Sentenza n. 26/1982
Altra decisione · depositata il 10/02/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
citata
- art. 1d.l. 12/1977
- art. 1-bisd.l. 12/1977
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1 e 1 bis del
decreto legge 1 febbraio 1977, n. 12 recante "Norme per l'applicazione
dell'indennità di contingenza" convertito in legge, con modificazioni,
con la legge 31 marzo 1977, n. 91, iscritto al n. 26 registro
referendum.
Vista l'ordinanza 11 dicembre 1981 con la quale l'Ufficio Centrale
per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima
la suddetta richiesta.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1982 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Udito l'avv. Valerio Onida per i presentatori.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di Cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25
maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni la richiesta di
referendum popolare presentata il 14 gennaio 1981 da Romanelli Stefano,
Rinaldi Enrico, Midulla Maria Grazia, Mancino Leonardo, Cavallari
Maria, Fabbri Maurizio Roberto, De Petris Loredana, De Angelis Spada
Marco, Catelani Carlo, Zandri Maurizio Claudio e Castiglione Morelli
Pasquale sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli artt. 1 e
1 bis del decreto legge n. 12 del 1 febbraio 1977 recante il titolo
"Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza", convertito
in legge con l'art. 1 della legge n. 91 del 31 marzo 1977?"
2. - Con ordinanza dell'11 dicembre 1981 l'Ufficio centrale ha dato
atto che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione
conforme ai requisiti di legge, che è stata presentata da soggetti che
vi erano legittimati, che il deposito è avvenuto nel termine di tre
mesi dalla vidimazione dei fogli, che la richiesta di abrogazione è
stata regolarmente formulata e trascritta su ciascun foglio, che il
numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di
500.000 voluto dalla Costituzione.
Considerato poi che è indubbio il carattere legislativo dell'atto
normativo sottoposto a referendum e che al riguardo non sono
intervenuti atti di abrogazione né pronunce di illegittimità
costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza il Presidente di questa Corte
ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 15 gennaio,
dandone, a sua volta, comunicazione ai presentatori della richiesta ed
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, comma
secondo, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. - In una memoria presentata l'11 gennaio 1982 il Comitato
promotore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Valerio Onida,
osserva quanto segue.
Premesso che, col decorso del tempo ed a causa della progressiva
inflazione, l'erosione del valore reale dell'indennità di fine
rapporto che deriva dall'applicazione delle norme oggetto del quesito
referendario diviene sempre più sensibile, per l'esclusione degli
aumenti dell'indennità di contingenza dal 31 gennaio 1977 in poi ai
fini del calcolo della base retributiva cui deve commisurarsi
l'indennità stessa, e che tale fenomeno rischia di determinare gravi
squilibri, in difetto di adeguate compensazioni che, peraltro, non sono
fino ad oggi intervenute, così come la Corte già avrebbe posto in
evidenza con la sent. 142/80, i promotori passano ad esaminare e a
controbattere le eventuali obbiezioni che potrebbero muoversi
all'ammissibilità del proposto referendum.
Richiamandosi ai criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte
in materia e segnatamente alla sentenza n. 16/78, con la memoria si
afferma anzitutto che, al riguardo, non potrebbero trovar luogo
valutazioni di opportunità politica che spetterebbero al corpo
elettorale o, eventualmente, al legislatore, attraverso l'adozione di
interventi preventivi atti a far venir meno l'oggetto del referendum ai
sensi dell'art. 39 legge 25 maggio 1970 n. 352.
Quanto alla rispondenza della formulazione del quesito ai criteri
enunciati dalla Corte si afferma, in primo luogo, che esso presenta
chiaramente i richiesti caratteri di semplicità, univocità e
chiarezza, investendo appunto il problema unitario dell'esclusione
degli scatti di contingenza dal calcolo della retribuzione a cui si
commisura l'indennità di anzianità. Il quesito porrebbe in termini
limpidamente dilemmatici la questione della abrogazione o della
conservazione dei testi legislativi considerati, e sarebbe quindi
evidente che, nella specie, non sorgono problemi in ordine al
significato ed alla portata della soppressione delle norme in
discussione.
D'altra parte le norme stesse non potrebbero considerarsi a
contenuto costituzionalmente vincolato, riflettendo una scelta
legislativa discrezionale in materia di retribuzione del lavoro. Né
potrebbe ritenersi che nella specie ci si trovi di fronte a norme
tributarie, come tali espressamente escluse dal referendum con
carattere di tassatività a norma dell'art. 75 Cost.. Tratterebbesi
infatti di norme concernenti la disciplina del rapporto di lavoro e
precisamente della retribuzione del lavoro dipendente, di cui
l'indennità di contingenza è parte integrante.
E neppure facendo riferimento alla funzione previdenziale
dell'indennità potrebbero modificarsi dette conclusioni, giacché si
tratterebbe di una forma di previdenza interamente svolgentesi
nell'ambito del rapporto di lavoro e quindi fuori del campo degli
interventi previdenziali realizzati mediante erogazioni a carico dello
Stato o di istituti pubblici ai sensi dell'art. 38 Cost..
Esulerebbero pertanto i caratteri distintivi della materia
tributaria, identificabili, come è noto, nel prelievo forzoso di
risorse economiche dei soggetti a favore dello Stato o di altro ente
pubblico per la destinazione a fabbisogni pubblici. E d'altra parte il
provvedimento in questione si proponeva soltanto il fine di un
contenimento del costo del lavoro, il che del resto sarebbe stato
riconosciuto dalla Corte con la sentenza 141/80, quando ha evidenziato
che beneficiari dell'operazione di eliminazione delle scale mobili
anomale sono i datori di lavoro.
Non potrebbe neppure individuarsi nella specie una prestazione
patrimoniale imposta, ai sensi dell'art. 23 Cost., data la natura della
disciplina, che si limita a dettare criteri per la determinazione
dell'indennità, senza mirare direttamente a impoverimenti o
arricchimenti patrimoniali dei soggetti interessati.
Esulerebbe comunque dalla fattispecie anche la ratio ispiratrice
dell'esclusione dal referendum delle leggi tributarie, ravvisabile
nella salvaguardia dell'interesse dello Stato alla conservazione della
disponibilità delle entrate tributarie, difettando ogni
contrapposizione fra gli interessi degli elettori contribuenti e
l'interesse dell'apparato statale percettore di tributi, ed essendo
invece presente solo il fine di realizzare una composizione di
interessi riconducibili esclusivamente a gruppi o categorie sociali e
non allo Stato apparato.
Ancor meno potrebbe ricondursi la disciplina legislativa de qua
alle leggi di bilancio che l'art. 75, secondo comma, Cost. sottrae al
referendum abrogativo. Invero si tratterebbe di una disciplina
particolare e circoscritta che non svolgerebbe comunque alcun ruolo
particolare di indirizzo o in ordine al rapporto fiduciario fra Governo
e Parlamento.
Neppure potrebbe poi parlarsi di una legge di pianificazione
economica generale trattandosi, come già detto, di una scelta
circoscritta e puntuale di politica economica e del lavoro, non
interpretabile come un piano generale economico e, oltre tutto, di
natura provvisoria e specifica.
D'altra parte, mentre, in tesi generale, non dovrebbero ritenersi
incluse nel divieto di referendum tutte le leggi in materia
finanziaria, sarebbe comunque evidente, per quanto già detto, che le
norme in discorso non potrebbero qualificarsi tali, riguardando
esclusivamente l'imprenditoria privata ed il rapporto di lavoro, anche
se non possono escludersi connessioni di fatto tra costo del lavoro,
economia del settore privato e finanza pubblica, che non varrebbero
peraltro ad estendere il campo dell'esclusione dal referendum a leggi
come quella in esame poiché, in caso contrario, dovrebbero escludersi
dal referendum le leggi che in qualche modo, provochino direttamente o
indirettamente ripercussioni sull'andamento dell'economia nazionale,
cioè quasi tutte le leggi di un certo rilievo.
Né infine si potrebbe sostenere che la disciplina oggetto del
referendum si riferisca anche ai dipendenti pubblici e che pertanto gli
oneri derivanti dall'abrogazione farebbero capo allo Stato. Invero è
noto che l'indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti pubblici
di regola è calcolata sullo stipendio, non comprensivo dell'indennità
integrativa speciale (equivalente all'indennità di contingenza), per
cui l'eventuale abrogazione delle dette disposizioni non avrebbe
riflesso sul bilancio dello Stato.
Ed anche per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali,
essendo la buonuscita corrisposta dall'Istituto previdenziale
competente con fondi alimentati da apposite ritenute sulle
retribuzioni, l'abrogazione non produrrebbe oneri finanziari, data
appunto la presenza del sistema contributivo. Comunque, eventuali oneri
indiretti sulla finanza pubblica, non potrebbero avere per effetto di
rendere inammissibile il referendum, poiché il divieto di cui all'art.
75 Cost. riguarderebbe solo le leggi tributarie e non qualsiasi legge
che disciplini la spesa pubblica.
La memoria pertanto conclude chiedendo dichiararsi ammissibile il
proposto referendum.
4. - Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto
dall'art, 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella camera di
consiglio del 15 gennaio 1982 è stato udito l'avv. prof. Valerio Onida
per il comitato promotore del referendum mentre nessuno si è
presentato per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :
1. - La richiesta di referendum sulla cui ammissibilità la Corte
deve pronunciarsi riguarda gli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 1
febbraio 1977 n. 12, concernente norme per l'applicazione
dell'indennità di contingenza, convertito in legge, con modificazioni,
con la legge 31 marzo 1977 n. 91.
Il primo di detti articoli, sostituendo espressamente l'articolo
2121 codice civile e modificando gli artt. 361 e 923 del codice della
navigazione, dispone l'esclusione dal computo della indennità di
anzianità di quanto dovuto come aumenti della indennità di
contingenza o di emolumenti di analoga natura "scattati" posteriormente
al 31 gennaio 1977.
Il secondo, dopo avere precisato che la detta esclusione riguarda
tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di
buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate,
dispone che, dal 1 febbraio 1977, i miglioramenti retributivi per
effetto di variazioni del costo della vita o di altra forma di
indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore ed in
applicazione dei criteri di calcolo nonché con la periodicità
stabilita dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio
1975 operanti nel settore dell'industria, escludendo inoltre sia il
conglobamento dei detti miglioramenti nella retribuzione, sia la
computabilità degli effetti delle variazioni del costo della vita o di
altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione
in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti
accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i
corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.
La legge di conversione n. 91 del 1977 con l'art. 2 ha delegato poi
il governo a determinare con decreto del Presidente della Repubblica
l'utilizzazione delle somme derivanti "nell'anno 1977" dalla differenza
fra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni come sopra
modificate con decreto legge n. 12 del 1977, nonché a regolare le
modalità di riscossione e i relativi controlli e sanzioni, precisando
altresì che, nel determinare la destinazione delle predette somme
"sarà osservato il criterio, secondo indicazioni di priorità indicate
dal CIPE, di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali,
il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo".
2. - La Corte deve ora verificare se esistono cause ostative alla
ammissibilità del detto quesito in relazione a quanto disposto
dall'art. 75 Costituzione.
Al riguardo si rileva, in primo luogo, essere di tutta evidenza che
la normativa oggetto del quesito referendario non può rientrare nelle
ipotesi escluse riguardanti le leggi di bilancio, di amnistia e indulto
e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di cui al
citato art. 75, secondo comma, Cost.. Inoltre, per quanto si dirà, la
normativa stessa non rientra neppure fra quelle "leggi tributarie" che
sono anche esse escluse dal referendum ai sensi della detta norma
costituzionale.
Deve rilevarsi in proposito che, in forza del D.P. delegato 6
giugno 1977 n. 384, l'unico emesso in materia, essendo la delega
disposta con la legge di conversione, espressamente limitata, come si
è visto, al solo anno 1977, le somme non corrisposte ai lavoratori
dipendenti per il detto periodo, in quanto derivanti dalla differenza
fra i trattamenti discendenti dalla regolamentazione modificata con il
decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12 convertito nella legge 31 marzo
1977 n. 91, sono state destinate alle finalità di pubblico interesse
indicate nello stesso provvedimento.
Ma dal 1 gennaio 1978 in poi per le somme non corrisposte allo
stesso titolo non risulta imposto alcun obbligo di destinazione, talchi
"la permanenza delle somme nel patrimonio dei datori di lavoro
rappresenta il traguardo della disciplina normativa in materia" (sent.
141/80).
Mancano nella specie gli elementi basilari indispensabili alla
qualificazione di una legge come tributaria, difettando sia l'elemento
della ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente
pubblico, sia la loro destinazione allo scopo di apprestare i mezzi per
il fabbisogno finanziario dell'ente impositore, ed essendo invece
caratterizzante, come si è detto, il fine di regolare rapporti
intersoggettivi fra privati in materia di retribuzione del lavoro
subordinato.
È ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 16/78, ha
affermato che l'interpretazione letterale dell'art. 75, secondo comma,
Cost., deve essere integrata con criterio logico sistematico, per cui
vanno sottratte a referendum quelle disposizioni produttive di effetti
collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi
espressamente indicate dall'art. 75 Cost. da far risultare "sottintesa"
la preclusione.
Ma la Corte in tal modo ha accolto esclusivamente un criterio di
interpretazione estensiva della norma costituzionale. Giungere a
ricomprendere nel divieto di referendum per le leggi tributarie anche
la legge in esame, in vista di una ratio ispiratrice del divieto
stesso, identificata nell'intento di sottrarre al referendum tutte
norme implicanti un sacrificio economico da parte degli elettori,
comporterebbe una interpretazione di carattere analogico, ovviamente
inammissibile nella specie per la sua evidente esorbitanza dai limiti
interpretativi posti da questa Corte con la citata sentenza n. 16/78.
3. - Non è poi il caso di soffermarsi sulla valutazione delle
altre ipotesi di estensione del divieto di referendum alla fattispecie,
che nella memoria dei promotori vengono prospettate per escluderne la
fondatezza, essendo ancor più evidente, in relazione ad esse, il
procedimento di interpretazione analogica cui dovrebbe far seguito
l'estensione prospettata.
4. - Né sussistono infine dubbi sulla univocità, semplicità e
chiarezza del quesito, - requisiti pure ritenuti essenziali da questa
Corte - in quanto le norme investite sono istitutive di un meccanismo
unitario, riduttivo del costo del lavoro subordinato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977
n. 12 recante "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza"
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977 n.
91, dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1981
dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
Cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte