Art. 6
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
- a)quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- b)quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Testo vigente dal 22 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva