Sentenza n. 261/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 333/1992
- art. 16legge 865/1971
- art. 16legge 359/1992
usata come parametro
citata
- art. 14legge 10/1977
- art. 5-bisd.l. 333/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 4,
del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1992, n. 359 e dell'art. 16, commi quarto e quinto, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto
1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come
modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilità dei suoli), promossi con ordinanze emesse il 5
maggio 1995 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento civile
vertente tra Strano Maria ed altra e Assessorato alla presidenza
della regione siciliana ed altro, iscritta al n. 800 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995, e il 20 febbraio 1996
dalla Corte d'appello di Trento nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra l'Ente Ferrovie dello Stato e Burgmann Johann, di San
Candido ed altri e tra Chantal Cinzia D'Acquarone di Verona ed altri
e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altro, iscritta al n. 600 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Catania - nel corso di un procedimento
civile concernente l'opposizione alla determinazione della indennità
di esproprio - ha sollevato, in riferimento agli artt. 42, terzo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359.
Il giudice a quo premette che: a) i terreni, oggetto di
espropriazione, ricadono in prossimità di "siti archeologici e
paesistici di notevole importanza", anche se gli stessi non sono
stati in precedenza assoggettati al regime di tutela archeologica di
cui agli artt. 11 e 12 della legge 1 giugno 1939, n. 1089; b) detti
terreni non rivestono, tuttavia, vocazione di edificabilità, sia
perché al tempo dell'ablazione risultavano compresi in zona
"stralciata" dal piano regolatore generale del comune di Siracusa,
avente destinazione agricola, sia perché la edificabilità degli
stessi, di fatto, non avrebbe potuto configurarsi, avuto riguardo al
particolare contesto archeologico in cui ricadevano, nonché
all'insussistenza nelle zone vicine di situazioni edificatorie
abitative cui aversi eventualmente riguardo onde desumere un'analoga
vocazione.
Il collegio rimettente ritiene che il valore di mercato delle aree
in questione, esclusa la natura edificatoria (residenziale) delle
stesse, non possa, tuttavia, "correttamente individuarsi" avendo
riguardo ai criteri di valutazione dei terreni agricoli posto che il
valore, così calcolato, sarebbe sostanzialmente irrisorio e, in
definitiva, meramente simbolico. Di conseguenza, e tenuto conto dei
normali criteri di estimo, la valutazione dei terreni espropriati non
potrebbe prescindere dalla loro diversa e specifica fruibilità,
compatibile con la natura della zona e correlata ad una destinazione
a scopi turistici. Più in particolare, detti terreni si
presterebbero a costituire "siti per posti di venditore ambulante di
souvenir" ovvero "sede di trattorie-pizzerie stagionali" analoghi ad
altri esistenti nelle vicinanze. Ad avviso del giudice a quo,
l'individuazione di detta specifica fruibilità assumerebbe - ai fini
della corretta determinazione del valore dell'immobile - una sorta di
tertium genus nel quale sarebbero inscrivibili - anche secondo la
giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. unite 17 dicembre 1991,
n. 13596) - quei terreni privi di "suscettività edificatoria" e per
i quali, nondimeno, il ricorso al criterio del mero valore agricolo
condurrebbe a risultati "del tutto incongrui".
Il suddetto diverso e necessario criterio estimativo - sempre
secondo l'ordinanza di rimessione - non potrebbe, tuttavia, trovare
applicazione in seguito all'entrata in vigore dell'art. 5-bis
censurato, posto che detta norma, al comma 4, prevede che tutte le
aree non classificabili come edificabili possano essere valutate solo
come aree agricole (secondo le norme di cui al Titolo II della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni).
Secondo il giudice a quo, detta previsione - omettendo di considerare
i terreni che, non rivestendo connotazioni edificatorie né agricole,
integrerebbero un autonomo tertium genus - violerebbe gli artt. 42,
terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
In particolare - e con riferimento al succitato art. 42 della
Costituzione - si rileva che, qualora la determinazione
dell'indennità delle predette aree espropriate dovesse essere
commisurata al valore agricolo medio, la indennità, così calcolata,
non potrebbe assicurare il "serio ristoro" richiesto dall'art. 42
della Costituzione.Il giudice a quo richiama, altresì, la
giurisprudenza costituzionale in materia, sottolineando che sin dalla
sentenza n. 5 del 1980 si è affermato il principio per cui la
determinazione dell'indennizzo, conforme all'art. 42 della
Costituzione, richiede il riferimento "al valore del bene
assoggettato ad espropriazione in relazione alle sue caratteristiche
essenziali, fatte palesi dalla sua potenziale utilizzazione economica
secondo legge".
La norma censurata, omettendo di considerare le specifiche
connotazioni del bene, ogniqualvolta, non essendovi una vocazione
edificatoria, il valore di mercato del bene non sia, tuttavia,
commisurabile ai parametri di valutazione utilizzati per i beni
agricoli, introdurrebbe, altresì, una ingiustificata ed irrazionale
disparità di trattamento tra proprietari delle aree, oggetto di
esproprio, per i quali sarebbe liquidata un'indennità commisurata al
valore agricolo dei beni, in quanto tale incongrua, e proprietari di
aree ricadenti nelle stesse zone ed aventi uguali caratteristiche, i
quali, disponendo in regime di libera contrattazione, potrebbero
conseguire il loro giusto valore di mercato.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione.
In ordine all'inammissibilità si rileva che il giudice a quo
avrebbe omesso di considerare "gli effetti della destinazione di
zona" derivanti prima e transitoriamente dallo stralcio, operato in
sede di approvazione del Piano regolatore generale del 1976 e poi
dalla adozione dello strumento urbanistico, relativamente alla parte
originariamente stralciata, ancorché perfezionatasi in epoca
successiva all'espropriazione.
Nel merito - e con riferimento all'art. 42 della Costituzione - la
questione sarebbe comunque manifestamente infondata in quanto
poggerebbe su un'erronea premessa interpretativa, secondo la quale i
criteri di determinazione dell'indennità previsti dalla norma
censurata troverebbero applicazione solo con riguardo ai terreni
aventi vocazione "abitativa o residenziale" e non già a quelli
aventi natura edificatoria in genere (e, pertanto, suscettibili di
insediamenti industriali, commerciali ecc.). Sulla base di questa
erronea premessa, il giudice a quo, da un lato, avrebbe escluso, per
il terreno espropriato, la configurabilità di una edificabilità di
fatto in ragione "della insussistenza di situazioni edificatorie
abitative nelle zone vicine" e, dall'altro, avrebbe negato rilievo
(agli effetti del riconoscimento di una corrispondente vocazione
dell'immobile espropriato) alla "pur accertata esistenza, in luoghi
poco distanti, di esercizi commerciali (bar e ristoranti) ovvero alla
constatata utilizzazione di aree vicine per l'installazione di posti
di vendita (chioschi ecc.)". Tuttavia l'art. 5-bis, comma 4,
censurato non conterrebbe alcun elemento diretto a suffragare le
premesse del collegio rimettente. Al riguardo si sottolinea che la
norma censurata trova la propria ratio storica nella esigenza di
"reintegrare la disciplina della materia" dopo la sentenza n. 5 del
1980 di questa Corte, la quale aveva dichiarato l'illegittimità dei
criteri indennitari di cui alla legge n. 865 del 1971, con riguardo
ai terreni edificabili in genere e non solo a quelli suscettibili di
utilizzazione per edilizia residenziale o abitativa. Ciò posto, la
questione sarebbe manifestamente infondata poiché i criteri
indennitari, dettati per le aree edificabili in genere dall'art.
5-bis, sono stati riconosciuti legittimi da questa Corte, con
sentenza n. 283 del 1993. La questione sarebbe, altresì, infondata
qualora dovesse intendersi prospettata con riguardo ad un terreno
"oggettivamente privo di qualsivoglia vocazione edificatoria" (anche
ridotta e di fatto) in quanto la garanzia apprestata dall'art. 42
della Costituzione assicurerebbe il riferimento dell'indennizzo al
valore del bene, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, e
non certo al valore che il bene stesso sia suscettibile di assumere
per il peculiare e soggettivo utilizzo fattone dal proprietario,
indipendentemente dai connotati essenziali rivestiti dal bene stesso.
In sostanza, secondo l'Avvocatura, solo una sarebbe la possibile
alternativa: o il terreno considerato riveste i caratteri propri
delle aree edificabili o a destinazione edificatoria, ed allora si
dovrebbero applicare i criteri di cui all'art. 5-bis succitato e già
dichiarato legittimo, o il terreno è privo di quei connotati o di
altri destinati ad imprimere ad esso, oggettivamente, un peculiare
modo di essere, ed allora detto terreno non potrebbe che essere
stimato per la sua oggettiva destinazione agricola, secondo i valori
tabellari medi della legge n. 865 del 1971. Alla stregua delle
suesposte considerazioni la questione sarebbe, altresì, irrilevante
in quanto il giudice a quo non avrebbe riferito di "oggettivi e
naturali caratteri" del bene da stimare che facciano di questo una
realtà economica sui generis.
Manifestamente infondata sarebbe anche, alla luce della sentenza di
questa Corte n. 283 del 1993 (punto 6.5. del Considerato in diritto),
la questione sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione: in quanto diverse, e pertanto non comparabili,
sarebbero le ragioni dell'attribuzione patrimoniale - in un caso
compensativa e nell'altro corrispettiva - della dismissione del bene.
3. - La Corte d'appello di Trento, nel corso di un giudizio di
opposizione alla stima di indennità di esproprio relativa a terreni
qualificati dalla consulenza tecnica d'ufficio sicuramente privi di
ogni vocazione edificatoria, ma tuttavia suscettibili, per morfologia
ed ubicazione, di peculiari utilizzazioni turistico-commerciali
(quali deposito di legnami, area di stoccaggio, terreno per feste
campestri) giustificative di valori venali nettamente superiori ai
valori tabellari medi stabiliti, per la regione agraria
corrispondente, dalla competente Commissione provinciale di Bolzano,
ha sollevato, con ordinanza del 20 febbraio 1996 (r.o. n. 600 del
1996), questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi
quarto e quinto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e, in quanto rinvia
ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,
nella parte in cui, relativamente all'indennità di espropriazione da
attribuire per i terreni agricoli non aventi attitudine edificatoria,
si rimette unicamente al valore agricolo medio risultante in tabelle
vincolanti formate dalle competenti commissioni amministrative.
L'affidamento della quantificazione degli indennizzi alla
insindacabile determinazione della pubblica amministrazione si
porrebbe in contrasto, ad avviso del collegio rimettente, con gli
artt. 42, terzo comma, e 24 della Costituzione.
Mentre, infatti, sarebbe legittimo il semplice "richiamo"
legislativo a determinazioni amministrative, fatto a scopo correttivo
dei valori venali liberi, e per fini estranei alla valutazione
indennitaria, il rinvio alla decisione amministrativa ai fini di
determinazione delle indennità incorrerebbe nella violazione dei
predetti precetti costituzionali, risultando, tra l'altro, svincolato
dalle caratteristiche concrete del bene.
Al riguardo, il giudice a quo richiama le sentenze della Corte
costituzionale n. 530 e n. 1165 del 1988.
Con la medesima ordinanza, la Corte d'appello di Trento ha altresì
denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4,
del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede, per
tutte le aree non edificabili di diritto e di fatto, l'applicazione
di un criterio di valutazione indennitaria unico, pari a quello delle
aree agricole.
Tale norma contrasterebbe con gli artt. 42, terzo comma, e 3 della
Costituzione, ponendo sullo stesso piano beni con diverse
caratteristiche concrete, quali terreni particolarmente adatti per la
ricezione commerciale all'aperto, o per campeggi, o per posteggio o
collocazione di edicola per la vendita di fiori o per stoccaggi (come
il caso oggetto del giudizio a quo), o terreni peculiarmente
destinati a sfruttamento industriale.
4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la manifesta infondatezza della prima delle questioni
sollevate. Ha osservato, in proposito, che, in base agli artt. 12 e
15 della legge n. 865 del 1971, in caso di opposizione alla misura
dell'indennità determinata in base ai valori agricoli medi o
tabellari di cui all'art. 16, l'indennità stessa va calcolata in
base al valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente
praticate sul fondo. Pertanto, la determinazione dell'indennità non
sarebbe connotata da alcuna astrattezza.
Quanto alla seconda questione, essa è, ad avviso dell'Avvocatura
generale dello Stato, inammissibile, in quanto prospettata in via
meramente ipotetica, nella parte concernente la valutazione dei
terreni peculiarmente destinati a sfruttamento industriale.
Nel merito, essa sarebbe comunque infondata, in quanto l'art. 42,
terzo comma, della Costituzione assicura, si rileva nella memoria, il
riferimento dell'indennizzo al valore del bene in relazione alle sue
caratteristiche essenziali, e non al valore che il bene stesso sia
suscettibile di assumere per il peculiare uso fattone dal
proprietario indipendentemente dai connotati oggettivi del bene.
Pertanto, ove manchino anche le condizioni di una edificabilità di
fatto, ogni ipotizzabile destinazione di un terreno diversa da quella
fatta palese dalla sue oggettive ed attuali caratteristiche
rimarrebbe senza rilievo ai fini della valutazione indennitaria. Considerato in diritto
1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte sono state
sollevate da due ordinanze, rispettivamente della Corte di appello di
Catania e di quella di Trento, e sono duplici anche se connesse.
La prima di esse riguarda l'art. 5-bis, comma 4, del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359, nella parte in cui prevede, per tutte le aree non edificabili
di diritto o di fatto, un unico criterio di valutazione indennitaria,
pari a quello relativo alle aree agricole. La norma impugnata, ad
avviso della Corte d'appello di Catania, violerebbe gli artt. 42,
terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, impedendo una
diversa valutazione per terreni peculiarmente adatti per la ricezione
commerciale all'aperto, o per campeggi, o per stoccaggi (come nel
caso di specie), o per terreni peculiarmente destinati a sfruttamento
industriale. I medesimi rilievi, in riferimento agli artt. 42, terzo
comma, e 3 della Costituzione, sono stati svolti anche dalla Corte
d'appello di Trento (ordinanza r.o. n. 600 del 1996).
La seconda questione, sollevata da quest'ultima Corte con
l'ordinanza citata, riguarda l'art. 16, commi quarto e quinto, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto
1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata), come
modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilità dei suoli), nonché, in quanto rinvia ad esso,
l'art. 5-bis, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359. Tale normativa,
nella parte in cui, relativamente all'indennità di espropriazione da
attribuirsi per i terreni agricoli non aventi attitudine
edificatoria, si rimette unicamente al valore agricolo medio
risultante in tabelle vincolanti formate dalle competenti commissioni
amministrative, si porrebbe in contrasto con gli artt. 42, terzo
comma, e 24 della Costituzione, affidando alla determinazione
insindacabile della pubblica amministrazione la quantificazione degli
indennizzi, con possibilità di dar luogo a valori non riferibili a
quello effettivo del bene.
2. - I due giudizi di legittimità costituzionale possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza, stante la parziale identità
delle norme denunciate e la sostanziale connessione oggettiva delle
questioni prospettate.
3. - Preliminarmente, deve essere esaminata la eccezione di
inammissibilità proposta dalla difesa del Presidente del Consiglio
dei Ministri riguardo all'ordinanza della Corte di appello di
Catania.
La eccezione è infondata. Ed infatti, lo stralcio della zona dal
Piano regolatore generale e la adozione dello strumento urbanistico
successiva all'esproprio non hanno mutato i termini della questione
nella concreta fattispecie, in quanto ai sensi del comma 3 dell'art.
5-bis della legge n. 359 del 1992 è stata recepita la indicazione
della giurisprudenza secondo cui la valutazione - dell'edificabilità
e conseguentemente del valore - deve essere effettuata con
riferimento alle "possibilità legali ed effettive di edificazione
esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio".
4. - Nel merito, entrambe le questioni sono infondate.
Anzitutto deve essere sottolineato, a precisare esattamente le
questioni proposte nei limiti della rilevanza, come enunciata nella
valutazione dei giudici a quibus, che risulta, per i terreni oggetto
dell'espropriazione contestata, l'esclusione di ogni vocazione
edificatoria o di attitudine edificatoria o di suscettività
edificatoria neppure configurabile come edificabilità di fatto.
In sostanza, con le proposte questioni di legittimità
costituzionale si mira a far introdurre nell'ordinamento un tertium
genus, tra le aree edificabili e tutte le altre aree, parificate,
quanto alla stima dell'indennità, a quelle agricole, in tal modo
superando la scelta del legislatore di suddividere le aree in due
sole categorie (aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti
dall'altra). Tale scelta legislativa non presenta caratteri di
irragionevolezza o di arbitrarietà tali da far riscontrare un vizio
sotto i profili denunciati, né comunque pregiudica di per sé il
serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato.
La soluzione adottata dal legislatore (certamente non obbligata sul
piano costituzionale) è stata netta, nel senso di creare, per
semplificare il sistema, ai soli fini del calcolo della indennità di
espropriazione, una dicotomia, contrapponendo le aree edificabili a
tutte le altre.
Il calcolo indennitario è basato sulla media del valore venale ed
il reddito dominicale rivalutato per le aree considerate edificabili.
Invece per le aree non classificabili come edificabili e per quelle
agricole si applicano le norme di cui al Titolo II della legge 22
ottobre 1971, n. 865, con tutti i relativi strumenti di tutela. Anche
nell'ambito delle aree la cui indennità di espropriazione è
commisurata al valore agricolo, in quanto non rientranti tra quelle
edificabili, operano meccanismi differenziati che a loro volta
tengono conto di una serie di elementi (Titolo II della legge 22
ottobre 1971, n. 865 per la parte ancora in vigore); in ogni caso le
tabelle formate dalle commissioni amministrative e le relative
applicazioni non restano sottratte al sindacato giurisdizionale sugli
atti dell'amministrazione e al potere di disapplicazione del giudice
ordinario.
5. - Resta di conseguenza del tutto fuori delle questioni, che deve
risolvere la Corte, ogni problema di interpretazione, ai fini dei
diversi metodi di calcolo dell'indennità, delle "possibilità legali
ed effettive di edificazione" e della esigenza o meno del requisito
congiuntivo o alternativo della "edificabilità di fatto" e di quella
"legale", nonché dei criteri per ravvisare un'area come edificabile,
sempre ai fini dell'indennità.
Allo stesso modo, non può dubitarsi che l'anzidetto sistema
dell'art. 5-bis si riferisce alle semplici aree, cioè a quelle non
ancora edificate al momento della imposizione del vincolo
espropriativo (Cass. 6 febbraio 1997, n. 1113) e non alle aree su cui
insistono costruzioni e altre opere che hanno comportato una
trasformazione urbanistica del territorio (art. 1 della legge n. 10
del 1977).
Inoltre l'anzidetto sistema è previsto ai soli fini del calcolo
dell'indennizzo, senza incidere, con modificazioni della disciplina
urbanistica ed edilizia, sul regime di edificabilità dei suoli.
Con ciò non si esclude che alcuni degli aspetti consequenziali,
per casi marginali posti in rilievo dalle ordinanze, possano avere
una rilevanza, ma nella diversa sede (estranea all'attuale giudizio
di costituzionalità) della interpretazione del concetto di area
edificabile ai sensi dell'art. 5-bis e della individuazione degli
indici rivelatori della vocazione dell'area, anche in aderenza alla
sua posizione, come influenzata dalla localizzazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3,
primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania,
ed in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in
epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, commi quarto e quinto, della legge 22 ottobre 1971, n.
865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n.
167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e, in
quanto rinvia ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e
24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte