Sentenza n. 266/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 75/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
n. 5, e 4, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1972 dalla Corte d'appello di
Napoli nel procedimento penale a carico di Spiniello Ambrogio ed altri,
iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 16 ottobre 1972 dal tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Gottuso Santi, iscritta al n. 363 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972;
3) ordinanza emessa il 10 gennaio 1973 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Di Nisio Attilio, iscritta al n. 51 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;
4) ordinanza emessa il 14 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di
Bologna nel procedimento penale a carico di Monari Agostino, iscritta
al n. 88 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973;
5) ordinanza emessa il 30 gennaio 1973 dal tribunale di Pescara nel
procedimento penale a carico di Eboli Ugo, iscritta al n. 101 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973;
6) ordinanza emessa il 6 marzo 1973 dal tribunale di Pescara nel
procedimento penale a carico di Lupo Domenico, iscritta al n. 160 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973;
7) ordinanza emessa il 10 marzo 1973 dalla Corte d'appello di
Bologna nel procedimento penale a carico di Belletti Loris, iscritta al
n. 181 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973;
8) ordinanza emessa il 30 ottobre 1973 dal giudice istruttore del
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Bruzzesi
Giuseppe, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974;
9) ordinanza emessa il 5 luglio 1973 dalla Corte d'appello di
Bologna nel procedimento penale a carico di Bisi Adamo, iscritta al n.
88 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Ambrogio
Spiniello ed altri, condannati in primo grado dal tribunale di Avellino
per sfruttamento di prostitute, la Corte d'appello di Napoli, con
ordinanza 10 aprile 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 5,
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in quanto la norma, configurando
come reato soltanto l'induzione alla prostituzione della donna e non
quella dell'uomo, cioè stabilendo una distinzione, per sole ragioni di
sesso, violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza di tutti i
cittadini di fronte alla legge.
2. - La medesima questione è stata sollevata, con ordinanza 30
ottobre 1973, dal giudice istruttore del tribunale di Milano, nel
procedimento a carico di Giuseppe Bruzzesi, per aver sfruttato la
prostituzione della propria moglie.
La difesa dell'imputato aveva eccepito anche l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 3, della legge che prevede
l'aggravamento della pena allorché il colpevole del fatto di lenocinio
sia il marito, ma il giudice istruttore ha ritenuto manifestamente
infondata la relativa questione, perché l'aggravante sarebbe
giustificata dalla posizione di ancora palese inferiorità di fatto
della donna, nell'ambito del rapporto coniugale.
Per quanto invece concerne il denunziato art. 3, n. 5, il giudice a
quo trae argomento, fra l'altro, dalla mancanza di distinzione relativa
al sesso della persona favorita, indotta o sfruttata, negli analoghi
precetti, penalmente sanzionati, di cui ai nn. 4, 6 e 8 dell'art. 3
della legge in esame.
3. - Questione di legittimità sia dell'art. 3, n. 5, sia dell'art.
4, n. 3, è stata sollevata nel procedimento a carico di Attilio Di
Nisio, imputato di aver favorito la prostituzione della moglie e di
aver sfruttato quella di altra donna, dal tribunale di Milano, con
ordinanza 10 gennaio 1973, in riferimento agli artt. 3 e 29 (secondo
comma) della Costituzione, per disparità di tutela giuridico-penale,
in ragione del sesso, tra persone che possono essere vittime di fatti
di lenocinio, anche all'interno dell'ambito coniugale.
4. - In nessuno dei giudizi sopra indicati innanzi a questa Corte
vi è stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
5. - Nel corso di altri sei distinti procedimenti penali
rispettivamente a carico di Santi Gottuso, Adamo Bisi, Agostino Monari,
Loris Belletti, Ugo Eboli e Domenico Lupo, ciascuno dei quali imputato
di aver favorito e/o sfruttato la prostituzione della propria moglie,
è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., del solo art. 4, n. 3, della legge
n. 75 del 1958, relativamente all'aggravante disposta per l'ipotesi che
il colpevole sia il marito, dal tribunale di Bologna, con ordinanza 16
ottobre 1972, dalla Corte d'appello di Bologna, con ordinanze 5 luglio
1973,14 dicembre 1972 e 10 marzo 1973, e dal tribunale di Pescara, con
ordinanze 30 gennaio e 6 marzo 1973.
Nessuna delle parti private si è costituita dinanzi a questa
Corte.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei due primi
giudizi, promossi dal tribunale e dalla Corte d'appello di Bologna -
rispettivamente con l'ordinanza 16 otto bre 1972 e con l'ordinanza 5
luglio 1973 - mediante due distinti atti, nei quali, con argomentazioni
sostanzialmente identiche, chiede che la questione sia dichiarata non
fondata, non mancando, per altro, di prospettarne la irrilevanza.
Al riguardo, fa presente che le censure avanzate contro la
disposizione denunziata (che ha ripreso la dizione dell'articolo 531,
ultimo comma, n. 2, del codice penale e quella analoga di una legge
francese del 1946) potrebbero, in ipotesi, riguardare una sua lacuna,
che, pur se fosse eliminata, non influirebbe sulla decisione dei
pendenti giudizi penali (sentenze n. 82 del 1967 e n. 60 del 1972 di
questa Corte).
Nel merito, l'Avvocatura deduce che in un contesto fami liare dai
contorni sufficientemente ben definiti, quale è quello attuale nel
nostro Paese, la prostituzione del marito è ipotesi eccezionalissima,
e appunto come tale non contemplata, alla stregua di un realistico
criterio di politica criminale del legislatore, che ha voluto invece
tener conto delle dimensioni vaste e gravi della prostituzione
femminile. Considerato in diritto :
1. - Le nove ordinanze concernono questioni identiche o analoghe e,
pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'articolo 3, n.
5, e l'art. 4, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte
in cui la prima norma non prevede l'induzione alla prostituzione di un
uomo (di età maggiore) e la seconda non contempla l'aggravante col
raddoppio della pena, allorché colpevole del fatto di reato sia il
marito.
3. - I giudici a quibus hanno denunziato il contrasto delle norme
ridette con il solo art. 3 o con l'art. 3 e con l'art. 29 della
Costituzione, a motivo del diverso trattamento punitivo per ragioni di
sesso (art. 3) e, in particolare, per violazione dell'uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi (art. 29).
4. - Tenuto fermo che - come è stato sostenuto in dottrina e
riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione - la legge n. 75
del 1958 reprime, nel suo complesso, lo sfruttamento della
prostituzione altrui, sia femminile che maschile, essendo la
maggioranza delle ipotesi di reato formulate senza riferimento al sesso
maschile o femminile (si vedano l'art. 3, nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;
l'art. 4, nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, e, in parte, anche n. 3; l'art. 5) e
richiamandosi l'art. 2 all'art. 190 del t.u. di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, che non distingue tra casi di meretricio femminile
e maschile, va preliminarmente valutata l'eccezione di irrilevanza
avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato. Eccezione che si
appalesa fondata, perché le ordinanze non denunziano vizi delle
ipotesi normative penalmente sanzionate, quanto piuttosto una (duplice)
lacuna della disciplina penalistica contenuta rispettivamente nei più
volte citati artt. 3 e 4 della legge n. 75 del 1958: di tal che,
essendo, nelle fattispecie, tutti gli imputati di sesso maschile, la
eventuale declaratoria di illegittimità delle due norme non avrebbe
alcuna influenza sulla decisione dei giudizi di merito. Conclusione,
questa, conforme a numerosi precedenti della Corte (sentenze n. 82 del
1967, n. 60 del 1972, ecc.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, n. 5, e 4, n. 3, della legge
20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione e lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte