Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1984 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 91,

settimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1979 dal Pretore di Brunico nel

procedimento penale a carico di Fistill Reinaldo, iscritta al n. 776

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1981 dal Pretore di Saronno nel

procedimento penale a carico di Magugliani Angelo, iscritta al n. 273

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 227 dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Brunico, nel procedimento penale contro

Fistill Reinaldo, imputato di lesioni colpose gravi (art. 590, terzo

comma, cod. pen.), e il Pretore di Saronno, nel procedimento penale

contro Magugliani Angelo, imputato del reato di cui alla stessa

fattispecie, sollevano, rispettivamente con ord. 776/79 dell'8 giugno

1979, e 273/81 del 20 febbraio 1981, questione di legittimità

costituzionale nei confronti dell'art. 91, comma settimo, d.P.R. 15

giugno 1959 n. 393, per contrasto cogli artt. 3, comma secondo, 4,

comma primo e 27, comma terzo, Cost., in quanto esclude ogni

discrezionalità del giudice che decide la sospensione della patente di

guida del condannato per lesioni colpose gravi o gravissime in

dipendenza della circolazione.

che in ambo i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti trattandosi di

identica questione,

che, pur prescindendo dal ricordare che, con sent. 20 gennaio 1977,

n. 47, questa Corte ha già deciso l'infondatezza della questione sotto

il profilo di cui all'art. 3 Cost., e

che l'art. 4 Cost. è del tutto inconferente nella specie, anche

perché proverebbe troppo in quanto riverbererebbe lo stesso dubbio

persino sulla pena principale, mentre poi è evidente che il condannato

a pena pecuniaria ben può servirsi di altri mezzi (ciclomotore,

motocicletta) per l'espletamento del suo lavoro mentre dura la

sospensione, dovendosi appunto assegnare funzione afflittiva e

rieducativa ad un tempo a quel modesto sacrificio che la situazione

comporta (art. 27).

Va osservato, ad ogni modo e da tutto ciò prescindendo, che -

quanto all'ord. 776/79 - s'impone previamente una evidente questione di

rilevanza.

Il Pretore, infatti, non ha considerato che il fatto da lui

adombrato non avrebbe assolutamente consentito quell'amplissimo

invocato esercizio della discrezionalità da riservare - com'egli

vorrebbe - ai casi nei quali il grado della colpa appare talmente lieve

da essere pressoché inapprezzabile (si fa l'ipotesi di una concorrente

colpa della vittima del 99%). L'ordinanza, infatti, dà atto che

l'imputato è andato ad investire l'autovettura incrociante addirittura

sul lato opposto al suo senso di marcia: poco rilevando, in termini di

grado della colpa, che la strada fosse viscida a causa del fondo

ghiacciato, giacché proprio siffatta circostanza, ben prevedibile

nella stagione invernale a quelle latitudini, doveva imporre una

velocità estremamente moderata, tale da consentirgli la completa

padronanza della guida. E poiché alla misura di cui si discute (che

la dottrina qualifica "sanzione penale anomala"), quando consegue ad

una pena principale, non può essere misconosciuta la funzione

sostanziale di "pena accessoria", è evidente che, quand'anche questa

Corte avesse condiviso i dubbi del Pretore, la sentenza non avrebbe

esercitato alcun valore pregiudiziale sul caso di specie, espressione

di colpa specifica, insuscettibile ad essere inquadrato tra le ipotesi

estremamente lievi.

Quanto poi all'ord. 273/81, è sufficiente rilevare che, proprio in

forza della riconosciuta sostanziale natura di "pena accessoria" alla

misura in esame quando consegua alla condanna a pena principale, essa

non potrebbe mai essere applicata nella fase dell'esecuzione, non

essendo predeterminata dalla legge in misura fissa ma anzi in termini

di larga discrezionalità fra minimo e massimo. Ciò comporta che il

Pretore avrebbe dovuto sospendere il procedimento prima della pronunzia

della condanna: solo in tal caso la decisione della Corte avrebbe

potuto avere carattere pregiudiziale rispetto al quesito circa

l'applicabilità della sospensione della patente.

La questione, pertanto, così come sollevata dai due Pretori,

appare, sotto profili diversi, manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma settimo,

d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata, con riferimento agli artt. 3,

comma secondo, 4, comma primo e 27, comma terzo, Cost., dal Pretore di

Brunico con ord. 776/79 dell'8 giugno 1979, e dal Pretore di Saronno

con ord. 273/81 del 20 febbraio 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte