Art. 333 c.c.
[1]Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
[2]Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore)).
[3]Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Testo vigente dal 27 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 161 su Normattiva