Sentenza n. 260/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 58/1992
- art. 4legge 58/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della
legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante: "Disposizioni per la riforma
del settore delle telecomunicazioni", promosso con ricorso della
Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 6 marzo 1992, depositato
in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 26 del registro
ricorsi 1992;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 6 marzo 1992 la Provincia
autonoma di Bolzano ha impugnato gli artt. 1 e 4 della legge 29
gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la riforma del settore
delle telecomunicazioni", per violazione degli artt. 89 e 100 dello
statuto speciale per il Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670), e delle relative norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, di cui in particolare
all'art. 20 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327).
Osserva la ricorrente che l'autonomia garantita alla Provincia include fondamentalmente la tutela delle minoranze linguistiche. Ad
essa, in particolare, fanno capo gli istituti e i principi stabiliti
dagli artt. 89 e 100 dello statuto speciale, cioè la "proporzionale
etnica" nell'organizzazione dei pubblici uffici e il bilinguismo nel
pubblico impiego e nei servizi pubblici.
Tali principi e istituti hanno trovato attuazione e integrazione
in vari decreti presidenziali successivi: in particolare d.P.R. 26
luglio 1976, n. 752, e d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31
luglio 1978, nn. 570 e 571; d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; d.P.R. 10
aprile 1984, n. 217; fino ai più recenti d.lgs. 28 settembre 1990,
n. 284, e 21 gennaio 1991, n. 32. Nella Provincia di Bolzano è
prevista l'istituzione di ruoli locali del personale civile delle
amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) secondo
le tabelle allegate ai decreti contenenti le norme di attuazione
dello Statuto. I relativi posti di lavoro sono riservati ai cittadini
dei tre gruppi linguistici in proporzione della loro consistenza (v.
spec. artt. 89 dello statuto e 8 ss. del d.P.R. n. 752 del 1976).
Vige inoltre per questi posti il principio del bilinguismo, per cui
la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca è requisito
essenziale per l'assunzione (artt. 100 st. e 1 ss. del d.P.R. n. 752
cit.).
Con i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo -
applicabili anche ai ruoli del personale dipendente dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compreso quello
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, come espressamente
previsto dalle disposizioni di attuazione dello statuto speciale e
dalle annesse tabelle - è incompatibile, ad avviso della ricorrente,
la normativa impugnata, che ha disposto la soppressione della detta
Azienda di Stato e l'affidamento in concessione dei relativi servizi
e impianti, prevedendo il passaggio del personale, compreso quello
del ruolo locale di Bolzano, alle dipendenze delle società
concessionarie, con conseguente trasformazione del rapporto di
pubblico impiego in rapporto di lavoro privato (art. 4, comma 4,
della legge n. 58 del 1992). È vero che l'art. 4, comma 3,
attribuisce al personale il diritto di optare entro un certo termine
per la permanenza nel pubblico impiego, ma al personale optante non
sarebbe assicurato l'inserimento in nuovi posti di altri ruoli
locali. Anche il personale del ruolo locale dell'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, di cui si avvalga la società
concessionaria ai sensi dell'art. 4, comma 2, sia che opti per la
permanenza nel pubblico impiego, sia che invece transiti alle
dipendenze delle concessionarie, sarebbe sottratto al ruolo locale di
cui alla tabella n. 16 del d.P.R. n. 752 del 1976.
Le norme dei decreti di attuazione dello statuto speciale, siccome
espressione di una "competenza legislativa atipica" (sentenze nn. 224
del 1990 e 483 del 1991), non possono essere validamente abrogate o
derogate dalla legge ordinaria. E non può dubitarsi che pure le
"tabelle" allegate al d.P.R. n. 752 del 1976, che stabiliscono i
ruoli locali del personale, abbiano la medesima natura delle norme di
attuazione dello statuto, e quindi possano essere modificate solo con
la speciale procedura prevista dall'art. 107 dello statuto. La
Provincia ricorrente si appella alla sentenza n. 768/1988 di questa
Corte, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 20 e 21
della legge n. 210 del 1985 sull'Ente Ferrovie dello Stato, "nella
parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa
vigente per la Provincia autonoma di Bolzano in materia di
proporzionale etnica e di parità linguistica".
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Premesso che la legge n. 58 del 1992 si adegua alla legislazione
comunitaria, la quale - soprattutto al fine di realizzare la libera
circolazione dei prodotti e dei servizi nel mercato interno
comunitario - impone liberalizzazioni e in pratica parziali
privatizzazioni, l'interveniente osserva che la questione prospettata
dalla Provincia di Bolzano non riguarda l'art. 100 dello statuto
speciale, relativo al "bilinguismo", ma unicamente l'interpretazione
dell'art. 89, concernente le "amministrazioni statali aventi uffici
nella provincia" e l'applicazione all'interno di esse del criterio
della "proporzionale etnica". Questa disposizione statutaria non
esige che i ruoli locali - che in realtà non sono ruoli in senso
tecnico, ma solo piante organiche locali - siano irrigiditi in norme
aventi rango pari a quelle di attuazione dello statuto. L'art. 89 si
limita a prevedere che tali ruoli sono determinati sulla base degli
organici degli uffici, stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Perciò le tabelle allegate al d.P.R. n. 752 del 1976 non sono per
loro natura norme di attuazione e non possono diventare tali solo
perché "veicolate" da decreti legislativi emanati con la procedura
dell'art. 107 dello statuto. Tutt'al più esse hanno forza di legge
ordinaria statale. La sentenza n. 768/1988 (per attuare la quale è
stato emanato il d.lgs. 21 gennaio 1991, n. 32) non può costituire
un utile precedente. La trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie
dello Stato nell'omonimo Ente pubblico non ha determinato la
fuoriuscita del personale dal settore pubblico.
Rileva infine l'Avvocatura che la normativa sulla proporzionale
etnica, in quanto deroga al principio fondamentale di eguaglianza
(art. 3 della Costituzione) e per certi versi anche ai principi
costituzionali in tema di pubblica amministrazione (artt. 97 e 98
della Costituzione), non può subire estensione oltre l'ambito degli
enti pubblici, segnatamente territoriali (Stato, Provincia e comuni).
3. - In prossimità dell'udienza di discussione, entrambe le parti
hanno integrato i rispettivi atti di costituzione con memorie illustrative. Considerato in diritto
1. - La legge 29 gennaio 1992, n. 58, ha disposto la
privatizzazione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico
gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (di cui è
prevista la soppressione: art. 1, comma 3) e dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni (il cui campo di attività
viene corrispondentemente ridotto). In un primo tempo i detti servizi
sono affidati in concessione esclusiva a una società per azioni
appositamente costituita dall'IRI, che ne è l'azionista unico, la
quale per la durata della concessione (non superiore a un anno) si
avvale del personale dell'Amministrazione postale addetto ai servizi
trasferiti alla società stessa, nonché del personale dipendente
dalla cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 4,
comma 2).
A questo personale l'art. 4, comma 3, attribuisce il diritto di
optare, entro un certo termine, per la permanenza nel pubblico
impiego secondo le procedure di mobilità di cui al d.P.C.M. 5 agosto
1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Entro la data di
scadenza della concessione il personale non optante perde lo status
giuridico di dipendente pubblico e passa alle dipendenze della detta
società o di altre società concessionarie, che saranno in prosieguo
determinate, a titolo di rapporto di lavoro privato.
Tali disposizioni, contenute negli artt. 1 e 4 della legge, sono
censurate dalla Provincia autonoma di Bolzano perché emanate col
semplice procedimento di legge ordinaria, senza osservare il
procedimento speciale previsto dall'art. 107 dello statuto per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), anche per la
parte in cui incidono sui principi della proporzionale etnica e del
bilinguismo garantiti dagli artt. 89 e 100 dello statuto medesimo e
dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1976,
n. 752.
2. - La questione non è fondata.
La stessa Provincia ricorrente riconosce che le norme di autonomia
da essa invocate non limitano il potere del Parlamento di procedere a
riforme organizzative della pubblica amministrazione, anche nel senso
della privatizzazione di servizi pubblici. Data questa premessa, è
inevitabile la conseguenza che, ove una legge sottragga un pubblico
servizio all'amministrazione diretta o indiretta dello Stato per
affidarlo in concessione a società private, l'organico del personale
di tali società, la cui libertà di organizzazione del lavoro è
garantita dall'art. 41, primo comma, della Costituzione, fuoriesce
dall'ambito normativo dell'art. 89 dello statuto speciale,
concernente esclusivamente i ruoli del personale degli uffici statali
(nel senso ampio dell'art. 8 del d.P.R. n. 752 del 1976) in provincia
di Bolzano.
In ordine alla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici
la detta conseguenza non implica un effetto abrogativo (in senso
tecnico) della tabella n. 14 allegata al decreto, illegittimamente
disposto senza l'osservanza della procedura indicata dall'art. 107
dello statuto. Altro è restringere il campo di applicazione di una
norma con una legge modificativa della fattispecie normativa che
escluda una categoria di soggetti dalla cerchia dei destinatari (ciò
che nel nostro caso non accade), e altro incidere non sulla
fattispecie astratta, ma sulle condizioni fattuali di concretabilità
della medesima. Il secondo caso è estraneo alla previsione del
citato art. 107. La legislazione di riforma della pubblica
amministrazione è vincolata a far salve le attribuzioni
dell'autonomia provinciale solo nella misura in cui le nuove forme
organizzative e gestionali rientrino nelle rispettive fattispecie
normative.
Pertanto la questione dibattuta dalle parti in causa, se le
tabelle allegate al d.P.R. n. 752 del 1976 siano fonti di diritto di
rango pari a quello delle norme di attuazione dello statuto, è
irrilevante ai fini del decidere. La legge n. 58 del 1992 non ha
abrogato la tabella concernente la cessata Azienda di Stato per i
servizi telefonici, ma piuttosto ha rimosso il presupposto di fatto
per la sua applicazione: la tabella è divenuta inapplicabile per la
stessa ragione per cui alle società concessionarie del servizio, in
quanto persone giuridiche private, non è applicabile l'art. 89 dello
statuto.
3. - Infondata è pure la doglianza relativa al comma 3 dell'art.
4, che attribuisce al personale addetto ai servizi affidati in
concessione alla società di cui all'art. 1, comma 1, il diritto di
opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente
pubblico e il rapporto di lavoro privato alle dipendenze della
società e delle altre concessionarie. Secondo la ricorrente il
passaggio del personale optante ad altre amministrazioni avverrebbe
"al di fuori dei ruoli locali ex art. 89 statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e art. 8 d.P.R. n. 752 del 1976", cioè mediante
la creazione di posti in soprannumero. Al contrario, come precisa la
disposizione in esame, i trasferimenti dei dipendenti optanti saranno
attuati in conformità delle procedure di mobilità nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni utilizzando i posti di ruolo disponibili, e
quindi, per quanto attiene alla Provincia di Bolzano, saranno
effettuati nelle piante organiche locali delle amministrazioni
statali col rispetto delle aliquote riservate ai gruppi linguistici e
subordinatamente al possesso da parte degli interessati
dell'attestato di conoscenza delle due lingue.
4. - Manifestamente insussistente è, infine, l'asserita
violazione dell'art. 100 dello statuto di autonomia, nel cui ambito
normativo sono compresi, a differenza dell'art. 89, anche i
concessionari privati di pubblici servizi operanti nel territorio
della Provincia. La legge denunciata non tocca questa norma, in forza
della quale la società di cui all'art. 1 e le altre concessionarie
sono soggette al principio del bilinguismo secondo la disciplina
degli artt. 1 ss. del d.P.R. n. 752 del 1976.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (Disposizioni
per la riforma del settore delle telecomunicazioni), sollevata, in
riferimento agli artt. 89 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia
autonoma di Bolzano col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte