la gravità del danno o
pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella
gestazione". Sul medesimo piano, ma più recisamente, nel giudizio
relativo alla richiesta "minimale" quel comitato promotore nega - per
il fine tuzionistico ricordato in narrativa - che da un referendum
abrogativo possa validamente derivare la "totale irrilevanza giuridica
dell'aborto nei primi tre mesi di gravidanza, ossia l'affermazione
completa... della libertà di aborto, con una totale contestazione del
diritto alla vita del concepito"; mentre il comitato promotore della
richiesta "massimale" insiste a sua volta nell'assunto che la proposta
"radicale" produrrebbe, qualora approvata dal corpo elettorale, un
"insanabile contrasto" con svariate norme costituzionali (dagli artt.
2 e 31, secondo comma, fino agli artt. 3, secondo comma, 30, primo e
secondo comma, 32, primo comma, e 37, primo comma).
Ma una tale impostazione del problema non appare corretta ed è in
ogni caso difforme dai criteri che la Corte ha finora seguito nel
valutare l'ammissibilità dei referendum abrogativi. Per negare che
determinate richieste referendarie siano ammissibili, non rileva che
l'approvazione di esse darebbe luogo ad effetti incostituzionali: sia
nel senso di determinare vuoti, suscettibili di ripercuotersi
sull'operatività di qualche parte della Costituzione; sia nel senso
di privare della necessaria garanzia situazioni costituzionalmente
protette. Ciò è tanto meno vero in quanto il legislatore ordinario
potrebbe intervenire, dettando una disciplina sostanzialmente diversa
da quella abrogata, anche prima del prodursi dell'effetto abrogativo
(nell'ipotesi che si ritardasse "l'entrata in vigore
dell'abrogazione", per il tempo fissato dall'art. 37, terzo comma,
della legge n. 352 del 1970).
In realtà, perché sotto questo profilo sia dato impedire lo
svolgimento di un referendum, occorre che il voto popolare coinvolga
la Costituzione stessa (ovvero altre fonti normative equiparate, ai
sensi dell'art. 75 Cost.), anziché incidere sulle sole disposizioni
legislative ordinarie formalmente indicate nel quesito. Più di
preciso, occorre che la legge ordinaria da abrogare incorpori
determinati principi o disposti costituzionali, riproducendone i
contenuti o concretandoli nel solo modo costituzionalmente consentito
(anche nel senso di apprestare quel minimo di tutela che determinate
situazioni esigano secondo Costituzione); sicché la richiesta di
referendum, attraverso la proposta mirante a privare di efficacia
quella legge, tenda in effetti ad investire la corrispondente parte
della Costituzione stessa. Appunto in questi limitati termini la
Corte ha sostenuto - nella sentenza n. 16 del 1978 -
l'inammissibilità dei "referendum aventi per oggetto disposizioni
legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato": senza
dunque confondere l'ambito dei giudizi sull'ammissibilità delle
richieste referendarie con quello dei giudizi sulla legittimità
costituzionale delle leggi (come già precisato dalla sentenza n. 251
del 1975 e come riaffermato dalla sentenza n. 24 di quest'anno).
Ora, tutto ciò non si verifica per quelle disposizioni della
legge n. 194 del 1978, sulle quali verte la richiesta "radicale".
Nel loro complesso, tali disposizioni sono il frutto di scelte
discrezionali del legislatore ordinario: così poco imposte o
necessitate dal punto di vista costituzionale, che tanto da parte
"radicale" quanto dal "movimento per la vita" ne viene messa in dubbio
la legittimità. Né giova replicare che alcuni fra i disposti stessi
darebbero puntuale attuazione al principio del bilanciamento degli
interessi costituzionalmente garantiti in tema d'interruzione
volontaria della gravidanza (quali dovrebbero desumersi dagli artt.
2, 31 e 32 Cost.), su cui la Corte ha fondato la sentenza n. 27 del
1975: come nel caso dell'art. 1 della legge n. 194, là dove si
afferma che "lo Stato .. riconosce il valore sociale della maternità
e tutela la vita umana dal suo inizio"; o come anche nel caso
dell'art. 4, là dove l'aborto è consentito, ma in vista di un "serio
pericolo per la ... salute fisica o psichica" della gestante. Sarebbe
infatti arbitrario isolare simili disposti dal contesto normativo in
cui si collocano, per trarne un qualche contenuto costituzionalmente
vincolato. Quanto all'art. 1, pur senza ridurlo ad un mero "cappello
declamatorio" (come vorrebbe la memoria relativa alla richiesta
"radicale"), è chiaro che le sue proclamazioni non possono venir
considerate per sé sole, senza ricollegarle alle opzioni effettuate
dal legislatore nel configurare l'intero complesso delle norme -
discrezionalmente stabilite - sull'interruzione volontaria della
gravidanza; e lo stesso vale per l'art. 4, che va comunque letto per
intero, senza ignorare il rilievo attribuito alla volontà della
gestante, nell'ambito delle "procedure" previste dall'art. 5.
Conclusivamente, la richiesta "radicale" non ha per oggetto che
una serie di disposizioni contenute in una legge ordinaria,
l'eventuale abrogazione delle quali non si ripercuote sul principio
costituzionale del bilanciamento degli interessi concorrenti in
materia e nemmeno sugli obblighi che ne possano discendere per il
legislatore. Su questa base, la Corte deve dunque dichiarare
ammissibile la richiesta stessa.
4. - La richiesta "massimale" (reg. ord. n. 23) prospetta a sua
volta l'abrogazione della legge n. 194 del 1978, nell'intera parte in
cui si disciplina e si consente - a certe condizioni - l'interruzione
volontaria della gravidanza.
La proposta abrogativa coinvolge, cioè, le "circostanze" previste
dagli artt. 4 e 6, tanto per il primo quanto per il secondo periodo di
gravidanza; e parallelamente investe le "procedure" e le "modalità"
di cui agli artt. 5, 7 ed 8, l'"obiezione di coscienza" del personale
sanitario ed esercente le attività ausiliarie, come regolata
dall'art. 9, i relativi compiti che l'art. 10 assegna alle Regioni ed
alle istituzioni sanitarie, i referti medici imposti dall'art. 11, le
speciali "modalità" configurate dagli artt. 12 e 13, circa le minori
di diciotto anni e circa le donne interdette per infermità di mente,
"le informazioni e le indicazioni" di cui all'art. 14, l'aggiornamento
dei sanitari e degli ausiliari interessati, nei termini previsti
dall'art. 15. In contrapposto alla richiesta "radicale", si tende
però ad allargare la sfera dell'illecito, sino a farla coincidere - in
sostanza - con quella già determinata dal codice penale del 1930
(anche se viene promossa la soppressione delle particolari ipotesi
criminose di cui al terzo, quarto, quinto e settimo comma dell'art.
19, nonché agli interi disposti degli artt. 20 e 21). Mediante
l'abrogazione dell'inciso che nel primo comma dell'art. 19 riguarda
"l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8", si mira
infatti ad una integrale ridefinizione di quella figura di reato: la
cui fattispecie non sarebbe più rappresentata - una volta intervenuto
l'effetto abrogativo - dall'aver omesso di seguire le "modalità"
prescritte, bensì dall'avere comunque cagionato l'interruzione
volontaria della gravidanza (al pari di ciò che disponeva - pur
differenziandosi sul piano terminologico e per la più grave sanzione
comminata - il primo comma dell'art. 546 cod. pen.). Così
ricostruita, tuttavia, la richiesta corrisponde al requisito
dell'omogeneità, in quanto sorretta da un criterio ispiratore
fondamentalmente comune (malgrado la prevista abrogazione dell'intero
art. 15, sia nella parte concernente le "tecniche ... per
l'interruzione della gravidanza", sia nella parte che attiene ad altre
forme di aggiornamento professionale). La principale questione di
ammissibilità, suscitata dalla richiesta "massimale", riguarda invece
la completa abrogazione dell'art. 6: vale a dire la proposta che sia
resa inefficace la stessa previsione dell'aborto terapeutico, da
praticarsi "quando la gravidanza o il parto comportino un grave
pericolo per la vita", oppure "quando siano accertati processi
patologici..., che determinino un grave pericolo per la salute fisica
o psichica della donna". L'art. 6 della legge n. 194 del 1978 -
considerato non già nei suoi dettagli, bensì nel suo contenuto
normativo essenziale - ha dato infatti attuazione al primo comma
dell'art. 32 Cost. (per cui "la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"),
in tema d'interruzione volontaria della gravidanza: dettando una
disciplina che fondamentalmente si adegua, per ciò che riguarda la
tutela del diritto alla salute della gestante, a quella risultante dal
dispositivo della sentenza n. 27 del 1975 (dove si "dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, nella
parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta
quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave,
medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non
altrimenti evitabile, per la salute della madre". Per contro, la
richiesta "massimale" tende non solo a sopprimere l'art. 6, ma anche a
restaurare - come già si è notato, trattando dell'art. 19, primo
comma - una disciplina penale il cui precetto appare identico a quello
annullato dalla predetta decisione della Corte.
Nelle deduzioni svolte per il comitato promotore della richiesta in
esame, si risponde che gli assunti della sentenza n. 27 del 1975
dovrebbero essere rimeditati dalla Corte; e che, in ogni caso,
l'abrogazione dell'art. 6 della legge n. 194 del 1978 potrebbe trovare
rimedio attraverso una larga applicazione della scriminante dello
stato di necessità, prevista dall'art. 54 cod. pen., Senonché il
richiamo dell'art. 54 non è risolutivo. L'argomento è stato infatti
esaminato e respinto dalla sentenza n. 27 del 1975, là dove la Corte
ha chiarito che "la condizione della donna gestante è del tutto
particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere
generale come l'art. 54 c.p. che esige non soltanto la gravità e
l'assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua
attualità, mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una
gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato"; ed ha
aggiunto che "la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora
diventare" non può farsi prevalere né sul diritto alla vita né sul
diritto alla salute "proprio di chi è già persona, come la madre".
Con questo fondamento, sé allora affermata la necessità di introdurre
una scriminante specifica; e si è ritenuto che dall'art. 32 della
Costituzione derivasse in tal senso un obbligo così stringente, da
rendere indispensabile una decisione di accoglimento che ha modificato
il precetto di una norma penale. Ora, la Corte è dell'avviso che
quella necessità sussista, anche agli effetti del presente giudizio:
con la conseguenza che l'art. 6 della legge n. 194, in quanto tutela
non soltanto la vita ma anche la salute, non può esser ricondotto ad
una scelta discrezionale del legislatore ordinario, ma rappresenta
nel suo contenuto essenziale una norma costituzionalmente imposta
dall'art. 32.
Di qui si ricava che l'intera richiesta "massimale" va dichiarata
inammissibile; mentre rimane assorbita l'ulteriore questione di
ammissibilità, che potrebbe porsi in relazione all'art. 19, primo
comma, per l'effetto creativo di una fattispecie penale affatto nuova
che la richiesta tenderebbe in sostanza a produrre, sotto specie di
abrogazione parziale di una vigente figura di reato.
5. - Quanto alla richiesta "minimale" (reg. ref. n. 24), il
quesito che essa prospetta agli elettori può essere così
sintetizzato: volete che sia abrogata ogni circostanza giustificativa
ed ogni modalità dell'interruzione volontaria della gravidanza, quali
sono previste dalla legge n. 194 del 1978, fatta eccezione per
l'aborto terapeutico?
Al pari della richiesta "massimale", qui pure si propone di
abrogare le "circostanze" configurate dall'art. 4 e le "procedure"
prescritte dall'art. 5, relativamente ai primi novanta giorni di
gravidanza (nonché l'intero testo degli artt. 8, 12, 13, 14 e 15).
Viceversa, non vengono investite le disposizioni dell'art. 6 (né le
connesse "procedure" o "modalità" prescritte dall'art. 7), salvo
l'inciso riguardante le "rilevanti anomalie o malformazioni del
nascituro", nonché il riferimento alla salute "psichica" della
gestante; ed anzi si prevede che tali disposizioni riguardino l'intero
periodo di gravidanza, per effetto dell'abrogazione delle parole "dopo
i primi novanta giorni". Il conseguente problema delle relative
sanzioni penali, oggi risolto per mezzo di statuizioni diverse, in
vista del primo o del secondo periodo di gestazione, viene infine,
affrontato attraverso una parziale abrogazione dell'art. 19, primo
comma (cui si aggiunge l'abrogazione totale del terzo, quarto, quinto
e settimo comma); senza però configurare un nuovo tipo di reato, ma
sostanzialmente mantenendo la fattispecie incriminatrice del terzo e
quarto comma, attraverso la soppressione del richiamo degli artt. 5 ed
8, operato nel primo comma. In questi termini, dunque, anche la
richiesta "minimale" si risolve in un quesito sufficientemente
omogeneo.
D'altra parte non regge la tesi che il referendum in esame tenda
ad abrogare disposizioni legislative ordinarie aventi un contenuto
costituzionalmente vincolato (alla stregua della sentenza n. 27 del
1975). In particolar modo, tale non è il caso di quel passo dell'art.
6, lettera b), in cui si menzionano e si tutelano distintamente salute
"fisica" e salute "psichica" della gestante. Non rileva in contrario
che la sentenza n. 27, del 1975 abbia ritenuto fondata una questione
di legittimità costituzionale, posta da un'ordinanza che impugnava
l'art. 546 cod. pen., in quanto rivolto a punire l'aborto di donna
consenziente anche quando venisse "accertata la pericolosità della
gravidanza": con distinto riferimento al "benessere fisico" ed
all'"equilibrio psichico" della donna stessa. Già in quella sede, a
proposito dei "serii accertamenti sulla realtà e gravità del danno o
pericolo", il fattore dell'"equilibrio psichico" non è stato preso in
specifica e separata considerazione dalla Corte; tanto è vero che il
dispositivo della ricordata decisione fa perno sulla "salute della
madre", complessivamente intesa.
Da questo stesso angolo visuale va considerata la richiesta
"minimale": che appare pertanto ammissibile, anche nella parte in cui
propone che si abroghino le parole "o psichica", contenute nella
lettera b) dell'art. 6. Sul piano costituzionale rimane fermo, però,
che la salute della gestante dev'essere compiutamente garantita dai
gravi pericoli che ogni effettiva malattia, di qualsiasi natura, possa
produrre nel corso dell'ulteriore gestazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibili:
a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale
della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 22 reg. ref., nei
termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del
15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito
presso la Corte di cassazione;
b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale
della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 24 reg. ref., nei
termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del
15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito
presso la Corte di cassazione;
2) dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al
n.23 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima
con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il
referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte