Sentenza n. 264/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Casa di Cura
"Villa Lieta" S.p.a. e Centro Diagnostico Polispecialistico
"Gallieno" S.p.a., iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Verona, nel corso del procedimento civile tra
la Casa di cura Villa Lieta S.p.a. e il Centro Diagnostico
Polispecialistico Gallieno S.p.a. avente ad oggetto il rilascio per
finita locazione dell'immobile adibito a laboratorio di analisi
cliniche, sito all'interno della predetta casa di cura, con ordinanza
del 25 novembre 1991 (R.O. n. 47 del 1992) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di esclusione
del diritto all'indennità per la perdita di avviamento in caso di
cessata locazione (art. 34 della medesima legge), i rapporti locativi
relativi ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere.
Il Pretore non ha condiviso la interpretazione che nega la
caratterizzazione propriamente professionale dell'attività in
questione, ma ha privilegiato l'aspetto organizzativo imprenditoriale
dei laboratori di analisi, onde il riconoscimento della spettanza
della indennità e, quindi, la rilevanza della questione.
Per la non manifesta infondatezza, ha rilevato che la norma
censurata violerebbe:
a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la irrazionale
discriminazione che determinerebbe rispetto ai rapporti locativi
concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti,
aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici, attesa
anche la impossibilità del ricorso alla interpretazione analogica ex
art. 14 preleggi;
b) l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, in quanto porrebbe un irragionevole
limite alla proprietà privata, risultando
ingiustificatamentesacrificato il godimento dell'immobile.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la inammissibilità della questione per
irrilevanza, alla stregua della prevalente interpretazione
giurisprudenziale secondo cui l'attività in esame rientra tra quelle
professionali, per le quali è escluso il diritto alla indennità, o
quanto meno per la infondatezza in base ad una interpretazione
estensiva dell'art. 35, comprendente anche la fattispecie in esame. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 35 della legge 27
luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto alla
indennità per perdita di avviamento commerciale in caso di cessata
locazione, in relazione ad attività svolta in immobili interni o
complementari a case di cura, violi l'art. 3, primo comma, della
Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe
rispetto ai rapporti locativi concernenti immobili complementari a
stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e
villaggi turistici per i quali, invece, la indennità è esclusa,
nonché l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, per
l'ingiustificato sacrificio posto a carico del locatore nel godimento
della proprietà.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 34 della legge n. 392 del 1978 prevede una indennità per
la perdita di avviamento commerciale nel caso della cessazione della
locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali,
artigianali o di immobili di interesse turistico.
Come più volte affermato da questa Corte (ordd. nn. 519 e 481 del
1989), la disposizione trova fondamento nelle esigenze di
ripristinare, a seguito della cessazione della locazione,
l'equilibrio economico e sociale turbato per effetto della suddetta
causa, e la prevista indennità si giustifica nei confronti del
conduttore quale compenso per la perdita dell'avviamento che egli,
con la sua operosità, ha creato nel locale di cui trattasi, così da
evitare, nei confronti del locatore, l'arricchimento che, senza causa
propria, egli consegue per l'incremento di valore che l'immobile ha
ricevuto per l'attività svoltavi dal conduttore.
L'art. 35 ora impugnato stabilisce che la indennità non è
dovuta, tra gli altri, nel caso che si tratti di immobili
complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti,
aree di servizio stradali o autostradali, alberghi o villaggi
turistici. In detti casi la esclusione è giustificata dal fatto che
l'avviamento non è frutto dell'attività del conduttore perché il
locale, per la sua posizione, gode dell'avviamento di altri locali ai
quali esso è complementare o partecipante. Il legislatore ha
ritenuto che i detti locali, per essere compresi in altri immobili,
principali o legati da un vincolo di stabile accessorietà, non hanno
una clientela propria ma godono di un avviamento parassitario,
essendo frequentati dalla clientela della struttura organizzativa
nella quale sono ospitati o rispetto alla quale sono accessori. In
altri termini, la clientela non è un prodotto dell'attività del
conduttore ma è un riflesso della peculiare collocazione
dell'immobile in un complesso più ampio i cui utenti garantiscono di
per sé un flusso stabile di domanda.
3. - Quella impugnata è una norma derogatoria della regola
generale che sancisce il diritto alla indennità per la perdita
dell'avviamento. Essa è frutto di una valutazione discrezionale del
legislatore che non è sindacabile nel giudizio di legittimità in
quanto non concreta un mero arbitrio.
Correlativamente, la soluzione adeguatrice invocata non sarebbe
una estensione logicamente necessitata ed implicita nella
potenzialità interpretativa del contesto normativo e, quindi, non è
possibile emettere la invocata sentenza additiva (sent. n. 440 del
1991).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte