Sentenza n. 267/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. l 105,
quarto comma, e 1129, primo comma, del codice civile, 737 e seguenti
delL codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9
marzo 1972 dal tribunale di Verbania sul ricorso di Scacchetti Sergio
ed altri, iscritta al n. 280 del registro ordinanza 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento promosso da Sergio Scacchetti,
Marisa Gaggiotti, Romano Quittino, Adriano Marino, Anna Maria
Antonietta d'Alfonso e Irma Fasani per ottenere la nomina d'autorità
di un amministratore di condominio, il tribunale di Verbania, con
ordinanza emessa il 9 marzo 1972, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt.1105, quarto comma, 1129, primo comma, del
codice civile, 737 e seguenti del codice di procedura civile, nelle
parti in cui non prevedono che il ricorso introduttivo del procedimento
in questione debba essere notificato agli altri condomini o comunque
l'audizione obbligatoria dei condomini stessi.
Il tribunale ha ravvisato, anzitutto, il contrasto delle norme
anzidette col principio stabilito dall'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, giacché il cosiddetto procedimento camerale non
garantirebbe agli interessati la instaurazione del necessario
contraddittorio - non essendo il giudice obbligato, prima della
decisione, alla preventiva audizione di tutte le parti interessate -
né, quindi, la possibilità di un'efficace difesa dei di ritti e degli
interessi dei singoli.
Il tribunale ha, anche, ravvisato la lesione del principio di
eguaglianza, fissato dall'art. 3 della Costituzione, attesa la
sussistenza, nel vigente sistema di diritto positivo, di non poche
disposizioni di contenuto sostanzialmente analogo a quello delle norme
impugnate, le quali, tuttavia, non mancano di assicurare agli
interessati la più completa tutela giurisdizionale delle proprie
ragioni: ad es., l'art. 1003 del codice civile, in relazione all'art.
59 delle disposizioni di attuazione allo stesso codice; l'art. 64 delle
disposizioni di attuazione al codice civile, in relazione alla norma di
cui all'art. 1129 del codice civile, nella parte riguardante la revoca
dell'amministrazione condominiale; ed altre ancora.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che la questione sia
dichiarata non fondata.
Sul primo profilo d'incostituzionalità, si osserva che sarebbe
principio ormai saldamente consolidato, nella giurisprudenza della
Corte costituzionale, che le garanzie previste dal l'art. 24 della
Costituzione vanno riferite unicamente ai procedi menti giurisdizionali
che abbiano contenuto decisorio, che sia no cioè suscettibili di
pervenire alla formazione di un giudicato.
Alla luce di siffatti insegnamenti, si nega che il provvedi mento
di nomina dell'amministratore della cosa comune e del condominio,
adottato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1105, quarto
comma, e 1129, primo comma, assuma carattere decisorio, richiamando, al
riguardo, la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, la quale
appare ormai consolidata nello escludere che, a proposito dei
provvedimenti concernenti la nomina dell'amministratore della cosa
comune o del condominio, ricorra l'indicato carattere di decisorietà e
che i provvedimenti stessi appaiono idonei a produrre effetti di
giudicato, potendo gli interessati sempre ricorrere al giudice per
chiedere l'emissione di un nuovo provvedimento difforme da quello
precedentemente emanato.
Sul secondo profilo di incostituzionalità (quello cioè attinente
alla rilevata lesione del principio di eguaglianza), si sottolinea che
le disposizioni in esame non pregiudicano, in alcun modo, il diritto
degli interessati a conseguire, in ogni momento e contro chiunque, la
tutela, anche in via giurisdizionale, delle rispettive ragioni. Si
aggiunge che il raffronto della situazione giuridica qui presa in
considerazione, con altre obiettivamente diverse (anche se simili in
via di largo accostamento di carattere generale), come quelle citate ad
esempio nell'ordinanza di rinvio, non può ammettersi, dato che il
principio di eguaglianza risulta utilmente invocabile solo quando
eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme
giuridiche si riferiscono. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Verbania solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del
codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura
civile in riferimento all'art. 24 della Costituzione nelle parti in cui
dette disposizioni, relative al procedimento in camera di consiglio per
la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il
condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini
ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal
giudice che procede.
Sempre secondo il giudice a quo, i medesimi articoli violerebbero
anche il principio dell'eguaglianza sancito nell'art. 3 della
Costituzione in quanto in altri casi di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria da prendere in camera di consiglio è espressamente
previsto l'obbligo di sentire previamente gli interessati.
2. - La questione è infondata. Le norme denunziate 3. tutelano il
diritto, spettante a ciascun condomino in quanto tale in attuazione
della sua facoltà di godimento, che la cosa comune venga amministrata,
nonché il diritto, espressamente riconosciuto singolarmente a tutti i
condomini dal quarto comma dell'art. 1105 del codice civile, di
concorrere all'amministrazione. Per soddisfare a questa esigenza, che
è elemento essenziale dell'istituto del condominio, la legge riconosce
a ciascun condomino, quando non viene attuata l'amministrazione della
cosa comune, quando non vengono presi i provvedimenti necessari, quando
non si forma una maggioranza o quando la deliberazione adottata non
viene eseguita, il potere preventivamente irrinunciabile di ricorrere
all'autorità giudiziaria, la quale provvede in camera di consiglio e
può anche nominare un amministratore.
Il primo comma dell'art. 1129 applica il medesimo principio al
condominio di edifici, nei quali vi siano più di quattro condomini
quando non sia stato provveduto alla nomina, che lo stesso articolo
tassativamente prescrive, reputandola necessaria, di un amministratore,
caso questo che rientra nell'ipotesi prevista dal quarto comma
dell'art. 1105.
Se l'assemblea non provvede a tale nomina, questa è fatta
dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.
I provvedimenti dell'autorità giudiziaria previsti nei due citati
articoli non sono diretti a difendere interessi di singoli condomini in
contrasto con altri, ma hanno per oggetto la tutela di un interesse
comune a tutti i condomini. Possono emanarsi nel solo caso che questa
tutela non venga attuata dagli stessi ed hanno lo scopo di ovviare ai
danni che incomberebbero su tutti i partecipanti alla comunione a causa
di tale inerzia. Ciò è tanto vero che, come insegna la dottrina, il
di ritto al ricorso all'autorità giudiziaria spetta anche al condomino
il quale non sia stato dissenziente in sede di delibera.
Col suo provvedimento in camera di consiglio il tribunale, su
iniziativa di uno o più condomini, sopperisce alla deliberazione
collegiale non presa e che è reputata dalla legge necessaria per
l'amministrazione della cosa comune, o la attua qualora esista e non
sia stata eseguita.
I provvedimenti presi in ottemperanza ai repetuti articoli f non
sono definitivi né idonei a produrre effetti di giudicato, potendo
sempre essere revocati o modificati dalla medesima autorità
giudiziaria su istanza degli interessati.
La maggioranza dei condomini può successivamente provvedere ai
sensi del comma secondo dell'art. 1129 cod. civ. alla nomina di
amministratore diverso da quello nominato dall'autorità giudiziaria
senza ricorrere a questa, revocando così praticamente lo stesso
provvedimento giudiziario.
Non si ravvisa quindi come gli articoli denunziati possano violare
o limitare il diritto alla difesa proclamato dall'art. 24 della Carta
costituzionale. Infatti, è costante nella giurisprudenza della Corte
il principio che le garanzie di cui al citato art. 24 vanno riferite
esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto
decisorio, carattere questo che, per i motivi sopra esposti, non hanno
i provvedimenti di nomina dell'amministratore di un condominio,
previsti dagli articoli impugnati.
3. - Infondata è anche la censura di costituzionalità dei
medesimi articoli in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Non
solo le disposizioni denunciate non pregiudicano, come già detto, la
tutela, anche giurisdizionale, dei diritti e degli interessi dei
condomini, ma non pongono alcuno di essi in condizione di disparità
tra loro e in confronto degli altri cittadini.
Né è pertinente, come esattamente rileva l'Avvocatura dello
Stato, il raffronto fatto nell'ordinanza a quo della situazione
giuridica presa in considerazione con altre apparentemente simili, ma
obbiettivamente diverse, dato che il principio di eguaglianza è
invocabile solo rispetto a identiche condizioni oggettive e soggettive
alle quali si applicano diverse norme giuridiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1105, comma quarto; 1129, comma primo, del codice civile;
737 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe. Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 21 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte