Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 1d.P.R. 24/1979
  • art. 3d.P.R. 24/1979
  • art. 58legge 765/1978
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto

comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, promosso con ordinanza emessa il

23 ottobre dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria

nei ricorsi riuniti proposti da Cunietti Antonio iscritta al n. 449 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 296 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritentuto che, con ordinanza 23 ottobre 1980, la Commissione

tributaria di primo grado di Alessandria ha denunciato di

illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 58, comma

quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "nella parte in cui limita

la definizione in via breve della pena pecuniaria alle sole violazioni

contestate in occasione di accessi, verifiche o indagini eseguite ai

sensi dell'art. 52 dello stesso d.P.R.";

che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che - come già rilevato da questa Corte con le

ordinanze nn. 22 e 129 del 1979 - gli artt. 1 e 3, quarto comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24

(recante: "disposizioni integrative e correttive del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13

novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria") hanno

interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, del decreto

presidenziale n. 633 del 1972, con effetto retroattivo, modificando il

regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di

violazione della normativa sull'IVA;

che della suddetta nuova normativa, di quasi due anni anteriore

alla data dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha completamente

omesso l'esame; onde in relazione ad essa la rilevanza della sollevata

questione risulta del tutto immotivata e la questione stessa perciò

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte