Sentenza n. 26/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma
terzo, e 36 della legge della Regione siciliana n. 510-423/A
approvata il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana,
avente per oggetto: "Norme per la salvaguardia dei diritti
dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione
dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 26 luglio 1990, depositato in cancelleria il
3 agosto successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 26 luglio 1990 il Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana impugna gli artt. 7, terzo comma, e 36 della
legge regionale approvata il 19 luglio 1990 e recante "Norme per la
salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale
e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei
servizi sanitari".
La disposizione espressa nel terzo comma dell'art. 7 prevede che,
ove il genitore, nell'esercizio della sua potestà, neghi il proprio
consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche o assistenziali,
l'operatore sanitario che ritenga tale scelta gravemente
pregiudizievole per la salute del minore può richiedere l'intervento
del giudice minorile ai sensi degli artt. 333 del codice civile.
Secondo il ricorrente tale previsione sarebbe in contrasto con gli
artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, in
quanto verrebbe a disciplinare una sfera di rapporti giuridici
intercorrenti fra privati, esclusi dalla competenza legislativa
regionale.
Il profilo di incostituzionalità riguarderebbe, in particolare,
l'estensione all'operatore sanitario della facoltà di attivare
dinanzi al Tribunale dei minorenni il procedimento previsto dall'art.
336 del codice civile, in contrasto con l'individuazione, operata
tassativamente dal medesimo articolo del codice civile, dei soggetti
legittimati a promuovere tale procedimento (genitori, parenti o
pubblico ministero). L'estensione operata dalla norma impugnata
configurerebbe una manifesta ingerenza nella sfera del diritto di
famiglia e sarebbe fonte di regimi differenziati, a livello
regionale, in una materia riservata alla competenza statale.
La seconda disposizione impugnata concerne l'art. 36 della
medesima legge, dove si prevede l'imputazione degli oneri finanziari
per l'attuazione del provvedimento legislativo in questione alla
quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnato alla
Regione, senza fornire alcuna indicazione circa la quantificazione e
la disponibilità di tale quota a finanziare la nuova spesa.
Ad avviso del ricorrente, l'assenza di quantificazione e di
indicazioni sulla disponibilità della copertura della spesa verrebbe
a ledere l'art. 81, quarto comma, Cost., mentre l'imputazione al
Fondo sanitario nazionale di tale spesa - date le finalità sociali e
non di assistenza sanitaria e ospedaliera della legge impugnata -
comporterebbe una distrazione del finanziamento dalla destinazione
imposta dalla legge statale, in violazione del principio di buona
amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, Cost.
2. - È intervenuta in giudizio la Regione siciliana, sostenendo
l'infondatezza del ricorso.
In riferimento all'art. 7, terzo comma, della legge in oggetto, la
Regione osserva che il ricorso risulta viziato da errore nella
interpretazione della norma impugnata. Questa non stabilisce,
infatti, che l'operatore del servizio sanitario può "proporre
ricorso" ai sensi dell'art. 336 codice civile, ma si limita ad
attribuire all'operatore stesso il potere di "chiedere l'intervento
del giudice minorile ai sensi dell'art. 333 c.c.": pertanto, non si
sarebbe realizzata un'estensione all'operatore delle facoltà
spettanti ai soggetti indicati dall'art. 336 c.c. L'operatore
sanitario potrebbe invece stimolare l'intervento del Tribunale dei
minori nelle forme e attraverso i canali previsti dall'art. 336 c.c.:
o sollecitando l'iniziativa del pubblico ministero o attivando, in
caso di urgente necessità, i poteri d'ufficio del giudice.
Di conseguenza, secondo l'interveniente, la questione sarebbe
infondata sia se prospettata sotto il profilo (non denunciato) della
violazione della riserva statale in tema di giurisdizione, sia se
sollevata sotto quello della invasione della riserva statale in tema
di rapporti di diritto privato, che forma l'oggetto dell'impugnativa
proposta. Infatti, la norma impugnata, lasciando inalterato il novero
dei soggetti legittimati a ricorrere al Tribunale dei minori ex art.
336 c.c., esulerebbe dall'ambito dei rapporti di diritto privato,
mentre il potere di chiedere l'intervento del giudice minorile
andrebbe ricondotto ai poteri propri dell'operatore sanitario,
risultando funzionale al fine pubblico della tutela della salute.
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale
relativa all'art. 36 della legge impugnata la Regione sostiene che,
venendo in gioco spese modeste corrispondenti ad attività
continuative e ricorrenti, dovrebbe ritenersi sufficiente, ai fini
della copertura finanziaria, il rinvio alla quota regionale del Fondo
sanitario nazionale e quindi alla legge di bilancio annuale che
quantifica la spesa. Considerato in diritto
1. - L'impugnativa che viene proposta dal Commissario dello Stato
per la Regione siciliana concerne gli artt. 7, terzo comma, e 36
della legge approvata dall'Assemblea regionale il 19 luglio 1990,
avente per oggetto "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente
del Servizio sanitario nazionale ed istituzione dell'Ufficio di
pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari".
Ad avviso del ricorrente, la prima disposizione verrebbe a violare
gli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, per essere intervenuta in
una sfera di rapporti attinenti al diritto privato, sottratta alla
competenza del legislatore regionale; la seconda risulterebbe,
invece, lesiva sia dell'art. 81, quarto comma, Cost., per avere
previsto una nuova spesa imputata genericamente al Fondo sanitario
nazionale, senza fornire indicazioni riguardo alla quantificazione
degli oneri ed alla disponibilità della copertura; sia dell'art. 97,
primo comma, Cost., per aver utilizzato detto Fondo per finalità
sociali, diverse da quelle sanitarie ed ospedaliere contemplate dalla
legge statale.
2. - Le questioni sollevate nel ricorso non sono fondate.
L'art. 7, terzo comma, della legge impugnata conferisce
all'operatore sanitario addetto a servizi e presidi ubicati nel
territorio siciliano il potere di "chiedere l'intervento del giudice
minorile ai sensi dell'art. 333 del codice civile", nell'ipotesi in
cui il genitore esercente la patria potestà neghi il proprio
consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche od assistenziali,
ponendo in essere un comportamento che lo stesso operatore ritenga
"gravemente pregiudizievole per la salute del minore".
Va in primo luogo osservato che - così come rilevato dalla difesa
regionale - risulta agevole escludere che tale disposizione, nella
sua formulazione letterale e nel suo contenuto logico, abbia inteso
in alcun modo ampliare - pur rinviando all'art. 333 del codice civile
ai fini dell'individuazione delle competenze del giudice minorile la
sfera dei soggetti legittimati al "ricorso" per l'attivazione di tali
competenze, soggetti che l'art. 336 dello stesso codice ha
tassativamente individuato nei genitori, nei parenti e nel pubblico
ministero. Nel prevedere che l'operatore sanitario può, in certi
casi, ritenuti gravemente pregiudizievoli per la salute del minore,
"chiedere l'intervento del giudice minorile", la disposizione stessa
si è limitata, infatti, a richiamare un semplice potere di
segnalazione o di denuncia dell'organo amministrativo nei confronti
dell'autorità giudiziaria, potere che non comporta l'esercizio del
diritto di azione di cui all'art. 336 cod. civ., ma che è diretto
soltanto a sollecitare tale esercizio da parte di uno dei soggetti
legittimati dalla stessa norma (pubblico ministero o, in casi di
urgente necessità, giudice minorile). In ogni caso, trattandosi di
semplice segnalazione o denuncia e non di ricorso, il potere in
questione va ricondotto alla sfera degli ordinari poteri
amministrativi spettanti all'operatore del servizio sanitario, in
relazione al perseguimento delle finalità connesse alla tutela
pubblicistica del diritto costituzionale alla salute.
Va, pertanto, escluso che la norma impugnata, nella sua corretta
lettura, sia tale da interferire nella sfera del diritto privato
afferente alla patria potestà e regolata dalle richiamate norme del
codice civile.
3. - Del pari infondata si presenta la questione proposta nei
confronti dell'art. 36 della legge regionale, dove si stabilisce che
agli oneri derivanti dall'attuazione della legge "si provvede con la
quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnato alla
Regione".
Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 81, quarto
comma, Cost., va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha
riconosciuto compatibile con tale norma costituzionale il fatto che
una Regione ordinaria rinvii la quantificazione delle spese
continuative e ricorrenti, nonché l'individuazione dei relativi
mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione
del bilancio annuale: e questo in relazione a quanto espresso nella
legge-quadro in materia di bilancio e contabilità regionale (legge
19 maggio 1976 n. 335), dove si prevede espressamente la possibilità
di rinviare alla legge di bilancio la determinazione dell'entità
delle spese relative ad attività o interventi continuativi e
ricorrenti (art. 2), imponendosi contestualmente l'obbligo
dell'equilibrio dei bilanci regionali (art. 4) (v. sent. 331 del
1988).
Tale principio può valere anche nei confronti della Regione
siciliana, nel cui ambito la materia del bilancio e della
contabilità risulta regolata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n.
47. L'art. 7 di tale legge stabilisce, infatti, che le leggi
regionali che autorizzano spese pluriennali determinano "di norma"
l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro
efficacia nonché la quota del primo anno, lasciando pertanto aperta
la possibilità di adottare, se del caso, anche la diversa soluzione
prevista dalla legge-quadro statale, consistente nel rinvio della
quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge
annuale di bilancio.
Con riferimento infine, alla doglianza relativa all'art. 97, primo
comma, Cost., si osserva che la legge impugnata prevede misure
diverse, finalizzate ad assicurare la regolarità e l'efficacia delle
prestazioni sanitarie offerte all'utente. In questa ottica, la tutela
dell'utenza viene perseguita dalla stessa legge sia regolando
specificamente alcuni comportamenti degli operatori del servizio
sanitario regionale (ad es. obblighi di informazione, di riservatezza
etc.), sia prevedendo norme sul funzionamento delle strutture
ospedaliere (ad es. orari di servizio, visite ai ricoverati, etc.).
Deve quindi escludersi che i finanziamenti provenienti dal Fondo
sanitario nazionale siano utilizzati, in base alla norma impugnata,
per finalità sociali che esulano dagli obiettivi della legge 23
dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale:
al contrario, gli interventi previsti dalla legge in questione
costituiscono attuazione degli articoli 1 e 2 della stessa legge n.
833/1978, in riferimento alla tutela della salute intesa come diritto
fondamentale della persona e interesse della collettività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art.
7, terzo comma, e dell'art. 36 della legge della Regione siciliana
approvata il 19 luglio 1990, recante "Norme per la salvaguardia dei
diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione
dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari",
in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana
ed agli artt. 81, quarto comma, e 97, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte