Sentenza n. 263/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 29
settembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Torino, iscritta al n. 660 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Torino, dovendo pronunciare sulla richiesta di emissione
di decreto penale di condanna nei confronti di un imputato del
delitto di violata consegna, per avere, in qualità di militare
effettivo dell'ufficio locale marittimo di Sestri Levante, comandato
di servizio di guardia giornaliera h 24, violato la consegna avuta
svolgendo il servizio in abiti civili e non indossando, come
prescritto, la divisa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25,
24, 112, 13 e 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 120 del codice penale militare di pace, il
quale assoggetta alla sanzione della reclusione militare fino a un
anno la violazione della consegna avuta.
In primo luogo, ad avviso del giudice a quo la disposizione
denunciata violerebbe la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, in quanto il legislatore si sarebbe
limitato a prevedere la sanzione, lasciando all'amministrazione la
descrizione del precetto, in tal modo spogliandosi del compito di
effettuare scelte di politica criminale-militare attraverso la
definizione dei presupposti, del contenuto e dei limiti della
consegna e delle conseguenze della sua violazione; e poiché nella
legislazione militare la nozione di consegna può comprendere
qualsiasi atto che così venga qualificato dal comandante, l'art. 120
del codice penale militare di pace finirebbe con il prevedere una
sanzione penale per la mera violazione delle prescrizioni impartite.
Peraltro, prosegue il remittente, quand'anche si volesse ritenere
che la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione sia una riserva relativa, ugualmente sarebbe violato il
principio di legalità, poiché il legislatore avrebbe comunque
omesso di determinare in modo sufficiente i presupposti, i caratteri,
il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'amministrazione
specificativi dell'astratta e generica nozione di consegna, sicché,
nel caso, sarebbe rimessa all'amministrazione addirittura la scelta
se sanzionare penalmente o solo sul piano disciplinare le violazioni
dei doveri imposti ai militari.
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione sarebbe poi violato,
ad avviso del giudice a quo sotto il concorrente profilo del
principio di tassatività o di determinatezza della fattispecie
penale. La indeterminatezza della nozione di consegna, nella quale
possono rientrare anche le prescrizioni di dettaglio e persino quelle
implicite, non potrebbe, infatti, non riverberarsi sulla disposizione
incriminatrice. Si sarebbe, quindi, in presenza di un difetto
strutturale nella descrittività del precetto, che sarebbe privo di
qualsiasi indicazione circa i presupposti, i contenuti e i limiti
della fattispecie penale, dando luogo a una incertezza congenita che
potrebbe determinare arbitri in sede applicativa.
Il remittente prospetta inoltre il contrasto tra l'art. 120 del
codice penale militare di pace e l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, rilevando come la violazione della riserva di legge e
del principio di tassatività non potrebbe non comportare un
pregiudizio al diritto di difesa, dal momento che il cittadino
militare non sarebbe posto in grado di conoscere ciò che è
penalmente vietato e ciò che viceversa è consentito ovvero è
sanzionato solo sul piano disciplinare, con conseguente
impossibilità di decidere con coscienza e volontà il proprio
comportamento in relazione alle prescrizioni impostegli. Neppure il
pubblico ministero, a dispetto della obbligatorietà dell'azione
penale di cui all'art. 112 della Costituzione, avrebbe la
possibilità di individuare con certezza i comportamenti da
reprimere.
Ed ancora, l'art. 120 del codice penale militare di pace
violerebbe, ad avviso del remittente, l'art. 3 della Costituzione,
sotto un duplice profilo. In primo luogo, alla indeterminatezza della
fattispecie criminosa potrebbero seguire decisioni difformi dei
giudici pur in presenza di identiche situazioni di fatto. In secondo
luogo, verrebbe rimesso alla amministrazione, attraverso l'emissione
di atti amministrativi costituenti consegna, di determinare ciò che
è delitto e ciò che delitto non è, ovvero di stabilire, mediante
la revoca o l'annullamento della consegna, ciò che non è più
reato, di guisa che i cittadini militari sarebbero esposti
all'arbitrio assoluto dell'esecutivo e a sperequazioni nel
trattamento sanzionatorio.
Infine, il giudice a quo deduce la illegittimità costituzionale
dell'art. 120 del codice penale militare di pace, in riferimento agli
art. 25, secondo comma, e 13 della Costituzione, in quanto, in
contrasto con il principio di offensività, per il quale la sanzione
penale dovrebbe essere utilizzata come extrema ratio la disposizione
censurata configurerebbe un reato di pericolo presunto, un illecito
di mera disubbidienza disancorato dalla effettiva lesione di un bene
giuridico: il militare, infatti, verrebbe punito con la reclusione
militare solo per avere disobbedito a doveri imposti, non dal
legislatore, ma dall'amministrazione in forza di una delega in
bianco.
Quanto alla rilevanza, il remittente ne afferma la sussistenza,
osservando che le sollevate questioni coinvolgono la stessa norma
incriminatrice, sulla base della quale è stata nella specie elevata
l'imputazione.
2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura rileva che le argomentazioni svolte nell'ordinanza
di rimessione non considerano le peculiarità del sistema militare,
ordinato su base gerarchica e nel quale è insita l'esigenza di
assicurare il rispetto di doveri di disciplina; la pretesa del
remittente di limitare le fattispecie penali ai soli episodi lesivi
di beni costituzionalmente non indifferenti, del resto, potrebbe al
più valere come indicazione di tendenza e non sarebbe unanimemente
condivisa.
Quanto alle censure relative alla asserita violazione della
riserva di legge e del principio di tassatività, dalla quale
discenderebbero tutte le altre indicate dal remittente, l'Avvocatura
osserva che quest'ultimo non terrebbe conto degli sforzi dottrinali e
giurisprudenziali diretti a circoscrivere la portata della norma
incriminatrice. L'art. 120 del codice penale militare di pace,
infatti, poggerebbe su una endiade, i cui termini sono rappresentati
dal servizio e dalla consegna. In relazione a questa l'approdo
giurisprudenziale, che risponderebbe anche all'esigenza di
individuare il proprium del delitto di violata consegna rispetto a
quello di disobbedienza ad un ordine (articolo 173 del codice penale
militare di pace), sarebbe nel senso che il provvedimento gerarchico
suscettibile di trasformarsi in consegna non potrebbe consistere in
un mero ordine individuale o collettivo, essendo comunque necessaria
l'esistenza di uno schema normativo astratto e predeterminato di
regolamentazione, rispetto al quale il provvedimento individualizzi
l'attività e configuri una consegna. Affinché possa aversi il
reato, la consegna deve essere precisa, deve cioè determinare
tassativamente senza spazi di discrezionalità il comportamento del
militare di servizio, e al militare devono anche essere assicurati i
mezzi per adempiere. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte l'art. 120 del codice penale
militare di pace, il quale sanziona con la pena della reclusione fino
ad un anno il militare che viola la consegna avuta. Il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino ne
denuncia il contrasto con gli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della
Costituzione. I parametri, nell'ordinanza di rimessione, sono assunti
secondo un ordine che riflette la sequenza logica dell'argomentare:
se nella legge penale - sembra ragionare il giudice a quo - fa
difetto quella sufficiente descrizione del fatto-reato che è imposta
dall'art. 25 della Costituzione, la determinazione della fattispecie
criminosa sarebbe interamente rimessa alla pubblica amministrazione,
l'illecito penale non sarebbe più distinguibile, in astratto, dalla
condotta penalmente lecita, l'imputato verrebbe privato del diritto
di difendersi, l'esercizio dell'azione penale, non orientabile verso
condotte adeguatamente specificate, non potrebbe che essere
arbitrario, la stessa libertà personale potrebbe finire con l'essere
sacrificata in presenza di fatti che non offendono beni
costituzionalmente rilevanti, e non vi sarebbe più alcuna garanzia
che i militari ricevano eguale trattamento dinanzi al giudice.
Nonostante la pluralità delle disposizioni costituzionali
richiamate è unicamente nella pretesa violazione dell'art. 25,
secondo comma, della Costituzione e del principio di legalità e
determinatezza delle fattispecie penali ad esso riconducibile che si
racchiude l'essenza delle censure mosse all'art. 120 del codice
penale militare di pace. Gli altri parametri non postulano un
autonomo e distinto scrutinio, poiché, nell'economia dell'ordinanza
di rimessione, servono soltanto ad accentuare il ritenuto carattere
condizionante di quel principio, la sua attitudine a porsi come
cardine del sistema delle garanzie in materia penale e la conseguente
esigenza di interpretarne il contenuto avendo sempre presente il
complessivo contesto costituzionale.
2. - Così precisato l'ambito della sollevata questione, è da
dire che l'art. 120 del codice penale militare di pace non merita gli
addebiti che l'ordinanza gli rivolge.
Ad avviso del remittente, la formulazione di questa disposizione
non sarebbe idonea ad assicurare il rispetto del principio di
"legalità" inteso come tassatività-determinatezza delle norme
incriminatrici, poiché il contenuto della consegna, la cui
violazione comporta la sanzione della reclusione militare, non
sarebbe stabilito in maniera precisa ed in via generale dal
legislatore, ma verrebbe integrato di volta in volta dalle
prescrizioni impartite dal comandante.
Va in contrario rilevato che il termine consegna, che nel
linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche
eterogenei, nell'ambito dell'ordinamento militare è da sempre stato
inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo
preciso e per nulla indeterminato. È in primo luogo chiaro, dalla
stessa collocazione nel Titolo II sotto la rubrica "Dei reati contro
il servizio militare", che l'incriminazione della violata consegna è
diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare,
alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese
nel Titolo III. Deve inoltre considerarsi, quanto alla sfera
soggettiva degli autori, che la giurisprudenza ha da tempo chiarito
che il reato può essere commesso non, genericamente, da un militare
in servizio, ma solo da un militare che sia comandato ad un servizio
determinato ed al quale siano assicurati i mezzi per l'esecuzione
della consegna. Per quanto riguarda infine il contenuto di ciò che
può legittimamente costituire consegna, è pacifico nella
giurisprudenza di legittimità che non sono configurabili spazi di
discrezionalità da parte del militare comandato e che pertanto la
consegna deve essere precisa, nel senso che essa deve determinare
interamente e tassativamente il comportamento del militare di
servizio. In breve vi è, nella consegna, il massimo di
formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare.
3. - La norma penale censurata risponde al requisito, invocato
dal remittente, della offensività in astratto, che va intesa come
limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in
materia penale e che spetta indubbiamente a questa Corte rilevare
(sentenza n. 360 del 1995). Una volta accertato che il bene giuridico
protetto dall'art. 120 del codice penale militare di pace è la
funzionalità e l'efficienza di servizi determinati, che il
legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le
modalità di esecuzione da parte del militare comandato, non vi è
ragione di dubitare che la violazione della consegna sia di per sé
suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale
riconducibili ai valori espressi dall'art. 52 della Costituzione.
L'accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che
identificano la consegna è invece compito dell'autorità giudiziaria
militare, alla quale spetta altresì valutare se tutte le
prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al
corretto svolgimento del servizio comandato; se, cioè, l'eventuale
inadempimento del militare ad alcuna di esse sia idoneo a
pregiudicare l'integrità del bene protetto ed abbia quindi carattere
di offensività anche in concreto. L'art. 25, quale risulta dalla
lettura sistematica a cui fanno da sfondo, oltre ai parametri
indicati dal remittente, l'insieme dei valori connessi alla dignità
umana, postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di
offensività dal momento della astratta predisposizione normativa a
quello della applicazione concreta da parte del giudice, con
conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle
leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di
impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto,
una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da
ricondurre al modello legale (cfr. ancora la sentenza n. 360 del
1995, nonché le sentenze nn. 247 del 1997; 133 del 1992; 333 del
1991, 144 del 1991).
Appurato il duplice operare del principio di offensività sia sul
piano della previsione normativa sia su quello dell'applicazione
giudiziale, e chiarite le ragioni per le quali esulano dai compiti di
questa Corte le valutazioni del fatto sollecitate dall'ordinanza di
rimessione, non rileva in questa sede la questione se l'offensività
in concreto apprezzabile dal giudice sia dotata di autonomia
concettuale o se essa non sia nient'altro che il riflesso della non
sussumibilità di singoli casi sotto la previsione della norma penale
a causa del necessario concorrere dell'offensività con gli altri
elementi che tipizzano il reato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 120 del codice penale militare di pace sollevata, in
riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte