Sentenza n. 263/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1976 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 1338/1962
- art. 23legge 153/1969
applicata al caso
- art. 23legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e
dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1975 dalla Corte d'appello
di Potenza, nel procedimento civile vertente tra Reale Gaetano e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 234 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile - promosso nei confronti
dell'INPS da Gaetano Reale, titolare di pensione a carico dello Stato
quale agente di custodia e di pensione di invalidità a carico
dell'INPS, al fine di ottenere il ripristino dell'integrazione della
pensione per invalidità, a carico dell'INPS, fino al minimo garantito
- la Corte di appello di Potenza, con ordinanza 30 aprile 1975, ritenne
rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente
infondata la questione, proposta dal Reale concernente la legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma secondo, legge
12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e dell'art. 23 legge 30
aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 luglio 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di
Potenza ha prospettato la questione di legittimità costituzionale se
la normativa di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma secondo,
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, sia in contrasto con il principio di eguaglianza - enunciato
nell'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui esclude che sia
dovuto il trattamento minimo della pensione di invalidità, a carico
dell'INPS, al titolare di pensione diretta a carico dello Stato.
Secondo la Corte di appello di Potenza, le citate norme delle leggi
n. 1338 del 1962 e n. 153 del 1969 determinerebbero una disparità di
trattamento non giustificata tra i titolari di pensione diretta a
carico dell'INPS e di pensione di riversibilità a carico dello Stato o
di un fondo o gestione speciale - i quali, per effetto della sentenza
n. 230 del 1974 della Corte costituzionale, hanno diritto alla pensione
diretta dell'INPS nella misura del minimo garantito - ed i titolari di
due pensioni dirette, l'una a carico dell'INPS e l'altra a carico
dello Stato.
2. - La questione è fondata.
L'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n.
1338, prescriveva che non era dovuto il trattamento minimo della
pensione INPS a coloro che percepivano più pensioni a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta
assicurazione o che avevano dato titolo a esclusione o esonero
dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato
fruisse di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo
garantito.
Successivamente l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
derogò a detta norma, stabilendo, nel primo comma, che al titolare di
pensione di riversibilità, che fosse anche beneficiario di altra
pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria, era
garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta; e, nel secondo
comma, che la pensione di riversibilità, in tale caso, era calcolata
in conformità di quanto previsto dall'art. 2 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e non veniva integrata al trattamento minimo.
L'inciso in tale articolo "a carico dell'assicurazione
obbligatoria" e la previsione che la pensione di riversibilità "in tal
caso" non veniva integrata al trattamento minimo, hanno indotto questa
Corte, con la sentenza n. 230 del 1974, ad accogliere l'interpretazione
secondo cui, qualora le pensioni non fossero a carico della medesima
assicurazione obbligatoria, restava fermo il divieto posto dall'art. 2,
comma secondo, lett. a, della legge n. 1338 del 1962, innanzi
riportato.
In particolare questa Corte osservò che non era razionalmente
fondata la disciplina di favore stabilita nella normativa censurata
nelle due analoghe situazioni, ad essa prospettate, della non
integrabilità della pensione diretta a carico dell'INPS quando il
titolare della pensione stessa aveva diritto: a) anche ad una pensione
di riversibilità a carico di fondi o gestioni speciali; b) ad una
pensione di riversibilità a carico di una amministrazione dello Stato.
Nel primo caso ritenne non giustificata la disciplina di favore
riservata dalla legge, disattendendo l'assunto difensivo dell'INPS,
secondo cui i fondi speciali assicurerebbero ai pensionati un
trattamento migliore. Nel secondo caso ritenne irrazionale il divieto
di integrazione allorché fosse lo Stato ad erogare altra pensione in
aggiunta a quella diretta dell'INPS, non essendo giustificato l'assunto
dell'INPS per la medesima ragione e anche in quanto l'art. 11, comma
secondo, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato), aveva disposto che l'assegno vitalizio era cumulabile con
la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a
forme di assicurazione volontaria.
Tali osservazioni pongono in luce l'anormalità di una tutela dei
titolari della pensione di riversibilità più completa di quella dei
titolari della pensione diretta, nell'ipotesi di cumulo con una
pensione dell'INPS. Il particolare riferimento al principio, sancito
dall'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
della cumulabilità dell'assegno vitalizio con la pensione sociale e
con altri trattamenti previdenziali, rivela l'intento di assicurare ai
lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in applicazione
dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, con la corresponsione
di un minimo, il cui ammontare è riservato ad apprezzamenti del
legislatore, nell'osservanza peraltro del principio di razionalità.
Conseguenze irragionevoli, che potrebbero derivare dall'attuale
disciplina nelle concrete applicazioni, sono state opportunamente
indicate nell'ordinanza di rinvio (al titolare di due pensioni di
riversibilità non compete su quella dell'INPS il trattamento minimo,
che, invece, è riconosciuto sulla diretta a chi invece gode, insieme a
questa, di altre due pensioni di riversibilità; trattamento di
particolare favore di una pensione di riversibilità rispetto al
titolare di una pensione diretta, anche di ammontare minimo). Queste
considerazioni danno fondamento alla questione di costituzionalità
come prospettata nell'ordinanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n.
1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), e dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il
trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità, a carico
dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni
dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - - VEZIO CRISAFULLI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte