Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 59, nn.

4 e 8, l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina della locazione degli

immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1981 dal

Pretore di Modena nel procedimentro civile vertente tra s.n.c.

Immobiliare Mino e Amorth Antonio, iscritta al n. 547 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 18

novembre 1981;

Visto l'atto d' intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra la s.n.c.

Immobiliare Mino e Amorth Antonio ed avente ad oggetto il rilascio di

un immobile abitativo locato, stante l'intenzione della proprietaria

di trasformare notevolmente l'immobile stesso ed il fatto che questo

non era continuativamente occupato dal conduttore, quest'ultimo

eccepiva l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 59 nn. 4 e 8 l.

27 luglio 1978 n. 392, poiché il suo reddito annuo, superiore ad

otto milioni di lire, escludeva che il contratto, in corso nel

momento di entrata in vigore della legge cit., fosse soggetto a

proroga legale;

che con ordinanza del 4 maggio 1981 (reg.ord. n. 547 del 1981)

l'adi'to Pretore di Modena sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 58 e 59 nn. 4 e 8 l. cit., in riferimento

agli artt. 3 e 42 Cost.;

che secondo il Pretore il combinato disposto dei detti articoli,

escludendo nei contratti non soggetti a proroga la potestà di

recesso del locatore che intendesse trasformare notevolmente

l'immobile o che vedesse il medesimo non occupato continuativamente,

e senza giustificato motivo, dal conduttore, sembrava attuare

un'ingiustificata discriminazione rispetto ai locatori con contratto

soggetto a proroga, vale a dire con conduttore meno abbiente e

perciò non meno bisognoso di tutela; il giudice rimettente

richiamava la sentenza di questa Corte n. 22 del 1980 ed osservava

altresì come le norme impugnate comprimessero eccessivamente il

diritto di proprietà immobiliare;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che la questione deve considerarsi manifestamente

inammissibile in quanto le norme impugnate, nella parte denunciata

dal Pretore, non fanno più parte del nostro ordinamento per effetto

della sent. n. 250/1983 di questa Corte, che ne ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 58 e 59 nn. 4 e 8 l. 27 luglio 1978 n.

392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Pretore

di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa

con sent. n. 250 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte