Sentenza n. 261/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 21 novembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Marinaro
Massimo, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Chiamato a procedere a giudizio abbreviato dopo aver emesso
decreto di citazione per il giudizio immediato, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha sollevato
d'ufficio una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale - nella parte in cui,
secondo l'interpretazione fornitane da questa Corte nella sentenza n.
401 del 1991, sancisce l'incompatibilità del giudice che abbia
emesso il decreto di giudizio immediato a celebrare il successivo
giudizio abbreviato - assumendone il contrasto con gli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione in relazione alla direttiva n. 67 di
cui all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.
Ad avviso del giudice a quo, l'impiego nella norma impugnata della
locuzione "giudizio" in luogo di quella di "dibattimento" contenuta
nella citata direttiva darebbe luogo a violazione di questa: sia
perché al momento della sua approvazione si ritennero esaurite tutte
le ipotesi di incompatibilità; sia perché la Relazione al progetto
definitivo del codice, nel descrivere (p. 190) la trasformazione del
giudizio immediato in giudizio abbreviato, presuppone l'identità
personale dell'organo chiamato a provvedere nei due casi.
D'altra parte, non vi sarebbe ragione - secondo il giudice
rimettente - di prevedere l'incompatibilità nell'ipotesi in esame,
dato che emettendo il decreto di giudizio immediato il giudice è
chiamato a valutare l'evidenza della prova "non con riferimento ad un
giudizio prognostico di responsabilità (il che potrebbe costituire
un "pre-giudizio"), quanto in relazione alla necessità di
celebrazione dell'udienza preliminare"; tant'è "che gli è preclusa
la possibilità di adottare la sentenza di non luogo a procedere ex
art. 129 c.p.p.". Del resto, i casi di incompatibilità non sono
suscettibili di interpretazione estensiva.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile perché già decisa con la
citata sentenza n. 401 del 1991.
Da tale decisione si desume infatti, ad avviso dell'Avvocatura,
che l'unica interpretazione valida sotto il profilo costituzionale
del punto 67 della legge delega è quella di intendere la locuzione
"dibattimento" nel suo significato più ampio di un "processo che in
base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito".
Ogni altra interpretazione restrittiva incorrerebbe nel vizio di
incostituzionalità, in quanto lesiva del principio di imparzialità
del giudice. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dubita che l'art.
34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
- secondo l'interpretazione datane nella sentenza n. 401 del 1991 di
questa Corte - stabilisce l'incompatibilità a celebrare il giudizio
abbreviato del giudice che ha emesso il decreto di giudizio
immediato, contrasti con la direttiva n. 67 della legge delega, e
quindi con gli artt. 76 e 77 Cost. A suo avviso, l'impiego in tale
norma della locuzione "giudizio" in luogo di quella più restrittiva
di "dibattimento", se inteso come volto a ricomprendere il caso in
questione, contrasterebbe con l'opinione del legislatore delegante di
avere, con le enunciazioni espresse contenute in tale direttiva,
esaurito tutte le ipotesi di incompatibilità; né vi sarebbero state
ragioni di stabilirla in detto caso, giacché l'emissione del decreto
di giudizio immediato comporta non un giudizio prognostico di
responsabilità, ma una valutazione di non necessità di celebrazione
dell'udienza preliminare.
2. - La questione non è fondata.
Può prescindersi dal rilievo che il passo dei lavori preparatori
sull'esaustività della delega cui il remittente mostra di riferirsi
(Atti Senato, Assemblea, seduta del 21 novembre 1986, dichiarazioni
del relatore, p. 34) non evidenzia ciò che egli ne desume, ma solo
la manifestazione del dubbio che la formulazione della direttiva poi
approvata fosse idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di
incompatibilità. Ciò che conta, in realtà, è che la valutazione
circa il sostanziale rispetto della delega comporta "la verifica
della ricorrenza o meno, nei singoli casi, delle ragioni che hanno
ispirato" il legislatore delegante nel dettare le ipotesi di
incompatibilità (cfr. sentenza n. 496 del 1990).
Il giudice a quo, assumendo che il decreto di giudizio immediato
suppone (solo) una valutazione di superfluità dell'udienza
preliminare, mostra di non intendere che la ragione dell'omissione di
tale filtro sta nello stesso presupposto del giudizio immediato,
costituito dall'"evidenza" della prova (art. 453 cod. proc. pen.): la
quale indiscutibilmente, comporta un giudizio di verosimile
attribuibilità del fatto all'imputato, che è come tale idoneo a
radicare un pericolo di "pregiudizio" suscettibile di influire sulla
decisione di merito. Se così non fosse, non si comprenderebbe
perché il legislatore delegante abbia ritenuto necessario sancire
l'incompatibilità del giudice che abbia compiuto una valutazione
siffatta a celebrare il giudizio dibattimentale. E poiché col
giudizio abbreviato si perviene ad una decisione di merito omologa a
quella conclusiva del dibattimento, non vi sarebbe stata ragione di
prevedere l'incompatibilità nell'un caso e non nell'altro.
Tali considerazioni, già svolte nella sentenza n. 401 del 1991,
da un lato corroborano l'interpretazione della locuzione "giudizio"
come comprensiva - giusta il suo tenore letterale - del giudizio
abbreviato; dall'altro, valgono a chiarire che, impiegandola, il
legislatore delegato, lungi dal violare la delega conferitagli, ne ha
correttamente inteso lo spirito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con
ordinanza del 21 novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte