Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto), promossi con n. 14 ordinanze

emesse il 4 maggio 1995 dalla commissione tributaria di secondo grado

di Vicenza, rispettivamente iscritte ai nn. 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di Vicenza,

con diverse ordinanze di identico contenuto (r.o. dal n. 44 al n. 57

del 1996) - emesse il 4 maggio 1995, nei giudizi di appello proposti

dall'Ufficio IVA di Vicenza, avverso le decisioni della commissione

tributaria di primo grado che avevano riconosciuto ai contribuenti,

oltre il diritto al rimborso del tributo IVA pagato in eccedenza e

gli interessi semplici, anche gli ulteriori interessi ai sensi

dell'art. 1283 del codice civile - ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione

e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

che il rimettente, nel richiamare la "costante e prevalente

giurisprudenza della suprema Corte" sulla natura speciale delle norme

relative ai rimborsi d'imposta, da ritenere, perciò, "esaustive

rispetto ad altri tipi di responsabilità collegate al carattere di

obbligazione pecuniaria in cui l'obbligo in questione consiste",

osserva che tale orientamento, che costituisce ormai diritto vivente,

comporta l'inapplicabilità ai rimborsi IVA, oltre che di altri

istituti civilistici, anche della norma dell'art. 1283 cod. civ., il

quale prescrive che, in presenza di determinate condizioni, gli

interessi maturati ne possano produrre ulteriori (c.d. anatocismo);

che, in relazione a ciò, l'ordinanza ritiene che la disciplina

contenuta nell'art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 contrasti con:

l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento "a

danno del cittadino che vanti un credito nei confronti

dell'Amministrazione finanziaria, rispetto a quello che abbia la

medesima pretesa nei confronti di soggetto privato o di altro ramo

della pubblica amministrazione";

l'art. 24, primo comma, della Costituzione, a causa della

"mancata previsione della facoltà di proporre domanda giudiziale per

il riconoscimento degli interessi anatocistici conseguenti a crediti

nei confronti dell'Amministrazione finanziaria";

l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo

dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica

amministrazione, dal momento che quest'ultima può decidere ad

libitum il tempo della corresponsione del credito, senza che al

ritardo siano connesse le più ampie conseguenze patrimoniali

previste per le rimanenti obbligazioni di natura pecuniaria;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, tranne che in quello

relativo alla ordinanza di cui al r.o. n. 44 del 1996, il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale ha concluso nel senso che la questione

sia dichiarata non fondata, mentre, con una successiva memoria, ha

formulato richiesta di inammissibilità ovvero di manifesta

infondatezza della questione stessa;

Considerato che le ordinanze prospettano identiche questioni e che

pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che la premessa dalla quale muove il giudice rimettente, e cioè

quella dell'esistenza di un "diritto vivente" nel senso

dell'inapplicabilità dell'art. 1283 cod. civ. ai rimborsi IVA, non

trova riscontro nella giurisprudenza ordinaria e tributaria,

orientata, invece, a ritenere che la disciplina degli interessi

anatocistici concerna anche le obbligazioni qui in esame;

che, pertanto, risultando erroneo il presupposto che il giudice a

quo pone a base delle censure, la questione è da ritenere

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, dalla commissione tributaria di secondo grado di

Vicenza, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte